513.73

# Ordinanza sull’impiego della truppa per la protezione di persone e di beni

(OPPB)

del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare[^1],

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--1}
La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per proteggere persone e beni degni di particolare protezione, a sostegno della polizia nel servizio d’appoggio.

##### **Art. 2** Compiti e condizioni d’impiego {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--2}
1. La truppa può essere impiegata per svolgere i compiti seguenti:
a. protezione di opere;
b. protezione di conferenze;
c. protezione di persone;
d. servizio di scorta;
e. altri compiti analoghi.
2. La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato.
3. Non è consentito impiegare formazioni di reclute.

##### **Art. 3** Procedura {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--3}
1. Il Governo cantonale o i dipartimenti federali indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale.
2. Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:
a. del Governo cantonale: su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport[^2](DDPS);
b. dei dipartimenti federali: su proposta del DFGP, del DDPS e dei dipartimenti richiedenti.

##### **Art. 4** Designazione e subordinazione del comandante {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--4}
1. Il Consiglio federale designa il comandante.
2. Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali.

##### **Art. 5** Mandato {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--5}
1. Le autorità civili, dopo aver consultato il DDPS, impartiscono per scritto il mandato alla truppa assegnata.
2. Il mandato regola segnatamente:
a. le competenze degli organi civili e militari interessati;
b. i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego;
c. i poteri di polizia e l’uso delle armi nell’ambito dell’ordinanza del 26 ottobre 1994[^3]concernente i poteri di polizia dell’esercito;
d. i rapporti di servizio con le autorità civili.

##### **Art. 6** Responsabilità {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--6}
1. La responsabilità per l’impiego della truppa incombe alle autorità civili.
2. Il comandante è responsabile per la condotta della truppa.

##### **Art. 7** Pianificazione e condotta dell’impiego {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--7}
1. Il comandante pianifica l’impiego d’intesa con la polizia.
2. Di regola, il capo militare comanda la truppa nell’impiego. Le deroghe sono regolate nel mandato.

##### **Art. 8** Mezzi per l’impiego {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--8}
Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.

##### **Art. 9** Informazione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--9}
1. Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.
2. Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.

##### **Art. 10** Statuto dei militari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--10}
1. Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.
2. Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.

##### **Art. 11** Disposizioni finali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.73--11}
1. Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.

[^1]: RU **1997** 2147  RS **510.10**
[^2]: Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: RS  **510.32**