513.61

# Ordinanza sulla sicurezza militare

(OSM)

del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 100 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995[^1](LM),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--1}
1. La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:
a.[^2] la Sicurezza integrale Difesa (SI D);
b. la Polizia militare (PM);
c. il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs).
2. Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).

## **Sezione 2:** Disposizioni comuni {#sec_2}
##### **Art. 2** Acquisizione di informazioni {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--2}
Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:
a. da fonti accessibili al pubblico;
b. da servizi specializzati dell’esercito e dell’amministrazione militare;
c. da organi di sicurezza civili.

##### **Art. 3** Collaborazione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--3}
1. Per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:
a. gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
b.[^3] .
c. i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della protezione dell’ambiente.
2. Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.

##### **Art. 4** Trattamento di dati personali {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--4}
1. Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2. In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all’insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.
3. Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997[^4]sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 1979[^5]e della legge federale del 25 settembre 2020[^6]sulla protezione dei dati.[^7]

##### **Art. 5** Deroga all’obbligo di notificare le attività di trattamento all’IFPDT {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--5}
1. Le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2. Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’IFPDT su tali attività di trattamento di dati.

## **Sezione 3:** SI D {#sec_3}
##### **Art. 6** Compiti {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--6}
1. La SI D dirige la gestione della sicurezza dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone, delle informazioni, delle costruzioni militari e del materiale dell’esercito.
2. In questi settori adempie i compiti seguenti:
a. allestisce concetti per la sicurezza e la protezione;
b. elabora le direttive necessarie e ne sorveglia l’esecuzione;
c. dirige e appoggia l’istruzione;
d. garantisce la consulenza in materia di sicurezza;
e. esegue una supervisione tecnica specifica e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari;
f. in relazione alle munizioni e alle sostanze esplosive, garantisce la protezione dalle catastrofi secondo l’articolo 10 della legge del 7 ottobre 1983[^8]sulla protezione dell’ambiente;
3. Nell’ambito dei propri compiti dispone di diritti di controllo in seno all’Aggruppamento Difesa e all’esercito.

##### **Art. 7** {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--7}
*Abrogato*

## **Sezione 4:** PM {#sec_4}
##### **Art. 8** Compiti {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--8}
1. La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell’ambito dell’esercito.
2. La PM adempie i compiti seguenti:
a. appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine nell’ambito dell’esercito;
b. appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell’adempimento dei loro compiti;
c. contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell’esercito scelte;
d. esegue trasporti di sicurezza nell’ambito dell’esercito;
e. tiene pronte per l’esercito forze d’impiego rapidamente disponibili.
3. I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all’estero dell’esercito.

##### **Art. 9** Aiuto spontaneo {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--9}
1. Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.
2. L’aiuto spontaneo è prestato soltanto:
a. nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimine o un delitto di una certa gravità;
b. se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell’evento;
c. se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.
3. L’aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.

##### **Art. 10** Organizzazione {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--10}
1. La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia.
2. Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.

## **Sezione 5:** SPPEs {#sec_5}
##### **Art. 11** Compiti {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--11}
1. Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.
2. Il SPPEs adempie i compiti seguenti:
a. individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all’esercizio, all’istruzione, alla prontezza e all’impiego dell’esercito;
b. coordina il relativo scambio di informazioni in seno all’esercito e con le autorità civili;
c. fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all’esercito nell’ambito dell’autoprotezione.
3. Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.[^9]

##### **Art. 12** Organizzazione {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--12}
Il SPPEs è composto da personale militare.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 13** Esecuzione {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--13}
Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

##### **Art. 14** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_6/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--14}
L’ordinanza del 14 dicembre 1998[^10]sulla sicurezza militare è abrogata.

##### **Art. 15** Entrata in vigore {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--513.61--15}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

[^1]: RS  **510.10**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  746).
[^3]: Abrogata dal n. II 11 dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  746).
[^4]: RS  **120**
[^5]: RS  **322.1**
[^6]: RS  **235.1**
[^7]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 64 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^8]: RS  **814.01**
[^9]: Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  774).
[^10]: [RU  **1999**  887, **2003**  5011n. II 2, **2008**  6405n. III, **2016**  1785all. n. 3]