513.13

# Ordinanza sullo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale

(OSMAI)

del 26 settembre 2025 (Stato 1° novembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’organizzazione dell’esercito del 18 marzo 2016[^1];<br />visto l’articolo 103 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995[^2],

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##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--1}
1. La presente ordinanza disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.
2. Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni del diritto militare.

##### **Art. 2** Subordinazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--2}
Lo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale è subordinato al cancelliere della Confederazione.

##### **Art. 3** Compiti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--3}
1. Lo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale coadiuva la Cancelleria federale nel garantire la capacità di condotta del Consiglio federale. Ha in particolare i seguenti compiti:
a. garantire il collegamento delle infrastrutture di condotta del Consiglio federale con l’esercito e con i partner civili;
b. coordinare l’impiego dei fornitori di prestazioni militari e civili per le infrastrutture di condotta del Consiglio federale.
2. Pianifica e svolge esercitazioni per garantire la sua prontezza all’impiego.
3. Il cancelliere della Confederazione definisce i compiti concreti dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.
4. A condizione che l’adempimento dei compiti e lo svolgimento delle esercitazioni non siano pregiudicati, lo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale può essere impiegato a favore di altre organizzazioni di stato maggiore della Confederazione.

##### **Art. 4** Comando {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--4}
1. Lo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale è diretto da un comandante.
2. Il comandante è nominato dal capo dell’esercito su proposta del cancelliere della Confederazione.
3. Per quanto attiene alle mutazioni della funzione o del grado dei membri dello Stato maggiore, il comandante è equiparato al comandante di una Grande Unità.

##### **Art. 5** Struttura ed effettivo regolamentare {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--5}
Il cancelliere della Confederazione determina la struttura e l’effettivo regolamentare dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.

##### **Art. 6** Incorporazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--6}
1. Su richiesta del comandante, l’organo competente secondo l’ordinanza del 22 novembre 2017[^3]concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) può incorporare nello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che dispongono delle conoscenze necessarie.
2. I membri dello Stato maggiore restano incorporati nella loro Arma o nel loro servizio ausiliario.

##### **Art. 7** Attribuzione e assegnazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--7}
Allo Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale possono essere attribuite o assegnate persone di cui all’articolo 6 della legge militare del 3 febbraio 1995.

##### **Art. 8** Istruzione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--8}
1. Il cancelliere della Confederazione stabilisce i contenuti e la metodologia dell’istruzione dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.
2. Il comandante stabilisce annualmente i servizi d’istruzione dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale e la loro durata e comunica tempestivamente le date ai membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio.
3. Egli svolge i servizi d’istruzione.
4. In deroga agli articoli 47 e 55 capoverso 4 OOPSM[^4], il numero dei giorni di servizio d’istruzione da prestare per i membri dello Stato maggiore dipende dalle esigenze dello Stato maggiore d’appoggio all’impiego Governo federale.

##### **Art. 9** Chiamata in servizio {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--9}
1. Il comandante chiama in servizio i membri dello Stato maggiore per svolgere servizi d’istruzione e per prestare impieghi.
2. La chiamata in servizio può avvenire tramite qualunque mezzo di comunicazione appropriato.
3. La chiamata in servizio per prestare un impiego può avvenire a breve termine. È necessario in precedenza consultare il cancelliere della Confederazione.
4. Il comandante può obbligare i membri dello Stato maggiore a garantire la loro raggiungibilità fuori servizio.

##### **Art. 10** Ordine di svolgere il servizio in abiti civili {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--10}
Le seguenti persone possono, se necessario, ordinare lo svolgimento del servizio in abiti civili:
a. il cancelliere della Confederazione, in caso di servizi d’appoggio;
b. il comandante, in caso di servizi d’istruzione.

##### **Art. 11** Differimento del servizio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--11}
Le domande di differimento del servizio dei membri dello Stato maggiore sono trattate e giudicate dal comandante.

##### **Art. 12** Modifica di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--12}
.[^5]

##### **Art. 13** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.13--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2025.

[^1]: RS  **513.1**
[^2]: RS  **510.10**
[^3]: RS  **512.21**
[^4]: RS  **512.21**
[^5]: La mod. può essere consultata allaRU  **2025**  610