514.42

# Ordinanza concernente gli animali dell’esercito

del 26 marzo 2014 (Stato 14 aprile 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995[^1](LM),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--1}
La presente ordinanza disciplina l’acquisto, il noleggio, la vendita nonché l’utilizzo di animali dell’esercito da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

##### **Art. 2** Animali dell’esercito {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--2}
Nella presente ordinanza si intendono per:
a. *animali dell’esercito:* gli animali utilizzati per l’istruzione e l’impiego nell’esercito;
b. *cavalli dell’esercito:* i cavalli da sella, i cavalli del treno e i muli utilizzati come animali dell’esercito;
c. *cani dell’esercito:* i cani utilizzati come animali dell’esercito.

##### **Art. 3** Utilizzo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--3}
1. I cavalli dell’esercito sono utilizzati come cavalli da sella, cavalli da tiro e cavalli da soma.
2. I cani dell’esercito sono utilizzati come cani da salvataggio, cani da difesa e cani da ricerca.

##### **Art. 4** Acquisto, noleggio e vendita {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--4}
1. II DDPS può acquistare o noleggiare animali dell’esercito presso i militari.
2. Può vendere animali dell’esercito a militari che ne necessitano per la loro attività militare. La vendita può essere subordinata alla comprovata conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile per detentori di animali.
3. L’acquisto e il noleggio di animali dell’esercito presso terzi nonché la vendita e la consegna a personale federale o a terzi sono disciplinati mediante contratto.

##### **Art. 5** Origine {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--5}
1. Per quanto riguarda i cavalli dell’esercito, il venditore deve attestare la loro origine. In particolare:
a. i cavalli da sella devono provenire dall’allevamento indigeno di cavalli mezzo sangue;
b. i cavalli del treno devono provenire dall’allevamento indigeno della razza del Giura;
c. i muli devono provenire da una giumenta indigena della razza del Giura.
2. Se i cavalli dell’esercito idonei di origine indigena non sono in numero sufficiente, è ammesso il ricorso a cavalli dell’esercito di origine estera.
3. Per quanto riguarda i cani dell’esercito non occorre attestare alcuna origine.

##### **Art. 6** Custodia durante il servizio militare e indennità {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--6}
1. II DDPS provvede all’alloggio, al nutrimento e alla cura degli animali dell’esercito durante il servizio militare.
2. Indennizza i militari per l’utilizzo degli animali dell’esercito durante il servizio militare o durante le attività fuori del servizio comandate.

##### **Art. 7** Responsabilità {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--7}
La Confederazione risponde secondo gli articoli 135–143 LM per i danni causati da animali dell’esercito o da questi subiti durante il servizio militare.

##### **Art. 8** Delega di compiti {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--8}
II DDPS può delegare a terzi i compiti seguenti:
a. l’acquisto e l’addestramento degli animali dell’esercito;
b. la custodia e l’allenamento degli animali dell’esercito;
c. i trattamenti veterinari onerosi o che devono essere eseguiti al di fuori del servizio militare.

##### **Art. 9** Disposizioni d’esecuzione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--9}
1. Il DDPS emana le disposizioni d’esecuzione.
2. Disciplina segnatamente:
a. la competenza per l’acquisto, il noleggio e la vendita di animali dell’esercito;
b. la custodia degli animali dell’esercito durante il servizio militare;
c. le condizioni alle quali gli animali possono essere acquistati o noleggiati come animali dell’esercito;
d. l’addestramento e l’impiego degli animali dell’esercito;
e. il diritto all’acquisto di un animale dell’esercito;
f. l’obbligo di custodia, di allenamento e di notifica degli acquirenti di una animale dell’esercito nonché l’utilizzo di tale animale al di fuori dei servizi militari;
g. le indennità ai militari.

##### **Art. 10** Abrogazione di altri atti normativi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--10}
I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. ordinanza del 17 febbraio 1999[^2]concernente i cavalli dell’esercito;
2. ordinanza del 10 giugno 1996[^3]sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione.

##### **Art. 11** Modifica di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--11}
…[^4]

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--514.42--12}
La presente ordinanza entra in vigore il 14 aprile 2014.

[^1]: RS  **510.10**
[^2]: [RU  **1999**  1331]
[^3]: [RU  **1996**  1850, **2006**  4705n. II 40, **2007**  4477n. IV 13]
[^4]: La mod. può essere consultata allaRU  **2014**  771.