513.1

# Ordinanza dell’Assemblea federale sull’organizzazione dell’esercito

(Organizzazione dell’esercito, OEs)

del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 93 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Effettivo regolamentare dell’esercito {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.1--1}
1. L’esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
2. L’effettivo regolamentare e l’effettivo reale non comprendono:
a. le reclute;
b. il personale del Centro di competenza sport dell’esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d’esercizio dei Cantoni;
c. i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d. i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;
e. il personale dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.

##### **Art. 2** Articolazione dell’esercito {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--513.1--2}
L’esercito si articola in:
a. capo dell’esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell’esercito;
b. Comando Operazioni, comprendente:
        1. il Servizio informazioni militare,
        2.[^3] le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
        3.[^4] le quattro divisioni territoriali,
        4. il comando polizia militare,
        5.[^5] le Forze aeree, comprendenti la brigata d’aviazione e la brigata DTA,
        6. il Centro di competenza SWISSINT,
        7.[^6] il comando forze speciali;
c.[^7] Base logistica dell’esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
c^bis^.[^8] Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d. Comando Istruzione, comprendente:
        1. l’Istruzione superiore dei quadri,
        2. cinque formazioni d’addestramento,
        3. il personale dell’esercito.

##### **Art. 3** Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--513.1--3}
1. La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all’autorità di comando dell’esercito.
2. I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.

##### **Art. 4** Competenze del Consiglio federale {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--513.1--4}
1. Il Consiglio federale determina la struttura dell’esercito entro i limiti della sua articolazione.
2. Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell’esercito e disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.
3. Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.

##### **Art. 5** Competenze del DDPS {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--513.1--5}
1. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’organizzazione dettagliata dell’esercito entro i limiti della sua struttura.
2. Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell’esercito.
3. Provvede affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.

##### **Art. 6** Disposizione transitoria {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--513.1--6}
Dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell’esercito. Per un periodo transitorio massimo di cinque anni disciplina in particolare:
a. il trasferimento delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell’esercito;
b. i cambiamenti di incorporazione e le nuove incorporazioni che il passaggio rende necessari;
c. l’articolazione dell’esercito.

##### **Art. 6a** Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2022 {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--513.1--6_a}
Il Consiglio federale istituisce il Comando Ciber entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.

##### **Art. 7** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--513.1--7}
L’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 2002[^9]è abrogata.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--513.1--8}
La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo 2016[^10]della legge militare del 3 febbraio 1995.

[^1]: RS  **510.10**
[^2]: FF  **2014**  5939
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  718).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  718).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  718).
[^6]: Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  718).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  718).
[^8]: Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  718).
[^9]: [RU  **2003**  4027; **2004**  5047n. III; **2007**  2971; **2009**  3131n. III,6921n. I 6]
[^10]: RU  **2017**  2297. In vigore dal 1° gen. 2018.