513.51

# Decreto federale concernente la Croce Rossa svizzera

del 13 giugno 1951 (Stato 1° gennaio 2004)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il decreto federale del 17 marzo 1950[^1]che approva le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra;<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1951,

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.51--1}
1. La Croce Rossa svizzera è riconosciuta unica società nazionale della Croce Rossa sul territorio della Confederazione e, come tale, ha l’obbligo, in caso di guerra, di coadiuvare il servizio sanitario dell’esercito.
2. Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra[^2]che si riferiscono alle società nazionali della Croce Rossa sono applicabili alla Croce Rossa svizzera.
3. Gli statuti della Croce Rossa svizzera sono sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--513.51--2}
1. I compiti principali della Croce Rossa svizzera sono: l’assistenza sanitaria volontaria, il servizio di trasfusione del sangue per i bisogni militari e civili e la promozione delle cure infermieristiche.[^3]
2. Altri compiti umanitari della Croce Rossa svizzera possono risultare dalle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e dalle risoluzioni delle conferenze internazionali della Croce Rossa o possono esserle affidati dalla Confederazione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--513.51--3}
1. La Confederazione tiene conto della posizione speciale della Croce Rossa svizzera in quanto unica società nazionale della Croce Rossa garantendole un appoggio finanziario e facilitazioni particolari.
2. La Confederazione assegna ogni anno alla Croce Rossa svizzera un sussidio per lo svolgimento dei compiti indicati nell’articolo 2.[^4]
3. L’importo di tale sussidio è fissato ogni anno nel bilancio.[^5]
4. Le facilitazioni che possono essere concesse alla Croce Rossa svizzera concernono segnatamente l’esenzione fiscale completa o parziale, per quanto lo permettano le disposizioni legali.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--513.51--4}
1. Il presente decreto abroga quello del 25 giugno 1903[^6]concernente l’assistenza volontaria dei malati e dei feriti in caso di guerra e il decreto del Consiglio federale del 9 gennaio 1942[^7]concernente la Croce Rossa svizzera.
2. Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874[^8]concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali e di fissare la sua entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 23 ottobre 1951[^9]

[^1]: RU  **1951**  173
[^2]: RS  **0.518.12**  **/.522**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4557).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4557).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU  **2003**  4557).
[^6]: [CS **5** 147]
[^7]: Non pubblicato nella RU.
[^8]: [CS **1** 168;RU  **1962**  848art. 11 cpv. 3.RU  **1978**  688art. 89 lett. b]
[^9]: DCF del 10 ott. 1951.