512.38

# Ordinanza sullo sport militare

del 29 ottobre 2003 (Stato 1° agosto 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2011[^1]sulla promozione dello sport;<br />visti gli articoli 41 capoverso 3, 48*a* capoverso 3, 51 capoverso 4, 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995[^2],[^3]

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Sport militare per militari {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--1}
1. Lo sport militare persegue lo scopo di sviluppare le capacità militari e fisiche dei militari, nonché di promuovere il cameratismo.
2. A tal fine la truppa svolge corsi e gare o vi partecipa.

##### **Art. 2** Servizio militare per lo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--2}
Il servizio militare offre agli sportivi di punta la possibilità di sviluppare il loro livello competitivo.

##### **Art. 3** Competenza {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--3}
1. I corsi e le gare della truppa fuori del servizio sono subordinati all’Aggruppamento Difesa.
2. L’Aggruppamento Difesa è responsabile dei servizi militari volti allo sviluppo del livello competitivo nello sport di punta. L’Ufficio federale dello sport fornisce consulenza e appoggio all’Aggruppamento Difesa nelle questioni di carattere sportivo.[^4]

## **Capitolo 2:** Corsi e gare fuori del servizio {#chap_2}
### **Sezione 1:** Campionati dell’esercito e gara di tiro dell’esercito {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 4** Organizzazione {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--4}
1. L’Aggruppamento Difesa può organizzare campionati dell’esercito ogni anno.
2. La gara di tiro dell’esercito si svolge nell’ambito della Festa federale di tiro.
3. L’Aggruppamento Difesa designa i comandanti.

##### **Art. 5** Partecipazione {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--5}
1. Possono partecipare i militari, gli ex militari e i membri del Corpo delle guardie di confine.
2. Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.
3. La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età.[^5]

##### **Art. 5a** {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--5_a}

##### **Art. 6** Spese d’organizzazione {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--6}
Il conteggio delle spese d’organizzazione avviene nell’ambito dei crediti preventivati e concessi.

### **Sezione 2:** Consiglio Internazionale dello Sport Militare {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 7** Attività del CISM {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--7}
1. La Svizzera, in quanto membro del Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM), partecipa alle sue gare.[^6]
2. Per la preparazione alle gare del CISM possono essere organizzati campi d’allenamento[^7].
3. L’Aggruppamento Difesa designa il capo della delegazione e nomina i delegati svizzeri nonché i rappresentanti nei differenti comitati e nelle commissioni.
4. .[^8]

##### **Art. 8** Organizzazione di gare del CISM in Svizzera {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--8}
Per l’organizzazione di gare del CISM in Svizzera sono determinanti le disposizioni di gara del CISM.

### **Sezione 3:** Gare internazionali dell’esercito {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 9** Grandi manifestazioni internazionali di sport militare {#chap_2/sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--9}
Sono considerate grandi manifestazioni internazionali di sport militare:
a. la Patrouille des Glaciers (PDG);
b.[^9] la gara dell’esercito (GEs);
c. lo Swiss Tank Challenge (STC);
d. la Swiss Air Force Competition (SAFC).

##### **Art. 10** Organizzazione {#chap_2/sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--10}
L’Aggruppamento Difesa designa gli organizzatori.

##### **Art. 11** Partecipazione {#chap_2/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--11}
1. La partecipazione a grandi manifestazioni internazionali di sport militare è aperta a tutti i militari.[^10]
2. Gli organizzatori possono definire categorie di ospiti per i militari di eserciti stranieri, gli ex militari, il Corpo delle guardie di confine e i corpi di polizia.
2bis. Possono inoltre essere autorizzati a partecipare alla PDG concorrenti civili. Sono parimenti considerati concorrenti civili i militari, i militari di eserciti stranieri, gli ex militari, i membri del Corpo delle guardie di confine e dei corpi di polizia che hanno compiuto il 65° anno di età.[^11]
3. Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.[^12]
4. La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età. Questo limite d’età non si applica ai concorrenti civili della PDG.[^13]

##### **Art. 12** Spese d’organizzazione {#chap_2/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--12}
Il conteggio delle spese d’organizzazione avviene nell’ambito dei crediti preventivati e concessi.

##### **Art. 13** Partecipazione di delegazioni di eserciti stranieri {#chap_2/sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--13}
L’Aggruppamento Difesa decide, nell’ambito dei crediti concessi, in merito all’invito di delegazioni di eserciti stranieri a gare in Svizzera.

##### **Art. 14** Partecipazione a campionati di eserciti stranieri {#chap_2/sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--14}
1. L’Aggruppamento Difesa decide, nell’ambito dei crediti concessi, in merito alla partecipazione di delegazioni dell’esercito a campionati di eserciti stranieri.
2. .[^14]

### **Sezione 4:** Corsi volontari di sport militare {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 15** Organizzazione {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--15}
1. L’Aggruppamento Difesa può organizzare corsi volontari di sport militare estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.
2. Tali corsi servono al miglioramento della condizione generale e a trasmettere conoscenze tecniche sportive attuali. L’istruzione avviene in forma pratica e teorica.
3. I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.

##### **Art. 16** Partecipanti ai corsi {#chap_2/sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--16}
1. La partecipazione ai corsi di sport militare è aperta a tutti i militari.
2. Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.[^15]
3. .[^16]
4. Annualmente è consentito partecipare a un corso di sport militare estivo e a uno invernale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.

### **Sezione 5:** Corsi volontari d’alpinismo {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 17** Organizzazione {#chap_2/sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--17}
1. Il Centro di competenza servizio alpino dell’esercito può organizzare corsi volontari d’alpinismo estivi e invernali. Le date dei corsi sono pubblicate annualmente nella tabella dei corsi.
2. In tali corsi esso trasmette parti dell’istruzione alpinistica. L’istruzione avviene in forma pratica e teorica.
3. I corsi durano cinque giorni al massimo e i corsi preparatori dei quadri due giorni al massimo.

##### **Art. 18** Partecipazione {#chap_2/sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--18}
1. La partecipazione ai corsi è aperta a tutti i militari che dispongono di un’adeguata istruzione militare.
2. Se vi sono posti liberi, possono partecipare anche ex militari che non hanno ancora compiuto 65 anni, previo versamento di un contributo alle spese.[^17]
3. .[^18]
4. Annualmente è consentito partecipare a un corso d’alpinismo estivo e a uno invernale, ma al massimo a due corsi volontari ai sensi degli articoli 15 e 17.

### **Sezione 6:** Gare militari alle feste cantonali di tiro {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 19** Organizzazione {#chap_2/sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--19}
Nell’ambito delle feste cantonali di tiro possono essere organizzate gare militari.

##### **Art. 20** Partecipazione {#chap_2/sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--20}
La partecipazione è possibile al massimo fino al compimento del 65° anno d’età.

##### **Art. 21** Contributo della Confederazione {#chap_2/sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--21}
Nell’ambito dei crediti concessi, la Confederazione versa un contributo di dieci franchi per le spese di sussistenza di ogni militare partecipante.

### **Sezione 7:** Personale per l’organizzazione di corsi e gare {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 22** Reclutamento dei funzionari di gara e del personale di servizio {#chap_2/sec_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--22}
1. Come funzionari e personale di servizio per i corsi e le gare sono impiegati militari. Essi possono prestare il servizio anche su base volontaria.
2. Se necessario e al più tardi fino al compimento del 65° anno d’età, è possibile impiegare ex militari come funzionari di gara volontari o personale di servizio volontario.[^19]

##### **Art. 23** Condizioni quadro per i funzionari di gara e il personale di servizio {#chap_2/sec_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--23}
1. Se per l’organizzazione sono impiegati funzionari di gara e personale di servizio provenienti da una truppa in servizio dalla quale ricevono la sussistenza, può essere conteggiata al massimo l’indennità ridotta di sussistenza in pensione per quattro giorni.
2. Se per l’organizzazione di gare sono impiegati unità di truppa, corpi di truppa o scuole interi, i militari interessati ricevono la sussistenza dalla cucina della propria truppa.

### **Sezione 8:** Soldo, computo, materiale e assicurazione {#chap_2/sec_8}
##### **Art. 23a** Soldo e computo {#chap_2/sec_8/art_23_a omnilex-key=ch-fedlex--512.38--23a}
1. I militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo nel quadro di un servizio d’istruzione di base o di un servizio di perfezionamento della truppa ricevono il soldo per i corrispondenti giorni.
2. Gli altri militari che partecipano ad attività secondo il presente capitolo ricevono il soldo per complessivamente 10 giorni al massimo l’anno. La partecipazione a gare di tiro dell’esercito e a gare militari alle feste cantonali di tiro non dà diritto al soldo.
3. Ai militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, i giorni con diritto al soldo sono computati sul totale obbligatorio di giorni d’istruzione se non sono prestati nel quadro di servizi volontari.
4. Non hanno diritto al soldo:
a. gli ex militari;
b. gli altri partecipanti.

##### **Art. 24** Materiale dell’esercito {#chap_2/sec_8/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--24}
1. L’esercito mette gratuitamente a disposizione il materiale dell’esercito necessario per l’organizzazione di corsi e gare.
2. L’Aggruppamento Difesa decide in merito alla consegna di materiale per grandi manifestazioni internazionali di sport militare.

##### **Art. 25** Materiale privato {#chap_2/sec_8/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--25}
1. Per il materiale privato impiegato in corsi e gare non è versata alcuna indennità.
2. La perdita, la sostituzione e la riparazione di articoli d’equipaggiamento di sport e da competizione privati, nonché di altro materiale privato, sono a carico del proprietario.

##### **Art. 26** Assicurazione militare {#chap_2/sec_8/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--26}
I militari e gli ex militari che partecipano o collaborano alle attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza sono assicurati nell’ambito della legge federale del 19 giugno 1992[^20]sull’assicurazione militare.

##### **Art. 27** Assicurazione contro gli infortuni {#chap_2/sec_8/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--27}
L’Aggruppamento Difesa, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, conclude un’assicurazione contro gli infortuni per le persone non assicurate presso l’assicurazione militare che sono autorizzate a partecipare ad attività fuori del servizio secondo la presente ordinanza.

## **Capitolo 2a:** Sport di punta in servizio militare {#chap_2_a}
##### **Art. 27a** Selezione {#chap_2_a/art_27_a omnilex-key=ch-fedlex--512.38--27a}
1. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definisce i criteri sportivi per la selezione quale soldato sport o soldato CISM. A tal fine consulta in via preliminare l’associazione mantello dello sport svizzero e le rispettive federazioni sportive nazionali.
2. L’Aggruppamento Difesa decide, su proposta delle rispettive federazioni sportive nazionali, in merito alla selezione dei soldati sport e dei soldati CISM.

##### **Art. 27b** Servizi militari {#chap_2_a/art_27_b omnilex-key=ch-fedlex--512.38--27b}
1. I soldati sport possono assolvere la scuola reclute per sportivi di punta.
2. I soldati sport e i soldati CISM, nonché i militari impiegati come loro allenatori, assistenti o funzionari, possono ogni anno:[^21]
a. utilizzare per lo sport di punta, nel quadro di servizi di perfezionamento della truppa e con computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al massimo 30 giorni di servizio militare con diritto al soldo;
b. in via supplementare, prestare, senza computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, al massimo 100 giorni l’anno di servizio militare con diritto al soldo.
3. I capoversi 1 e 2 lettera b non sono applicabili ai soldati sport e ai soldati CISM assunti come militari a contratto temporaneo.[^22]
4. I militari incorporati nello stato maggiore del Centro di competenza sport dell’esercito o nello stato maggiore speciale sport possono essere chiamati a prestare singoli giorni di servizio per i corsi di ripetizione.[^23]
5. Il servizio militare è prestato senz’arma.[^24]
6. Per i servizi militari all’estero che non vengono prestati nell’ambito dell’articolo 7 valgono le seguenti disposizioni:
a. le persone che prestano servizio militare indossano abiti civili;
b. ricevono il soldo e l’indennità per perdita di guadagno;
c. sono coperte dall’assicurazione militare;
d. organizzano e finanziano autonomamente la sussistenza, l’alloggio e i trasporti; resta riservato il sostegno da parte di terzi;
e. si procurano e finanziano autonomamente l’equipaggiamento necessario; resta riservato il sostegno da parte di terzi;
f. hanno il permesso di guidare veicoli privati nel rispetto delle disposizioni legali vigenti sul posto;
g. nel quadro di un accordo con il Comando Istruzione definiscono i dettagli per i servizi militari secondo il presente capoverso;
h. con riserva delle prestazioni dell’assicurazione militare stabilite per legge, la Confederazione non risponde di alcun danno in relazione a servizi militari secondo il presente capoverso.[^25]

##### **Art. 27c** Allenamenti e gare {#chap_2_a/art_27_c omnilex-key=ch-fedlex--512.38--27c}
Nel quadro dei servizi militari secondo l’articolo 27*b* o dell’assunzione come militare a contratto temporaneo:
a. i soldati sport possono svolgere le giornate di preparazione a gare sportive internazionali (quali Giochi olimpici, campionati mondiali e campionati europei) nonché le gare;
b. i soldati CISM possono svolgere campi d’allenamento per la preparazione alle gare CISM nonché le gare CISM.

##### **Art. 27d** Attribuzione o assegnazione {#chap_2_a/art_27_d omnilex-key=ch-fedlex--512.38--27d}
1. Su richiesta possono essere attribuite o assegnate all’esercito come allenatori, assistenti o funzionari di soldati sport o soldati CISM le persone che:
a. hanno assolto un’adeguata formazione presso la loro federazione sportiva nazionale;
b. sono riconosciute ufficialmente dalla loro federazione sportiva nazionale ed è previsto che ricoprano tale funzione a lungo termine.
2. Le persone attribuite o assegnate secondo il capoverso 1:
a. prestano servizio militare senz’arma;
b. assolvono un’istruzione militare di base minima;
c. al termine di tale istruzione ricevono la promozione a soldato, a meno che non abbiano già un grado militare svizzero;
d. non possono essere proposti per l’assunzione di un grado superiore o essere promossi a un grado superiore, tuttavia se necessario possono essere nominati ufficiali specialisti;
e. possono prestare, al più tardi sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni, al massimo 100 giorni l’anno di servizio militare con diritto al soldo.

## **Capitolo 3:** Disposizioni finali {#chap_3}
##### **Art. 28** {#chap_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--28}

##### **Art. 29** Esecuzione {#chap_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--29}
1. L’Aggruppamento Difesa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie. Esso disciplina segnatamente i dettagli concernenti:
a. l’attività dei quadri e dei concorrenti nei campi d’allenamento e nelle gare delle differenti discipline del CISM;
b. l’invito di delegazioni di eserciti stranieri e il conteggio delle spese imputabili;
c. la partecipazione a campionati di eserciti stranieri, la selezione, l’invio comandato e il conteggio delle spese imputabili;
d. l’organizzazione e la partecipazione a gare militari nelle feste cantonali di tiro;
e.[^26] .
2. Esso definisce un organo centrale responsabile:
a. della gestione del fabbisogno di corsi e gare della truppa fuori del servizio;
b. dell’osservanza delle prescrizioni concernenti il soldo e il computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione di corsi e gare della truppa fuori del servizio.[^27]
3. Esso presenta annualmente al capo dell’esercito un rapporto sui corsi e le gare della truppa fuori del servizio e ne valuta in tale sede l’ulteriore fabbisogno e l’ulteriore utilità per l’esercito.[^28]

##### **Art. 30** Diritto previgente: abrogazione {#chap_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--30}
L’ordinanza del 28 febbraio 1996[^29]sull’attività della truppa fuori del servizio è abrogata.

##### **Art. 31** Entrata in vigore {#chap_3/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--512.38--31}
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.

[^1]: RS  **415.0**
[^2]: RS  **510.10**
[^3]: Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  820).
[^4]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  2761).
[^5]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  2761).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013  (RU  **2013**  2761).
[^7]: Nuova espr. giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  820). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.
[^8]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  2761).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU  **2025**  433).
[^10]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013  (RU  **2013**  2761).
[^11]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU  **2020**  21).
[^12]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  2761).
[^13]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013 (RU  **2013**  2761). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU  **2020**  21).
[^14]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  2761).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013  (RU  **2013**  2761).
[^16]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013  (RU  **2013**  2761).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013  (RU  **2013**  2761).
[^18]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013  (RU  **2013**  2761).
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013  (RU  **2013**  2761).
[^20]: RS  **833.1**
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7493).
[^22]: Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  820).
[^23]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7493).
[^24]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7493).
[^25]: Introdotto dall’all. 7 n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  820).
[^26]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, con effetto dal 1° ott. 2013  (RU  **2013**  2761).
[^27]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  2761).
[^28]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU  **2013**  2761).
[^29]: [RU  **1996**  1026, **1999**  1295]