513.511

# Decreto federale che accorda una sovvenzione alla Società centrale della Croce Rossa svizzera

del 19 dicembre 1913 (Stato 19 dicembre 1913)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 1913,

decreta:

## **1.** {#lvl_1}

## **2.** {#lvl_2}
Il Consiglio federale è autorizzato a cedere alla Società centrale della Croce Rossa[^1], togliendolo dalle riserve di guerra e senza pregiudizio delle esigenze della mobilitazione, il materiale necessario all’equipaggiamento personale e all’equipaggiamento di corpo di queste colonne della Croce Rossa, nonchè al ricovero e alla cura dei malati e dei feriti.

## **3.** {#lvl_3}
Il Consiglio federale è autorizzato, in conformità dell’articolo 3 del decreto federale 25 giugno 1903[^2]concernente l’assistenza volontaria dei malati e dei feriti in tempo di guerra, ad aumentare di 15 000 franchi all’anno la sovvenzione concessa alla Società centrale svizzera della Croce Rossa. Resta salvo al Consiglio federale il diritto di fissare le condizioni della sovvenzione e di stabilire il piano di repartizione.

## **4.** {#lvl_4}
Il presente decreto, non rivestendo un carattere obbligatorio generale, entra subito in vigore.

[^1]: Con lo statuto del 12 lug. 1914, la Società ha assunto il nome di Croce Rossa svizzera.
[^2]: [CS **5** 147.RS  **513.51**  art. 4 cpv. 1]. La concessione di sussidi e altre agevolezze federali alla Croce Rossa svizzera è ora regolata dall’art. 3 del DF del 13 giu. 1951 concernente  la Croce Rossa svizzera (RS  **513.51** ).