512.312

# Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro

(Ordinanza sui corsi di tiro)

dell’11 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,<br />d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visti gli articoli 13 capoverso 1, 14, 40 capoverso 1 lettera c e 55 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003[^1]sul tiro fuori del servizio,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--1}
1. La presente ordinanza è applicabile ai corsi di tiro fuori del servizio.
2. Sono corsi di tiro fuori del servizio:
a. i corsi per monitori di tiro;
b. i corsi per capi dei giovani tiratori[^2];
c. i corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori;
d. i corsi per giovani tiratori;
e. i corsi di tiro per ritardatari;
f. i corsi di tiro per «rimasti».

##### **Art. 2** Subordinazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--2}
I corsi di tiro sono subordinati all’Aggruppamento Difesa.

##### **Art. 3** Libretto di servizio, libretto delle prestazioni militari e libretto di tiro {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--3}
La direzione del corso registra l’assolvimento dei corsi di tiro nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro; l’assolvimento del corso di tiro per «rimasti» è registrato anche nel libretto di servizio.

##### **Art. 4** Indennità per l’uso degli impianti di tiro {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--4}
1. Qualora siano utilizzati impianti di tiro civili, i Comuni, i responsabili di impianti di tiro collettivo o le società di tiro ricevono le indennità giusta l’articolo 80 dell’ordinanza del 21 febbraio 2018[^3]concernente l’amministrazione dell’esercito.
2. Per l’organizzazione di corsi per giovani tiratori non è corrisposta alcuna indennità.
3. Il responsabile del corso comunica le munizioni messe a disposizione dalle società di tiro per i corsi di tiro tramite il modulo «Accredito munizioni» dell’Aggruppamento Difesa. Le munizioni sono rimborsate dal DDPS.

##### **Art. 5** Indennità {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--5}
Le indennità per i costi di esercizio versate ai partecipanti ai corsi e ai funzionari sono disciplinate nell’allegato.

## **Sezione 2:** Corsi per monitori di tiro {#sec_2}
##### **Art. 6** Scopo dell’istruzione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--6}
1. I corsi per monitori di tiro a 300 m servono a istruire i monitori di tiro a 300 m.
2. I corsi per monitori di tiro a 25/50 m servono a istruire i monitori di tiro a 25/50 m.
3. L’istruzione è finalizzata segnatamente ad abilitare i futuri monitori di tiro a dirigere gli esercizi di tiro federali conformemente all’ordinanza sul tiro.

##### **Art. 7** Organizzazione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--7}
I corsi per monitori di tiro sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

##### **Art. 8** Periodo e durata dei corsi {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--8}
I corsi per monitori di tiro hanno luogo ogni anno da inizio gennaio a fine novembre e durano due giorni.

## **Sezione 3:** Corsi per capi dei giovani tiratori {#sec_3}
##### **Art. 9** Scopo dell’istruzione {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--9}
1. I corsi per capi dei giovani tiratori servono a istruire i capi dei giovani tiratori nel tiro a 300 m.
2. L’istruzione è finalizzata ad abilitare i futuri capi dei giovani tiratori a dirigere autonomamente i corsi per giovani tiratori.[^4]

##### **Art. 10** Organizzazione {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--10}
I corsi per capi dei giovani tiratori sono pianificati, organizzati e svolti dall’Aggruppamento Difesa.

##### **Art. 11** Periodo e durata dei corsi {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--11}
I corsi per capi dei giovani tiratori sono organizzati ogni anno e durano tre giorni feriali.

##### **Art. 12** Alloggio e vitto {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--12}
I costi dell’alloggio e del vitto sono a carico dell’Aggruppamento Difesa. Le spese rimanenti sono a carico dei partecipanti.

## **Sezione 4:** Corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori {#sec_4}
##### **Art. 13** Scopo {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--13}
Per il perfezionamento dei monitori di tiro e dei capi dei giovani tiratori sono organizzati corsi di ripetizione di una giornata.

##### **Art. 14** Organizzazione {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--14}
I corsi di ripetizione sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

## **Sezione 5:** Corsi per giovani tiratori {#sec_5}
##### **Art. 15** Scopo dell’istruzione {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--15}
1. Il corso per giovani tiratori a 300 m è un settore specifico dell’istruzione premilitare.
2. L’istruzione è segnatamente finalizzata a fare in modo che i giovani tiratori siano in grado di maneggiare con sicurezza il fucile d’assalto 90 e acquisiscano destrezza nel tiro in stand.[^5]

##### **Art. 16** Organizzazione {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--16}
1. I corsi per giovani tiratori sono organizzati dalle società di tiro riconosciute sotto la direzione dei capi dei giovani tiratori e sono sottoposti alla vigilanza delle commissioni cantonali di tiro.
2. Essi possono essere svolti soltanto se vi partecipano almeno cinque giovani tiratori. L’ufficiale federale di tiro competente decide in merito alle eccezioni.

##### **Art. 16bis** Indennità {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--16_bis}
1. Per dare diritto a delle indennità, il corso deve essere superato da almeno tre giovani tiratori.
2. Le munizioni sparate dai giovani tiratori che interrompono il corso sono rimborsate alla società di tiro.

##### **Art. 17** Periodo {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--17}
1. I corsi per giovani tiratori hanno luogo tra la metà di marzo e la fine di agosto.
2. È consentito iniziare gli esercizi di tiro soltanto dopo il rapporto d’istruzione della commissione di tiro. Il presidente della commissione cantonale di tiro decide in merito alle deroghe.[^6]

##### **Art. 18** Tiro di gara {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--18}
1. Il corso per giovani tiratori si conclude con un tiro di gara.
2. La Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) è competente per l’organizzazione del tiro di gara dei giovani tiratori.
3. La FST emana il regolamento per il tiro di gara dei giovani tiratori; tale regolamento sottostà all’approvazione dell’Aggruppamento Difesa.

## **Sezione 6:** Corsi di tiro per ritardatari 300 m {#sec_6}
##### **Art. 19** Partecipanti {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--19}
Gli obbligati al tiro che non hanno eseguito, o hanno eseguito ma non conformemente alle prescrizioni, il programma obbligatorio in una società di tiro riconosciuta, devono compiere il corso di tiro per ritardatari alla distanza di 300 m.

##### **Art. 20** Organizzazione {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--20}
I corsi di tiro per ritardatari 300 m sono pianificati e organizzati dall’Aggruppamento Difesa con il coinvolgimento dei Cantoni e svolti in collaborazione con la FST.

##### **Art. 21** Periodo {#sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--21}
I corsi di tiro per ritardatari 300 m hanno luogo ogni anno nel mese di novembre. Le date sono di volta in volta pubblicate in Internet dall’Aggruppamento Difesa a partire dal mese di settembre.

##### **Art. 22** Chiamata dei partecipanti ai corsi {#sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--22}
Le autorità militari cantonali chiamano gli obbligati al corso di tiro per ritardatari mediante pubblicazione ufficiale.

##### **Art. 23 e 24** {#sec_6/art_23_24 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--23 und 24}

##### **Art. 25** Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro {#sec_6/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--25}
1. La direzione dei corsi di tiro per ritardatari 300 m annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Devono essere allegati:[^7]
a. il foglio di stand;
b. il libretto di servizio;
c.[^8] il libretto delle prestazioni militari;
d. se del caso, un certificato medico.
2. Nel rapporto vanno menzionate le cause dell’insufficiente destrezza al tiro e formulate eventuali proposte.

## **Sezione 7:** Corsi di tiro per «rimasti» 300 m {#sec_7}
##### **Art. 26** Partecipanti {#sec_7/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--26}
Gli obbligati al tiro che non hanno ottenuto i risultati minimi richiesti nel programma obbligatorio devono compiere un corso di tiro per «rimasti» alla distanza di 300 m.

##### **Art. 27** Organizzazione {#sec_7/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--27}
I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell’ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

##### **Art. 28** Periodo e luogo dei corsi {#sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--28}
I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati al più tardi entro il 31 maggio dell’anno successivo di norma in impianti di tiro nei circondari di tiro federali. L’ufficiale federale di tiro competente stabilisce il luogo e le date dei corsi.

##### **Art. 29** {#sec_7/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--29}

##### **Art. 30** Soldo e computo sul totale obbligatorio dei giorni di servizio d’istruzione {#sec_7/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--30}
I corsi di tiro per «rimasti» non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione*.*

##### **Art. 31** Mancata entrata in servizio {#sec_7/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--31}
I tiratori «rimasti» non entrati in servizio vanno annunciati dal comandante del corso all’autorità militare del Cantone di domicilio.

##### **Art. 32** {#sec_7/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--32}

##### **Art. 33** Annuncio in caso di insufficiente destrezza al tiro {#sec_7/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--33}
La direzione dei corsi di tiro per «rimasti» annuncia all’Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 25.

## **Sezione 8:** Disposizioni finali {#sec_8}
##### **Art. 34** Esecuzione {#sec_8/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--34}
L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

##### **Art. 35** Diritto previgente: abrogazione {#sec_8/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--35}
Sono abrogate:
a. l’ordinanza del DMF del 18 dicembre 1962[^9]concernente i corsi per monitori di tiro;
b. l’ordinanza del DMF del 2 novembre 1970[^10]concernente i corsi facoltativi per giovani tiratori.

##### **Art. 36** Entrata in vigore {#sec_8/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--36}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

(art. 5)
### Elenco delle indennità {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--annex-1}
#### **1** Indennità giornaliere {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--annex-1/lvl_1}
Sono corrisposte le indennità giornaliere seguenti:
    a. 20 franchi per la partecipazione ai corsi per capi dei giovani tiratori;
    b. 70 franchi, comprese le spese di viaggio, per la partecipazione ai corsi per monitori di tiro e ai corsi di ripetizione.

#### **2** Spese di viaggio {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--annex-1/lvl_2}
2.1 Una tessera di legittimazione per l’acquisto di un biglietto di 2^a^classe a metà prezzo (tessera di legittimazione) per il viaggio in civile dal domicilio al luogo del corso e ritorno è consegnata:
    a. ai partecipanti ai corsi per monitori di tiro;
    b. ai partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori;
    c. ai partecipanti ai corsi di ripetizione.
 I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono per il viaggio dal domicilio al luogo del corso e ritorno un’indennità pari al costo del biglietto di 2^a^classe a metà prezzo.
2.2 .
2.3 I partecipanti ai corsi per giovani tiratori e lo stato maggiore dei corsi per giovani tiratori possono ottenere tessere di legittimazione per recarsi a manifestazioni esterne conformemente al programma del corso.

#### **3** Funzionari {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--annex-1/lvl_3}
I funzionari esterni all’Amministrazione federale hanno diritto alle indennità conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 2003[^11]sull’organizzazione e sui compiti delle commissioni di tiro.

#### **4** Indennità per perdita di guadagno {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--annex-1/lvl_4}
I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono un’indennità per perdita di guadagno conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno.

#### **5** Altri costi d’esercizio per i corsi per monitori di tiro e i corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--512.312--annex-1/lvl_5}
5.1 Locazione di spazi a. Come prima priorità vanno utilizzate le infrastrutture della Confederazione. Per l’utilizzo gratuito, occorre presentare una richiesta all’unità organizzativa Tiro e attività fuori del servizio sei settimane prima della prenotazione.
    b. Se non è possibile utilizzare un’infrastruttura di proprietà della Confederazione, l’organizzatore del corso può locare un’infrastruttura a prezzi di mercato. Nel conteggio del corso è allegata una ricevuta.
5.2 La direzione del corso può far valere contro ricevuta i seguenti costi:
    a. costi per il fabbisogno di materiale d’ufficio (ad es. timbri, fabbisogno di materiale per scrivere e stampare) per utilizzi esclusivo durante il corso;
    b. commissioni di gestione del conto bancario o del conto postale;
    c. costi di spedizione.
5.3 Tutti gli altri costi devono essere richiesti per scritto all’Aggruppamento Difesa al più tardi sei settimane prima del corso.

[^1]: RS  **512.31**
[^2]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  827). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: RS  **510.301**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  827).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  827).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  827).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  827).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  827).
[^9]: Non pubblicata nella RU.
[^10]: Non pubblicata nella RU.
[^11]: RS  **512.313**