512.271.5

# Ordinanza del DDPS concernente l’Istituto di medicina aeronautica

(OIMeA)[^1]

del 21 novembre 2018 (Stato 8 febbraio 2024)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),<br />d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^2]sul servizio di volo militare (OSVM);<br />visto l’articolo 25 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 1973[^3]sulla navigazione aerea (ONA),

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##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--1}
1. La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze e l’organizzazione dell’Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree (IMA).
2. L’IMA è l’istituto specializzato della Confederazione nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche.

##### **Art. 2** Accertamenti dell’idoneità {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--2}
1. L’IMA accerta l’idoneità dei candidati all’istruzione aeronautica preparatoria edei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito, in particolare piloti militari, esploratori paracadutisti, operatori di ricognitori telecomandati, operatori di bordo e fotografi di bordo di professione.
2. Verifica l’idoneità dei candidati destinati a far parte del personale militare di professione delle Forze aeree e dei gruppi di specialisti nonché dei candidati all’istruzione a ufficiale di stato maggiore generale.

##### **Art. 3** Verifica dell’idoneità {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--3}
L’IMA svolge i seguenti accertamenti:
a. controlla periodicamente l’idoneità medica e psicologica al volo dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito e del personale aeronavigante dell’esercito;
b. accerta e verifica periodicamente l’idoneità medica e psicologica al volo dei titolari di una licenza di pilota civile che effettuano voli con aeromobili militari;
c. accerta l’idoneità medica e psicologica di militari e civili a effettuare voli come passeggeri di velivoli militari equipaggiati con seggiolini eiettabili;
d. verifica periodicamente lo stato di salute di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti; e
e. verifica periodicamente l’idoneità a effettuare impieghi all’estero dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell’esercito, del personale aeronavigante dell’esercito, degli alti ufficiali superiori delle Forze aeree e dei membri di gruppi di specialisti.

##### **Art. 4** Assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--4}
L’IMA è competente per l’assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell’esercito e ai gruppi di specialisti.

##### **Art. 5** Istruzione e impiego {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--5}
1. L’IMA impartisce lezioni di medicina e psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell’esercito e ad altri gruppi di specialisti.
2. Collabora agli impieghi e all’istruzione nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito.
3. Ha il compito di selezionare i futuri medici aeronautici nonché di provvedere alla loro formazione medico-aeronautica e al perfezionamento dei medici aeronautici militari.
4. Provvede ai preparativi in vista di una mobilitazione.

##### **Art. 6** Ricerca e consulenza {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--6}
1. L’IMA tratta sul piano sia scientifico che pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche.
2. Collabora al miglioramento della sicurezza di volo, alla prevenzione degli incidenti aeronautici e in occasione delle indagini relative a incidenti aeronautici militari.
3. È competente per le questioni medico-tecniche inerenti all’equipaggiamento di protezione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell’esercito.
4. Intrattiene contatti specialistici con comitati del settore, scuole universitarie e istituzioni in Svizzera e all’estero.

##### **Art. 7** Attività di regolamentazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--7}
1. L’IMA ha il compito di definire le condizioni di carattere medico e psicologico per l’ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari.
2. Definisce le condizioni secondo il capoverso 1 in collaborazione con il comandante delle Forze aeree, con la brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree o con gli organi di selezione interessati.
3. Emana prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavigante dell’esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronautici militari.

##### **Art. 8** Aeromedical Center {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--8}
L’IMA gestisce il centro medico aeronautico (Aeromedical Center, AeMC) secondo le disposizioni delle autorità civili competenti.

##### **Art. 9** Subordinazione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--9}
L’IMA è subordinato al comandante delle Forze aeree.

##### **Art. 10** Competenza specialistica {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--10}
1. Il medico in capo dell’esercito è competente per le questioni generali inerenti al servizio sanitario.
2. Il medico in capo dell’UFAC è competente per le questioni inerenti alla medicina aeronautica in relazione con la gestione dell’AeMC.
3. Il capo dell’IMA è l’unica persona competente per tutte le questioni e le decisioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche a livello di aviazione militare.
4. Il capo dell’IMA è competente per i medici aeronautici incorporati nell’esercito.

##### **Art. 11** Periti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--11}
L’IMA può ricorrere a periti.

##### **Art. 12** Assunzione delle spese mediche {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--12}
1. Se l’IMA ordina visite o perizie supplementari per la valutazione dell’idoneità dei candidati, la valutazione dell’idoneità al volo o al lancio del personale aeronavigante dell’esercito o la valutazione di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti, i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione.
2. A seconda della categoria di personale, i costi dei trattamenti effettuati dai medici di fiducia dell’IMA e da terapisti su ordine dell’IMA sono a carico dell’assicurazione militare, della Confederazione o dell’assicurazione malattie.
3. I costi per le visite e le perizie concernenti candidati di cui all’articolo 2 capoverso 2 o titolari di una licenza di pilota civile sono a carico degli interessati.

##### **Art. 13** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--13}
L’ordinanza del DDPS del 15 novembre 2001[^4]concernente l’Istituto di medicina aeronautica è abrogata.

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.271.5--14}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

[^1]: Correzione dell’8 feb. 2024 (RU  **2024**  61).
[^2]: RS  **512.271**
[^3]: RS  **748.01**
[^4]: [RU  **2001**  2748]