514.541

# Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(Ordinanza sulle armi, OArm)

del 2 luglio 2008 (Stato 22 luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 20 giugno 1997[^1]sulle armi (LArm);<br />visto l’articolo 150*a* capoverso 2 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995[^2],

ordina:

## **Capitolo 1:** Definizioni {#chap_1}
##### **Art. 1** Scacciacani e armi da segnalazione {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--1}
(art. 4 cpv. 1 lett. a LArm)
1. Sono considerati armi da fuoco gli oggetti con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione (scacciacani e armi da segnalazione), e che non rispettano le specifiche tecniche di cui all’allegato della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69[^3].
2. Non sono considerate armi da fuoco le scacciacani e le armi da segnalazione che rispettano tali specifiche tecniche.

##### **Art. 1a** Spray {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--1_a}
(art. 4 cpv. 1 lett. b LArm)
Sono considerati armi gli spray destinati all’autodifesa contenenti le sostanze irritanti di cui all’allegato 2.

##### **Art. 2** Dispositivi che producono un elettrochoc {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--2}
(art. 4 cpv. 1 lett. e LArm)
I dispositivi che producono un elettrochoc sono considerati armi se non sono conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 9 aprile 1997^[^4]^sui prodotti elettrici a bassa tensione. In caso di dubbio decide l’Ufficio centrale Armi.

##### **Art. 3** Parti essenziali di armi {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--3}
(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm)
Sono considerate parti essenziali di armi:
a. nelle pistole:
        1. l’impugnatura,
        2. la culatta,
        3. la canna;
b. nelle rivoltelle:
        1. il telaio,
        2. la canna,
        3.[^5] il tamburo;
c. nelle armi da fuoco portatili:
        1.[^6] il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del medesimo,
        2. la culatta,
        3. la canna;
d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente:
        1. il dispositivo di puntamento,
        2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.

##### **Art. 4** Parti appositamente costruite di armi o di accessori di armi {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--4}
(art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 2 lett. a, b e cpv. 3 LArm)
1. Sono considerate parti di armi appositamente costruite le parti di armi da fuoco progettate o modificate appositamente per tali armi e che, nella stessa esecuzione, non possono essere utilizzate per altri scopi. Non sono considerate appositamente costruite le parti di armi quali molle, spine normalizzate, copiglie, viti o parti di legno o di plastica del fusto.
2. Sono considerate parti appositamente costruite di accessori di armi:
a. nei laser e nei dispositivi di puntamento notturno: il dispositivo di montaggio;
b. nei silenziatori: le lamelle appositamente costruite.

##### **Art. 4a** Armi da fuoco portatili e corte {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--4_a}
(art. 4 cpv. 2^bis^e 5 cpv. 1 lett. c LArm)
1. Sono considerate armi da fuoco portatili le armi da fuoco la cui lunghezza totale supera i 60 cm o che, per sparare, di norma sono utilizzate con entrambe le mani oppure appoggiate sulla spalla.
2. Sono considerate armi da fuoco corte le pistole e le rivoltelle nonché le altre armi da fuoco che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 1.

##### **Art. 5** Ordigni militari per il lancio con effetto dirompente {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--5}
(art. 5 cpv. 1 lett. a LArm)[^7]
1. Sono considerati ordigni militari per il lancio con effetto dirompente i razzi anticarro, i lanciarazzi, i lanciagranate e i lanciamine che possono essere portati e manovrati da una sola persona.
2. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)[^8]decide quali altri ordigni sono da considerarsi ordigni militari per il lancio con effetto dirompente.

##### **Art. 5a** Armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--5_a}
(art. 5 cpv. 1 lett. b LArm)
Le armi da fuoco per il tiro a raffica sono considerate modificate in armi da fuoco semiautomatiche, se la funzione di tiro a raffica non può essere ripristinata o può esserlo soltanto con grande dispendio da uno specialista con attrezzature speciali.

##### **Art. 5b** Dotazione con un caricatore ad alta capacità di colpi {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--5_b}
(art. 5 cpv. 1 lett. c LArm)
Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale sono considerate dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi se:
a. un tale caricatore è inserito nell’arma da fuoco;
b. l’arma da fuoco è custodita insieme a un caricatore ad alta capacità di colpi compatibile; oppure
c. l’arma da fuoco è trasportata insieme a un caricatore ad alta capacità di colpi compatibile.

##### **Art. 6** Armi confondibili con armi da fuoco {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--6}
(art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm)
Armi ad aria compressa o a CO~2~, imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità dopo una breve verifica.

##### **Art. 7** Coltelli e pugnali {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--7}
(art. 4 cpv. 1 lett. c LArm)
1. I coltelli sono considerati armi se:
a. hanno una lama a molla o altri meccanismi di apertura, utilizzabili con una sola mano;
b. la lunghezza totale del coltello aperto è superiore a 12 cm; e
c. la lama ha una lunghezza superiore a 5 cm.
2. I coltelli a farfalla sono considerati armi se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.
3. I coltelli da lancio e i pugnali sono considerati armi se hanno una lama fissa, appuntita, simmetrica e di lunghezza superiore a 5 cm e inferiore a 30 cm.

##### **Art. 8** Fionde {#chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--8}
(art. 4 cpv. 1 lett. d LArm)
Le fionde sono considerate armi se sono dotate di un sostegno per il braccio o di un dispositivo analogo che permette di raggiungere l’energia cinetica massima o se sono predisposte per un tale dispositivo.

##### **Art. 9** Coltello tascabile dell’esercito svizzero {#chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--9}
(art. 4 cpv. 6 LArm)
Per coltelli tascabili dell’esercito svizzero s’intendono i coltelli tascabili acquistati dall’esercito, nonché gli analoghi coltelli svizzeri tascabili da ufficiale disponibili in commercio.

##### **Art. 9a** Mediazione {#chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--9_a}
(art. 5 cpv. 1 e 2, 17 cpv. 1 e 22*a* cpv. 1 LArm)
Per mediazione s’intende la creazione delle condizioni essenziali per la conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l’offerta, l’acquisto o il trasferimento di armi nonché l’organizzazione di tali transazioni.

## **Capitolo 1a:** Divieti e restrizioni generali, nonché autorizzazioni eccezionali {#chap_1_a}
### **Sezione 1:** In generale {#chap_1_a/sec_1}
##### **Art. 9b** Validità delle autorizzazioni eccezionali {#chap_1_a/sec_1/art_9_b omnilex-key=ch-fedlex--514.541--9b}
(art. 5 cpv. 6 LArm)
1. Salvo che le disposizioni del presente capitolo non dispongano diversamente, le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’articolo 5 capoverso 6 LArm possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per scritto, per una determinata persona e di norma per un’unica arma, un’unica parte essenziale di arma, un’unica parte di arma appositamente costruita o un unico accessorio di un determinato tipo di arma. Le autorizzazioni vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri.
2. Alle persone titolari di una patente di commercio di armi può essere rilasciata l’autorizzazione eccezionale per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione in Svizzera e il possesso di un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite e accessori di armi.

##### **Art. 9c** Autorizzazioni eccezionali per persone domiciliate all’estero e per cittadini stranieri {#chap_1_a/sec_1/art_9_c omnilex-key=ch-fedlex--514.541--9c}
(art. 5 cpv. 6 LArm)
Alle persone domiciliate all’estero e ai cittadini stranieri senza permesso di domicilio residenti in Svizzera può essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte essenziale di arma, di una parte di arma appositamente costruita o di un accessorio di arma soltanto se presentano un’attestazione ufficiale dello Stato di domicilio o dello Stato d’origine in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’oggetto in questione.

##### **Art. 9d** Eccezioni all’obbligo di autorizzazione eccezionale in caso di riparazione {#chap_1_a/sec_1/art_9_d omnilex-key=ch-fedlex--514.541--9d}
Se una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita è sostituita con una parte nuova da un negoziante di armi, non occorre un’autorizzazione eccezionale per l’acquisto della nuova parte qualora la parte sostituita rimanga presso il titolare della patente di commercio di armi.

##### **Art. 9e** Annuncio dell’alienante {#chap_1_a/sec_1/art_9_e omnilex-key=ch-fedlex--514.541--9e}
Chiunque aliena un’arma da fuoco o una parte essenziale di arma da fuoco al titolare di un’autorizzazione eccezionale, deve inviare entro 30 giorni una copia dell’autorizzazione alla competente autorità cantonale.

##### **Art. 10** {#chap_1_a/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--10}

##### **Art. 11** Acquisto per successione ereditaria di armi vietate, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite o accessori di armi {#chap_1_a/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--11}
(art. 6*a* LArm)
1. L’autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 6*a* LArm è rilasciata dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall’ereditando o dalla comunione ereditaria (rappresentante degli eredi). Se gli oggetti ereditati sono armi da fuoco o parti essenziali di armi da fuoco, il rappresentante degli eredi deve adempiere le condizioni e gli obblighi applicabili a collezionisti (art. 28*e* LArm).[^9]
2. La domanda per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale deve essere presentata entro sei mesi dalla morte dell’ereditando.
3. La domanda va inviata alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
a. una lista, firmata dal rappresentante degli eredi, dei singoli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma;
b.[^10] …
c. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
d. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9*c* ;
e. in caso di armi da fuoco, la prova di aver adottato le misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza.[^11]
4. Se le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un’unica autorizzazione per tutti gli oggetti elencati nella lista.
4bis. Il rappresentante degli eredi deve informare l’autorità competente entro 30 giorni della divisione ereditaria e comunicarle quale oggetto è stato attribuito a quale erede. Se sono state attribuite armi da fuoco o parti essenziali di armi da fuoco al rappresentante degli eredi, l’autorità competente può obbligarlo a chiedere il rilascio, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, di una nuova autorizzazione eccezionale per tali oggetti. È applicabile il capoverso 4.[^12]
5. Se in seguito alla divisione ereditaria un erede, che non sia il rappresentante degli eredi, acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli presenta a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per l’autorizzazione eccezionale. È applicabile il capoverso 4.[^13]
6. È competente l’autorità cantonale del luogo di domicilio dell’acquirente. L’autorità trasmette una copia dell’autorizzazione all’autorità competente dell’ultimo luogo di domicilio dell’ereditando.

##### **Art. 12** Divieto per i cittadini di determinati Stati {#chap_1_a/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--12}
(art. 7 LArm)
1. L’acquisto, il possesso, l’offerta, la mediazione e l’alienazione di armi, parti di armi essenziali o appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro con armi da fuoco sono vietati ai cittadini dei seguenti Stati:
a. Serbia;
b.[^14] …
c. Bosnia ed Erzegovina;
d. Kosovo;
e.[^15] …
f. Macedonia;
g. Turchia;
h. Sri Lanka;
i. Algeria;
j. Albania.
2. L’autorità cantonale competente limita nel tempo l’autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm e può vincolarla a oneri. È fatto salvo l’articolo 49.[^16]
3. Le persone che chiedono un’autorizzazione eccezionale ai sensi del capoverso 2 devono compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
a.[^17] …
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
c. una motivazione scritta della domanda.

##### **Art. 13** Identificazione dell’offerente {#chap_1_a/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13}
(art. 7*b* cpv. 1 LArm)
Per essere identificabile, l’offerente deve:
a. se l’offerta appare in forma anonima, inviare, prima della pubblicazione, una copia del proprio passaporto valido o della propria carta d’identità valida all’organo di pubblicazione, che dovrà conservarla per tutta la durata della pubblicazione, ma almeno per sei mesi;
b. se l’offerta non appare in forma anonima, indicare nell’offerta almeno il proprio nome, cognome e domicilio.

### **Sezione 2:** Coltelli e pugnali, dispositivi contundenti e da lancio {#chap_1_a/sec_2}
##### **Art. 13a** Divieti e autorizzazioni per coltelli e pugnali {#chap_1_a/sec_2/art_13_a omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13a}
(art. 4 cpv. 1 lett. c, 5 cpv. 2 lett. a e cpv. 6 nonché 28*b* LArm)
1. Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera o l’introduzione nel territorio svizzero di:
a. pugnali di cui all’articolo 7 capoverso 3;
b. coltelli la cui lama si apre per il tramite di un meccanismo automatico azionabile con una sola mano, segnatamente mediante molla, pressione di gas o elastico;
c. coltelli a farfalla;
d. coltelli da lancio.
2. Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per coltelli di cui al capoverso 1 in particolare se sono utilizzati da persone disabili o determinate categorie professionali.
3. L’acquisto, la mediazione o l’introduzione nel territorio svizzero di pugnali e baionette d’ordinanza svizzeri a titolo professionale è consentito soltanto a chi possiede un’autorizzazione.

##### **Art. 13b** Autorizzazioni eccezionali per dispositivi contundenti e da lancio {#chap_1_a/sec_2/art_13_b omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13b}
(art. 5 cpv. 6 e 28*b* LArm)
Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali per armi di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera b LArm in particolare se si tratta di armi da sport utilizzate da membri di scuole o società sportive.

### **Sezione 3:** Autorizzazioni eccezionali per tiratori sportivi {#chap_1_a/sec_3}
##### **Art. 13c** Condizioni e validità {#chap_1_a/sec_3/art_13_c omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13c}
(art. 5 cpv. 6, 28*c* e 28*d* LArm)
1. Le autorità cantonali competenti rilasciano autorizzazioni eccezionali a tiratori sportivi per l’acquisto di armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c LArm, se non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm e le condizioni ai sensi dell’articolo 28*d* LArm sono adempite.
2. L’autorizzazione eccezionale è valida in tutta la Svizzera. Autorizza l’acquisto di un’unica arma o di un’unica parte essenziale di arma. L’autorità competente può rilasciare un’autorizzazione eccezionale unica che autorizza l’acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.
3. L’autorizzazione eccezionale è valida sei mesi. L’autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.
4. I tiratori sportivi devono comunicare un cambiamento del Cantone di domicilio alla nuova autorità cantonale competente e presentare a quest’ultima una copia dell’autorizzazione eccezionale. Tale obbligo deve figurare sull’autorizzazione eccezionale.

##### **Art. 13d** Domanda di rilascio {#chap_1_a/sec_3/art_13_d omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13d}
(art. 5 cpv. 6, 28*c* e 28*d* LArm)
1. Chiunque intende ottenere un’autorizzazione eccezionale per tiratori sportivi deve compilare l’apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l’indicazione del tipo di arma e della categoria di arma.
2. Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
a.[^18] …
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
c. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9*c* .

##### **Art. 13e** Obblighi dopo cinque e dieci anni {#chap_1_a/sec_3/art_13_e omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13e}
(art. 5 cpv. 6, 28*c* e 28*d* LArm)
1. Chiunque ha acquistato un’arma o una parte essenziale di arma mediante un’autorizzazione eccezionale, deve fornire cinque e dieci anni dopo il rilascio di quest’ultima la prova di cui all’articolo 28*d* capoverso 3 LArm. Se a una persona sono rilasciate più autorizzazioni eccezionali, l’obbligo di fornire la prova sussiste soltanto cinque e dieci anni dopo il rilascio della prima autorizzazione.
2. Per fornire la prova, la persona interessata deve inviare alla competente autorità cantonale entro la scadenza dei termini indicati nel capoverso 1 l’apposito modulo con i seguenti allegati:
a. prova dell’appartenenza a una società di tiro; oppure
b. prova della pratica regolare del tiro sportivo.
3. La condizione relativa alla pratica regolare del tiro sportivo è adempita se sono stati eseguiti almeno cinque esercizi di tiro nel rispettivo periodo di cinque anni. I singoli esercizi di tiro devono aver avuto luogo in giorni diversi.

##### **Art. 13f** Prova delle condizioni specifiche {#chap_1_a/sec_3/art_13_f omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13f}
(art. 5 cpv. 6, 28*c* e 28*d* LArm)
1. La prova dell’appartenenza a una società di tiro può essere fornita segnatamente mediante una conferma della società o una licenza di una federazione sportiva svizzera di tiro.[^19]
2. La prova della pratica regolare del tiro sportivo deve essere fornita utilizzando l’apposito modulo; su di esso i singoli esercizi di tiro eseguiti devono essere indicati con relativi luogo e data e devono essere vidimati dalla persona responsabile in loco o da un’altra persona competente.
3. Gli esercizi di tiro eseguiti che risultano iscritti nel libretto delle prestazioni militari o nel libretto di tiro possono essere comprovati mediante copia di tali documenti.

### **Sezione 4:** Autorizzazioni eccezionali per collezionisti e musei {#chap_1_a/sec_4}
##### **Art 13g** Custodia in sicurezza {#chap_1_a/sec_4/art_13_g omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13g}
(art. 5 cpv. 6, 28*c* e 28*e* LArm)
I Cantoni possono precisare i requisiti relativi alle misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza ai sensi dell’articolo 28*e* capoverso 1 LArm.

##### **Art. 13h** Domanda di rilascio {#chap_1_a/sec_4/art_13_h omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13h}
(art. 5 cpv. 6, 28*c* e 28*e* LArm)
1. Chiunque intende ottenere un’autorizzazione eccezionale per collezionisti e musei deve compilare l’apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l’indicazione del tipo di arma e della categoria di arma.
2. Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
a.[^20] …
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
c. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9*c* ;
d. la prova che sono state adottate misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza;
e. la lista aggiornata di cui all’articolo 28*e* capoverso 2 LArm.

##### **Art. 13i** Acquisto di più armi o parti essenziali di armi {#chap_1_a/sec_4/art_13_i omnilex-key=ch-fedlex--514.541--13i}
La competente autorità cantonale può rilasciare un’autorizzazione eccezionale unica che autorizza l’acquisto di più di un’arma o di più di una parte essenziale di arma, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.

### **Sezione 5:** Autorizzazione eccezionale per il tiro in luoghi accessibili al pubblico {#chap_1_a/sec_5}
(art. 5 cpv. 6 e 28c cpv. 3 LArm)[^21]

##### **Art. 14** … {#chap_1_a/sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--14}
L’autorità cantonale competente può rilasciare un’autorizzazione eccezionale per il tiro con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro se le condizioni di cui all’articolo 28*c* capoverso 3 LArm sono adempite e:[^22]
a. il proprietario del fondo in questione ha rilasciato un’autorizzazione scritta;
b. il Comune competente ha rilasciato un’autorizzazione scritta; e
c. il richiedente può provare di avere un’assicurazione di responsabilità civile.

## **Capitolo 2:** Acquisto di armi e munizioni {#chap_2}
### **Sezione 1:** Acquisto con permesso d’acquisto di armi {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 15** Domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi {#chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--15}
(art. 8 LArm)
1. Chiunque intende ottenere un permesso d’acquisto di armi o di parti essenziali di armi deve compilare l’apposito modulo. Ogni arma o ogni parte essenziale di arma deve essere designata mediante l’indicazione del tipo di arma.
2. Il modulo va inviato alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
a.[^23] …
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
c. l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9*a* LArm.
3. La competente autorità cantonale controlla che le condizioni per l’acquisto di armi siano adempite.

##### **Art. 16** Acquisto eccezionale di più armi o parti essenziali di armi con un permesso d’acquisto {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--16}
(art. 9*b* cpv. 2 LArm)
1. La competente autorità cantonale può rilasciare un permesso unico che autorizza l’acquisto fino a tre armi o parti essenziali di armi, a condizione che dette armi o parti essenziali di armi siano acquistate contemporaneamente presso il medesimo alienante.
2. L’acquirente deve confermare la ricezione di ogni arma o di ogni parte essenziale di arma apponendo la propria firma sul permesso d’acquisto.

##### **Art. 17** Acquisto per successione ereditaria di armi da fuoco o di parti essenziali di armi {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--17}
(art. 8 cpv. 2^bis^e 9*b* cpv. 2 LArm)
1. Il permesso d’acquisto di armi di cui all’articolo 8 LArm è rilasciato dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall’ereditando o dalla comunione ereditaria.
2. La domanda per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi va presentata entro sei mesi dalla morte dell’ereditando.
3. Alla domanda occorre allegare la lista dei singoli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma. La lista deve essere firmata dal rappresentante di cui al capoverso 1.
4. Se le condizioni per il rilascio di un permesso d’acquisto di armi sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un unico permesso d’acquisto di armi per tutti gli oggetti elencati nella lista.
5. Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve presentare a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, la domanda per un permesso d’acquisto di armi. Sono applicabili i capoversi 3 e 4.
6. È competente l’autorità cantonale del luogo di domicilio dell’acquirente. L’autorità trasmette una copia dell’autorizzazione all’autorità competente dell’ultimo luogo di domicilio dell’ereditando.

### **Sezione 2:** Acquisto senza permesso d’acquisto di armi {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 18** Obbligo di diligenza {#chap_2/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--18}
(art. 10*a* e 11 LArm)
1. Se per l’acquisto di un’arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d’acquisto di armi, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso 2 LArm.
2. Se non vi sono indizi contrari, l’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se l’acquirente:
a. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell’articolo 110 capoversi 1 e 2 del Codice penale[^24]; oppure
b. presenta un permesso d’acquisto per un’arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni.
3. Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, l’alienante deve esigere dall’acquirente un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA[^25], rilasciato al massimo tre mesi prima dell’alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell’acquirente, le necessarie informazioni presso le autorità o le persone competenti.
3bis. Se è alienata un’arma da fuoco, l’alienante deve effettuare una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida dell’acquirente.[^26]
4. Il contratto scritto, l’estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e la copia del passaporto valido o della carta d’identità valida devono essere conservati. Se è stata alienata un’arma da fuoco, l’alienante deve trasmettere una copia dei documenti al servizio di comunicazione cantonale.[^27]

##### **Art. 19** Fucili a ripetizione portatili {#chap_2/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--19}
(art. 10 cpv. 1 lett. b LArm)
1. Possono essere acquistati senza permesso d’acquisto di armi i fucili a ripetizione portatili seguenti:
a.[^28] i fucili a ripetizione d’ordinanza svizzeri;
b. i fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali i fucili standard con sistema di culatta a ripetizione;
c. le armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;
d. i fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.
2. Chiunque intende acquistare un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d’acquisto di armi.

##### **Art. 20** Eccezioni all’obbligo del permesso d’acquisto di armi in caso di riparazioni di armi e di acquisto di armi bianche {#chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--20}
(art. 9*b* cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)
1. Chiunque fa riparare la propria arma da un negoziante di armi, per la durata della riparazione non necessita del permesso d’acquisto per un’arma sostitutiva dello stesso tipo.
2. Non è necessario un permesso d’acquisto per la sostituzione di una parte essenziale dell’arma qualora la parte sostituita rimanga presso l’alienante.
3. L’arma, se non può essere riparata nemmeno mediante la sostituzione di una sua parte essenziale, può essere scambiata con una identica entro sei mesi dall’acquisto, a condizione che l’arma sostituita rimanga presso l’alienante. L’alienante deve trascrivere lo scambio nel permesso d’acquisto di armi originale e comunicare i nuovi dati all’autorità che ha rilasciato il permesso entro 30 giorni.
4. Chiunque intende acquistare un’arma che non sia un’arma da fuoco necessita di un permesso solo se acquista l’arma nell’ambito commerciale.

##### **Art. 21** Acquisto da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio {#chap_2/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--21}
(art. 10 cpv. 2 LArm)
1. I cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera necessitano di un permesso d’acquisto di armi ai sensi dell’articolo 8 LArm per ogni acquisto di arma o di una parte essenziale di arma.
2. È fatto salvo l’articolo 20 capoversi 1 e 2.

##### **Art. 22** Acquisto per successione ereditaria di armi o di parti essenziali di armi di cui all’articolo 10 capoverso 1 LArm {#chap_2/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--22}
(art. 11 cpv. 4 LArm)
1. Il rappresentante designato dall’ereditando o dalla comunione ereditaria deve trasmettere entro sei mesi dalla morte dell’ereditando la comunicazione di cui all’articolo 11 capoverso 4 LArm.
2. A tale scopo, il rappresentante deve trasmettere al servizio di comunicazione la lista degli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma. Deve firmare la lista e allegarvi una copia del suo passaporto valido o della sua carta d’identità valida.[^29]
3. Se in seguito alla divisione ereditaria un erede che non sia il rappresentante di cui al capoverso 1 acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli deve segnalare tali oggetti a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria. È applicabile il capoverso 2.
4. È competente l’autorità cantonale del luogo di domicilio dell’acquirente. L’autorità trasmette una copia dell’autorizzazione all’autorità competente dell’ultimo luogo di domicilio dell’ereditando.

##### **Art. 23** Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni {#chap_2/sec_2/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--23}
(art. 11*a* LArm)
1. Ai minorenni membri di una società di tiro riconosciuta possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, le seguenti armi da sport:[^30]
a. le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO~2~ammesse dall’International Shooting Sport Federation (ISSF) per il tiro sportivo e i concorsi di tiro di caccia sportiva;
b. le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 2003[^31]sul tiro fuori del servizio;
c. le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali.
2. La custodia da parte di minorenni di armi consegnate a titolo di prestito è consentita solo con il consenso scritto del rappresentante legale; per quest’ultimo non deve sussistere alcun motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm.
3. Se per il rappresentante legale sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm, la società di tiro deve provvedere alla custodia delle armi consegnate a titolo di prestito.
4. La società di tiro provvede alla custodia delle armi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro, prestate a persone che non hanno ancora compiuto 17 anni.[^32]

### **Sezione 3:** Acquisto di munizioni ed elementi di munizioni {#chap_2/sec_3}
(art. 15 e 16 LArm)

##### **Art. 24** {#chap_2/sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--24}
1. Se sono alienate munizioni o elementi di munizioni per un’arma, l’alienante deve badare che, per l’alienazione, non esista alcun motivo d’impedimento giusta l’articolo 8 capoverso 2 LArm.
2. L’alienante è autorizzato a presupporre l’assenza di un motivo d’impedimento se:
a. non sussistono indizi contrari; e
b. l’acquirente presenta per l’arma un’autorizzazione eccezionale o un permesso d’acquisto di armi rilasciatagli da meno di due anni oppure una carta europea d’arma da fuoco valida.
3. Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l’alienazione dell’arma siano adempite, l’alienante deve esigere dall’acquirente un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, rilasciato al massimo tre mesi prima dell’alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell’alienante, le necessarie informazioni presso le autorità o persone competenti.

### **Sezione 4:** Acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi {#chap_2/sec_4}
(art. 16*b* LArm)

##### **Art. 24a** {#chap_2/sec_4/art_24_a omnilex-key=ch-fedlex--514.541--24a}
1. Chiunque aliena un caricatore ad alta capacità di colpi deve verificare se all’acquirente è stata rilasciata un’autorizzazione cantonale eccezionale o una conferma del possesso per un’arma da fuoco corrispondente. Per la verifica è sufficiente una copia dell’autorizzazione eccezionale o della conferma. I possessori di armi da fuoco d’ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell’Amministrazione militare devono comprovare l’acquisto dell’arma mediante l’iscrizione nel libretto di servizio.
2. I caricatori con una capacità compresa tra le 11 e le 20 cartucce che possono essere utilizzati sia con armi da fuoco portatili sia con armi da fuoco corte, possono essere alienati se all’acquirente è stata rilasciata un’autorizzazione eccezionale, una conferma ai sensi del capoverso 1, un permesso d’acquisto di armi o una carta europea d’arma da fuoco per un’arma da fuoco corta compatibile.

## **Capitolo 3:** Omologazioni {#chap_3}
##### **Art. 25** Omologazione per determinare le armi da fuoco per il tiro a raffica e le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche {#chap_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--25}
(art. 5 cpv. 1 lett. a e b LArm)[^33]
1. Qualora non sia chiaro se un’arma è un’arma da fuoco per il tiro a raffica oppure un’arma da fuoco per il tiro a raffica modificata in arma da fuoco semiautomatica, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi.[^34]
2. L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per un determinato tipo d’arma; il commercio di armi di tale tipo è consentito soltanto dopo che l’esame è terminato.[^35]
3. I risultati dell’esame sono notificati mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e comunicati alle autorità esecutive interessate.
4. Prima di essere immesse in commercio, le armi omologate devono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.
5. L’Ufficio centrale Armi può ordinare che un’arma omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio.

##### **Art. 25a** Omologazione per determinare le scacciacani e le armi da segnalazione considerate armi da fuoco {#chap_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--25_a}
(art. 4 cpv. 1 lett. a LArm)
1. Qualora non sia chiaro se una scacciacani o un’arma da segnalazione è considerata un’arma da fuoco, occorre chiedere la relativa omologazione all’Ufficio centrale Armi.
2. L’Ufficio centrale Armi comunica alle autorità esecutive il deposito di una domanda di omologazione per una scacciacani o un’arma da segnalazione; il commercio di scacciacani e armi da segnalazione di tali tipi è consentito soltanto dopo che gli esami sono terminati.
3. L’Ufficio centrale Armi notifica i risultati dell’esame mediante decisione alle persone o ai servizi che hanno chiesto l’omologazione e li comunica alle autorità esecutive interessate dei Cantoni e degli altri Stati Schengen.
4. Le scacciacani e le armi da segnalazione omologate possono essere contrassegnate con il numero di omologazione attribuito dall’Ufficio centrale Armi. Quest’ultimo tiene un registro dei numeri di omologazione attribuiti.
5. L’Ufficio centrale Armi può ordinare che una scacciacani o un’arma da segnalazione omologata sia depositata a scopo di confronto fintanto che essa è in commercio.

## **Capitolo 3a:** Munizioni vietate {#chap_3_a}
##### **Art. 26** Munizioni vietate {#chap_3_a/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--26}
(art. 6 LArm)
1. Sono vietati l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’introduzione nel territorio svizzero dei seguenti tipi di munizione:
a. le munizioni con proiettili a nucleo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.);
b. le munizioni con proiettili contenenti una carica esplosiva o incendiaria;
c. le munizioni con uno o più proiettili destinati a liberare sostanze, che alla lunga pregiudicano la salute dell’essere umano, in particolare le sostanze irritanti di cui all’allegato 2;
d. le munizioni, i proiettili e i missili per ordigni militari per il lancio con effetto dirompente;
e. le munizioni con proiettili che producono elettrochoc;
f.[^36] le munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità di penetrazione di cui all’articolo 27.
2. L’Ufficio centrale Armi può autorizzare deroghe al divieto, segnatamente per scopi industriali, per la caccia o per collezioni. L’autorizzazione va limitata nel tempo; essa può essere vincolata a oneri.

##### **Art. 27** Munizioni per armi da pugno con effetto deformante o elevata capacità di penetrazione {#chap_3_a/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--27}
(art. 6 LArm)[^37]
1. Per munizioni per armi da pugno con effetto deformante si intendono le munizioni i cui proiettili sottoposti a un test di sparo eseguito nel sapone alla glicerina da una distanza di 10 metri si deformano in modo tale che:
a. la perdita di massa rispetto alle dimensioni nominali del proiettile è superiore al 5 per cento;
b. il diametro massimo dopo lo sparo è superiore al diametro nominale; e
c. la deformazione a fungo dopo lo sparo è superiore al 10 per cento della lunghezza del proiettile prima dello sparo.
2. Per munizioni per armi da pugno con elevata capacità di penetrazione si intendono le munizioni i cui proiettili perforano una piastra balistica della classe di protezione 4 a seguito di un tiro effettuato verticalmente da una distanza di almeno 5 metri e di al massimo 10 metri. L’Ufficio centrale Armi emana una direttiva tecnica relativa all’esame dell’accresciuta capacità di penetrazione di proiettili sparati da armi a canna corta.[^38]

## **Capitolo 4:** Commercio e fabbricazione di armi {#chap_4}
##### **Art. 28** Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--28}
(art. 17 LArm)
1. Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
a.[^39] …
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
c. un estratto del registro di commercio;
d. l’attestato di superamento dell’esame per la patente di commercio di armi;
e. i piani e i dati dei locali commerciali.
2. L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite.
3. La parte pratica dell’esame non è richiesta per chi:
a. non fa commercio di armi da fuoco;
b. è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.
4. Chiunque intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera se invia all’autorità cantonale competente una copia autenticata della patente di commercio di armi valida all’estero.

##### **Art. 28a** Richiesta di attribuzione di un numero di contrassegno {#chap_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--28_a}
I titolari di patenti di commercio di armi che introducono nel territorio svizzero armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco devono essere in possesso di un numero di contrassegno individuale a quattro cifre. L’Ufficio centrale Armi attribuisce il numero su richiesta.

##### **Art. 29** Persone giuridiche {#chap_4/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--29}
(art. 17 cpv. 3 LArm)
1. Il membro della direzione di una persona giuridica responsabile di tutte le questioni previste dalla legge sulle armi deve essere titolare di una patente di commercio di armi.
2. Il membro della direzione in questione deve garantire in ogni momento il rispetto delle prescrizioni legali.

##### **Art. 30** Contabilità e comunicazione all’Ufficio centrale Armi {#chap_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--30}
(art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)[^40]
1. I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all’articolo 21 capoverso 2 LArm.
2. Devono tenere i libri contabili di cui all’articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi:
a.[^41] la quantità, il tipo, la designazione, il fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione, il Paese di esportazione, il calibro, il numero e il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione, riparazione, contrassegno, introduzione nel territorio svizzero ed esportazione;
b. la quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da sparo, fabbricate, acquistate o alienate, nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione;
c. le generalità del fornitore o dell’acquirente;
d. le scorte di magazzino.
3. Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all’autorità competente. Va negata la consultazione a terzi.
4. Entro la fine di gennaio di ogni anno, i titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare all’Ufficio centrale Armi le armi, le parti essenziali di armi e le munizioni che hanno introdotto a titolo professionale nel territorio svizzero nel corso dell’anno civile precedente.[^42]
5. La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: la quantità, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero delle armi e il Paese d’origine della fornitura in questione.[^43]
6. L’Ufficio centrale Armi allestisce un modulo elettronico per effettuare la comunicazione.[^44]

##### **Art. 30a** Comunicazione elettronica all’autorità cantonale {#chap_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--30_a}
(art. 21 cpv. 1^bis^LArm)
1. I titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, alle autorità competenti del Cantone in cui hanno sede e del Cantone in cui è domiciliato l’acquirente, le seguenti transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco:
a. l’acquisto in Svizzera;
b. l’introduzione nel territorio svizzero;
c. la vendita od ogni altro commercio con una persona in Svizzera.
2. La comunicazione elettronica deve contenere le indicazioni seguenti:
a. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell’arma o della parte essenziale di arma, nonché la data della transazione;
b. in caso di acquisto o di introduzione nel territorio svizzero: le generalità dell’alienante;
c. in caso di vendita o di ogni altro commercio: le generalità e, se del caso, il numero di registro dell’acquirente.
3. In caso di trasmissione della comunicazione elettronica, non occorre effettuare altre comunicazioni ai sensi degli articoli 9*c* , 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell’articolo 9*e* della presente ordinanza.
4. I Cantoni definiscono le modalità relative alla comunicazione elettronica. Su richiesta, informano l’Ufficio centrale Armi sulle comunicazioni e le armi registrate.

##### **Art. 31** Contrassegno di armi da fuoco: dopo la fabbricazione {#chap_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--31}
(art. 18*a* LArm)
1. Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco fabbricati in Svizzera, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile:
a. un contrassegno individuale numerico o alfabetico;
b. la designazione del fabbricante;
c. il Paese o il luogo di fabbricazione;
d. l’anno di fabbricazione.
2. Per le armi da fuoco assemblate deve essere contrassegnata ogni parte essenziale. Su tutte le parti essenziali può essere apposto il medesimo contrassegno numerico o alfabetico.
3. Se una parte essenziale è troppo piccola per essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1, deve essere apposto perlomeno il contrassegno individuale numerico o alfabetico. Per ogni tipo di arma da fuoco, almeno una parte essenziale deve essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1.

##### **Art. 31a** Contrassegno di armi da fuoco: in caso di introduzione nel territorio svizzero da uno Stato Schengen {#chap_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--31_a}
(art. 18*a* LArm)
1. Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile un contrassegno di importazione.
2. Il contrassegno di importazione comprende nell’ordine seguente:
a. il codice a tre lettere per la Svizzera «CHE»;
b. il numero di contrassegno di cui all’articolo 28*a* ;
c. le ultime due cifre dell’anno in cui gli oggetti sono stati introdotti in Svizzera.
3. Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di importazione deve essere apposto su una sola parte essenziale.

##### **Art. 31b** Contrassegno di armi da fuoco: in caso di introduzione nel territorio svizzero da uno Stato non Schengen {#chap_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--31_b}
(art. 18*a* LArm)
1. Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato che non è uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile:
a. se gli oggetti sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell’articolo 31: un contrassegno di importazione di cui all’articolo 31*a* capoversi 2 e 3;
b. se gli oggetti non sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell’articolo 31: le indicazioni di cui all’articolo 31*a* capoverso 2 e, in aggiunta, un contrassegno individuale numerico o alfabetico.
2. Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di cui al capoverso 1 lettera b deve essere apposto su ogni parte essenziale non contrassegnata come un oggetto ai sensi dell’articolo 31.

##### **Art. 31c** Contrassegno di armi da fuoco: in caso di ripresa in proprietà dalle scorte dello Stato {#chap_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--31_c}
(art. 18*a* LArm)
Se le armi da fuoco sono riprese in proprietà dalle scorte dello Stato, occorre apporvi un contrassegno che permetta di risalire al servizio alienante.

##### **Art. 31d** Contrassegno di armi da fuoco: eccezioni {#chap_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--31_d}
(art. 18*a* LArm)
1. Le autorità cantonali competenti possono prevedere una deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 31, se le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco o gli accessori di armi da fuoco sono destinati a rifornire le forze armate, un corpo di polizia o un’autorità oppure all’esportazione in uno Stato che non è uno Stato Schengen.
2. Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco che non sono contrassegnati ai sensi dell’articolo 31*a* o 31*b* possono essere introdotti nel territorio svizzero:
a. in caso di introduzione temporanea nel traffico passeggeri;
b. per l’esposizione o la dimostrazione;
c. per la lavorazione o la riparazione; o
d. per la trasformazione, a condizione che il prodotto trasformato sia contrassegnato ai sensi dell’articolo 31.
3. L’Ufficio centrale Armi può autorizzare l’introduzione nel territorio svizzero di tali oggetti per altri scopi. Se autorizza l’introduzione di armi da fuoco non contrassegnate o di parti essenziali di armi da fuoco non contrassegnate, l’autorizzazione deve essere limitata a un anno al massimo.

##### **Art. 31e** Contrassegno di armi da fuoco: requisiti tecnici {#chap_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--31_e}
(art. 18*a* LArm)
1. Il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco deve essere chiaro e permanente ed essere apposto in modo che non possa essere rimosso senza lasciare segni evidenti.
2. Sono ammesse tutte le tecniche di deformazione plastica e di asportazione di truciolo che consentono di soddisfare tali requisiti.
3. Se l’impugnatura, il telaio, il castello di culatta oppure la parte superiore o inferiore del medesimo è fatto di un materiale non metallico che non può essere contrassegnato conformemente ai requisiti mediante impressione o incisione, il contrassegno può essere apposto su una targhetta metallica. La targhetta metallica deve essere incorporata nella parte essenziale in modo che:
a. non possa essere rimossa senza mezzi meccanici; e
b. la sua rimozione danneggi la parte essenziale e lasci segni evidenti.
4. La dimensione minima dei caratteri è di 1,6 mm. L’autorità competente può autorizzare eccezioni.
5. La profondità minima del contrassegno è di 0,0762 mm.[^45]

##### **Art. 31f** Contrassegno di munizioni {#chap_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--31_f}
(art. 18*b* LArm)
Sulle unità elementari d’imballaggio di munizioni fabbricate in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile:
a. il numero d’identificazione della fornitura;
b. la designazione del fabbricante;
c. il calibro;
d. il tipo di munizioni.

##### **Art. 32** Autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e la modifica a titolo non professionale {#chap_4/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--32}
(art. 19 cpv. 3 LArm)[^46]
1. Le autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di parti essenziali di armi o di parti di armi appositamente costruite possono essere rilasciate se tali parti sono necessarie per riparare armi già esistenti.
2. Le autorizzazioni eccezionali per la modifica a titolo non professionale di armi in armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm possono essere rilasciate esclusivamente per scopi professionali o sportivi.[^47]
3. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm e di munizioni vietate di cui all’articolo 6 LArm, nonché per la modifica a titolo non professionale di armi da fuoco in armi da fuoco per il tiro a raffica.[^48]

##### **Art. 32a** Autorizzazione per la modifica a titolo non professionale e comunicazione della modifica in caso di eccezione all’obbligo di autorizzazione {#chap_4/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--32_a}
(art. 19 cpv. 2 LArm)
1. All’autorizzazione per la modifica a titolo non professionale di armi in armi diverse dalle armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 LArm e alle eccezioni all’obbligo di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 15, 19 e 21 capoverso 1.
2. L’autorizzazione deve essere richiesta dal possessore dell’arma. Può essere vincolata a oneri.
3. In caso di modifica di un’arma in un’arma da fuoco di cui all’articolo 10 LArm, la persona che effettua la modifica deve comunicarla preventivamente al servizio di comunicazione (art. 31*b* LArm).
4. La comunicazione deve contenere le modifiche da effettuare nonché le indicazioni di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere b, c e d LArm relative al possessore dell’arma. Alla comunicazione deve essere allegata una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida del possessore.
5. L’autorità cantonale competente può imporre oneri al possessore.

##### **Art. 33** Autorizzazione eccezionale per le trasformazioni vietate {#chap_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--33}
(art. 20 LArm)
1. Le autorizzazioni eccezionali per la modifica o la rimozione dei numeri di controllo delle armi possono essere rilasciate per la sostituzione di una parte essenziale di un’arma contrassegnata se:
a. la parte essenziale sostituita è anch’essa contrassegnata; e
b. la modifica o la rimozione serve ad adeguare un numero di controllo dell’arma a un altro.
2. Autorizzazioni eccezionali per accorciare le armi possono essere rilasciate per la caccia.
3. È vietato accorciare le armi da fuoco portatili trasformandole in armi corte da fuoco.

##### **Art. 33a** Validità delle autorizzazioni eccezionali {#chap_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--33_a}
Le autorizzazioni eccezionali di cui agli articoli 32 e 33 possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per scritto, per una determinata persona e di norma per un’unica arma. Vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri.

## **Capitolo 5:** Introduzione nel territorio svizzero ed esportazione {#chap_5}
### **Sezione 1:** Introduzione nel territorio svizzero di armi soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale e di munizioni vietate {#chap_5/sec_1}
##### **Art. 34** Autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale {#chap_5/sec_1/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--34}
(art. 5 e 24 LArm)
1. La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:[^49]
a. una copia della patente di commercio di armi;
b.[^50] l’autorizzazione cantonale eccezionale di cui all’articolo 5 capoverso 6 LArm;
c.[^51] …
1bis. Se la domanda concerne l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a, e o f LArm o di loro parti appositamente costruite, l’Ufficio centrale Armi esige la prova che gli oggetti soggetti all’obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LArm o di altri committenti. Limita l’autorizzazione eccezionale di conseguenza.[^52]
1ter. Negli altri casi, l’Ufficio centrale Armi può rilasciare l’autorizzazione eccezionale per un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi e accessori di armi.[^53]
2. La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di munizioni vietate ai sensi dell’articolo 26 deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:
a. una copia della patente di commercio di armi;
b. la prova che le munizioni soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza.

##### **Art. 35** Autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale {#chap_5/sec_1/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--35}
(art. 5 e 25 LArm)
1. La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:[^54]
a.[^55] l’autorizzazione cantonale eccezionale di cui all’articolo 5 capoverso 6 LArm;
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida.
1bis. Gli articoli 40−43 si applicano per analogia.[^56]
2. La domanda di autorizzazione eccezionale per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale di munizioni vietate ai sensi dell’articolo 26 deve essere inoltrata con l’apposito modulo e i seguenti allegati all’Ufficio centrale Armi:
a.[^57] …
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
c. l’indicazione del motivo dell’introduzione nel territorio svizzero (art. 26 cpv. 2).

### **Sezione 2:** Introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale {#chap_5/sec_2}
##### **Art. 36** Autorizzazione specifica {#chap_5/sec_2/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--36}
(art. 24*a* LArm)
1. La domanda di autorizzazione specifica ai sensi dell’articolo 24*a* LArm per la fornitura a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.
2. L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.
3. L’autorizzazione è valida sei mesi. L’autorità competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

##### **Art. 37** Autorizzazione generale per armi bianche {#chap_5/sec_2/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--37}
(art. 24*b* LArm)
1. La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 24*b* LArm per l’introduzione a titolo professionale di armi bianche, munizioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.
2. L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.
3. L’autorizzazione è valida 12 mesi.

##### **Art. 38** Autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni {#chap_5/sec_2/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--38}
(art. 24*c* LArm)
1. La domanda di autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 24*c* LArm per l’introduzione a titolo professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni ed elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e una copia della patente di commercio di armi.
2. L’Ufficio centrale Armi controlla che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempite.
3. L’autorizzazione è valida 12 mesi.

### **Sezione 3:** Introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale {#chap_5/sec_3}
##### **Art. 39** Autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero a titolo non professionale {#chap_5/sec_3/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--39}
(art. 25 cpv. 1 e 2^bis^LArm)[^58]
1. La domanda di autorizzazione per l’introduzione a titolo non professionale di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni nel territorio svizzero deve essere presentata all’Ufficio centrale Armi con l’apposito modulo e gli allegati seguenti:
a.[^59] l’originale del permesso d’acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale se per l’oggetto da introdurre nel territorio svizzero è necessario tale permesso;
b.[^60] …
c. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
d. l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9*a* LArm.
2. L’autorizzazione consente l’introduzione simultanea nel territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo. È valida sei mesi e può essere prorogata di tre mesi al massimo.

##### **Art. 40** Autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco nel traffico passeggeri {#chap_5/sec_3/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--40}
(art. 25*a* LArm)
1. Chiunque intende introdurre temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) nel territorio svizzero, deve presentare, insieme alla domanda di cui all’articolo 39, la carta europea d’arma da fuoco.
2. Se rilasciata, l’autorizzazione è iscritta nella carta europea d’arma da fuoco. È valida un anno e dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di tre armi al massimo e delle relative munizioni.
3. I cacciatori e i tiratori non necessitano di un’autorizzazione se sono in grado di dimostrare il motivo del viaggio, segnatamente mediante un invito a un evento di caccia o sportivo, e se le armi da fuoco trasportate sono iscritte nella carta europea d’arma da fuoco
4. …[^61]

##### **Art. 40a** Autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo {#chap_5/sec_3/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--40_a}
(art. 25 cpv. 2^bis^LArm)
1. L’Ufficio centrale Armi può rilasciare, su richiesta, un’autorizzazione comune ai tiratori sportivi riconosciuti da una federazione nazionale o internazionale che partecipano insieme a una manifestazione di tiro sportivo nazionale o internazionale per l’introduzione temporanea di armi da caccia e da sport e delle relative munizioni nel traffico passeggeri senza esigere gli allegati di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettere a, b e d, se non vi è motivo di ritenere che possano esporre a pericolo la sicurezza interna o pubblica della Svizzera.
2. La domanda deve essere presentata dall’organizzazione che svolge la manifestazione all’Ufficio centrale Armi, a nome dei partecipanti di cui al capoverso 1, con l’apposito modulo.
3. La procedura d’autorizzazione semplificata di cui ai capoversi 1 e 2 può essere applicata anche a:
a. autorizzazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm, senza dover tuttavia fornire gli allegati di cui all’articolo 12 capoverso 3 lettere a e c della presente ordinanza;
b. tiratori sportivi minorenni.
4. Se la procedura d’autorizzazione semplificata è applicata a tiratori minorenni, ciascuna federazione deve designare per i propri tiratori una persona maggiorenne responsabile della custodia in sicurezza delle armi. Le federazioni devono comunicare il nome di questa persona anche ai rappresentanti legali dei tiratori.
5. L’Ufficio centrale Armi può applicare la procedura d’autorizzazione semplificata soltanto previo consenso dell’autorità competente del Cantone nel cui territorio si svolge la manifestazione.
6. All’introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri da parte di tiratori sportivi di uno Stato Schengen, si applica l’articolo 40 capoverso 3.

##### **Art. 41** Autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco da parte di agenti di sicurezza {#chap_5/sec_3/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--41}
(art. 25*a* cpv. 1 LArm)
1. Chiunque, nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori o a persone, intende introdurre temporaneamente nel territorio svizzero e riesportare armi da fuoco e le relative munizioni da uno Stato che non è uno Stato Schengen, necessita unicamente di un’autorizzazione per l’introduzione temporanea.
2. L’autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero dà diritto alla ripetuta introduzione temporanea nel territorio svizzero di un’unica arma e delle relative munizioni. L’autorizzazione è valida un anno.

##### **Art. 42** Eccezioni all’obbligo di autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero {#chap_5/sec_3/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--42}
(art. 25*a* LArm)
Le seguenti categorie di persone non necessitano di alcuna autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero:
a. i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali accreditati in Svizzera;
b. i membri di forze armate estere nell’ambito del protocollo militare;
c. gli agenti di sicurezza con mandato statale nell’ambito di visite ufficiali annunciate;
d.[^62] i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
e.[^63] i membri di autorità di polizia estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali.

##### **Art. 43** Eccezioni agli obblighi di presentazione e di dichiarazione al momento dell’introduzione nel territorio doganale svizzero {#chap_5/sec_3/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--43}
(art. 23 LArm)
Sono esentati dall’obbligo di presentazione e di dichiarazione di cui agli articoli 21 e 25 della legge del 18 marzo 2005[^64]sulle dogane:
a. i membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali se le armi, le parti essenziali di armi, le munizioni e gli elementi di munizioni sono effetti personali ai sensi della Convenzione del 26 giugno 1990[^65]relativa all’ammissione temporanea;
b. gli agenti di sicurezza incaricati da Stati esteri nell’ambito di visite ufficiali annunciate se introducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni;
c. gli agenti di sicurezza incaricati dalla Svizzera nell’ambito di visite ufficiali annunciate all’estero se reintroducono nel territorio doganale svizzero le loro armi e le relative munizioni;
c^bis^.[^66] i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
d. le persone che comprovano di aver impiegato le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento all’estero e che introducono le stesse armi che avevano esportato a tale scopo;
e. le persone che comprovano di impiegare le loro armi e le relative munizioni per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento in Svizzera e che in seguito riesporteranno le medesime.

### **Sezione 4:** Esportazione {#chap_5/sec_4}
##### **Art. 44** Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta {#chap_5/sec_4/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--44}
(art. 22*b* LArm)
1. Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o le relative munizioni in uno Stato Schengen deve comunicarlo all’Ufficio centrale Armi mediante l’apposito modulo.
2. La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti:
a. il nome e l’indirizzo di tutte le persone interessate;
b. il luogo di destinazione;
c. la quantità e il tipo di armi, di parti essenziali o di munizioni, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero delle armi;
d. il mezzo di trasporto;
e. la data d’invio e il giorno di arrivo previsto.
3. L’Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:
a. è garantito il trasporto sicuro;
b. il richiedente presenta un’attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione; e
c. il destinatario finale allega, per gli oggetti destinati all’esportazione che necessitano di un permesso d’acquisto di armi, la copia del permesso d’acquisto di armi rilasciato dalla competente autorità cantonale oppure, per le armi o le parti essenziali di armi di cui all’articolo 10 LArm, la copia del contratto ai sensi dell’articolo 11 LArm.[^67]
4. Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi per essere recapitati a una persona autorizzata al commercio di armi nel luogo di destinazione, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e, nonché gli allegati di cui al capoverso 3 lettera c non sono necessari.[^68]
5. Se l’attestazione di cui al capoverso 4 lettera b non può essere presentata, l’Ufficio centrale Armi può rilasciarne una.

##### **Art. 45** {#chap_5/sec_4/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--45}

##### **Art. 46** Carta europea d’arma da fuoco {#chap_5/sec_4/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--46}
(art. 25*b* LArm)
1. Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d’arma da fuoco.
2. La domanda deve essere presentata con l’apposito modulo alla competente autorità del Cantone di domicilio.
3. La domanda deve essere corredata di:
a.[^69] …
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
c. due fototessere recenti.
4. L’autorità cantonale competente annota nella carta europea d’arma da fuoco tutte le armi che il richiedente è autorizzato a possedere.
5. La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni. La sua durata di validità può essere prorogata due volte di due anni.

## **Capitolo 6:** Custodia, porto e trasporto di armi e munizioni, porto abusivo di oggetti pericolosi {#chap_6}
### **Sezione 1:** Custodia di armi {#chap_6/sec_1}
(art. 26 LArm)

##### **Art. 47** {#chap_6/sec_1/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--47}
1. La culatta di armi da fuoco per il tiro a raffica, modificate o no in armi da fuoco semiautomatiche, deve essere custodita sotto chiave separatamente dal resto dell’arma.
2. Sono fatte salve le disposizioni speciali della legislazione militare.

### **Sezione 2:** Porto di armi {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 48** Permesso di porto di armi {#chap_6/sec_2/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--48}
(art. 27 LArm)
1. Chiunque intende ottenere un permesso di porto di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
a.[^70] …
b. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
c. due fototessere recenti.
2. L’autorità controlla che le condizioni, in particolare la prova della necessità, siano adempite. Se tali condizioni sono date, il candidato è ammesso all’esame.
3. L’esame pratico è obbligatorio soltanto per le armi da fuoco.
4. Per il rinnovo del permesso di porto di armi, l’esame pratico va sostenuto soltanto se tale permesso è stato rilasciato da più di tre anni. Alle medesime condizioni si può rinunciare all’esame teorico se le disposizioni legali non hanno subito modifiche significative e se non vi sono dubbi che il titolare dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni legali per l’uso dell’arma.

##### **Art. 49** Permessi di porto di armi rilasciati a diplomatici e ad agenti di sicurezza con mandato statale {#chap_6/sec_2/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--49}
(art. 27 cpv. 5 LArm)
1. L’Ufficio federale di polizia (fedpol) rilascia il permesso di porto di armi ai membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali. Prima di rilasciare il permesso, consulta il Dipartimento federale degli affari esteri.
2. Nell’ambito di visite o passaggi ufficiali annunciati, fedpol rilascia il permesso di porto di armi agli agenti di sicurezza con mandato statale.

##### **Art. 50** Autorizzazione quadro nelle aree degli aeroporti svizzeri {#chap_6/sec_2/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--50}
(art. 27*a* LArm)
1. L’Ufficio centrale Armi rilascia alle compagnie aeree estere e alle competenti autorità estere l’autorizzazione quadro di cui all’articolo 27*a* capoverso 2 LArm.
2. L’autorizzazione quadro disciplina in particolare:
a. l’esercizio di funzioni di sicurezza negli aeroporti;
b. la protezione degli equipaggi sul percorso verso e dai loro alloggi;
c. la protezione degli equipaggi nei loro alloggi;
d. la protezione delle succursali.
3. Sulla base dell’autorizzazione quadro, l’Ufficio centrale Armi rilascia permessi di porto di armi a dipendenti di tali compagnie aeree. Prima del rilascio, può prendere le informazioni necessarie.

### **Sezione 3:** Trasporto di armi {#chap_6/sec_3}
(art. 28 LArm)

##### **Art. 51** {#chap_6/sec_3/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--51}
1. Un’arma può essere trasportata soltanto per un tempo adeguato in relazione all’attività che ne giustifica l’uso.
2. Durante il trasporto di armi da fuoco, i caricatori non devono contenere munizioni.

## **Capitolo 7:** Autorizzazioni, controllo e sanzioni amministrative {#chap_7}
##### **Art. 52** Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni; moduli {#chap_7/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--52}
(art. 40 cpv. 2 LArm)
1. Le autorizzazioni ai sensi della legge sulle armi sono rilasciate se il richiedente soddisfa in particolare le seguenti condizioni:
a. prova la sua identità;
b. ha l’esercizio dei diritti civili;
c. gode di uno stato di salute fisico e mentale che non comporta alcun rischio elevato in relazione al maneggio delle armi;
d. gode di buona reputazione;
e. dà prova delle particolari capacità previste dalla legge sulle armi.
2. Il DFGP appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste, nonché un modello di contratto per l’alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d’acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il modello di contratto possono essere richiesti all’autorità cantonale competente.[^71]
3. I moduli presentati o rispediti alle autorità competenti devono essere distrutti dopo 15 anni.

##### **Art. 53** Controllo {#chap_7/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--53}
(art. 29 LArm)
1. L’autorità cantonale competente esercita il controllo sulla fabbricazione, la modifica e la trasformazione, nonché sull’acquisto, il commercio e la mediazione di armi, parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.
2. Controlla in particolare, almeno una volta ogni due anni, che i negozianti di armi svolgano la loro attività conformemente alle disposizioni della legge sulle armi, della presente ordinanza e delle esigenze minime in materia di locali commerciali stabilite dal DFGP, nonché alle condizioni e agli oneri relativi all’autorizzazione.
3. L’Ufficio centrale Armi esercita, nell’ambito delle sue competenze, il controllo relativo all’introduzione nel territorio svizzero e all’esportazione di armi, parti essenziali di armi, parti di armi appositamente costruite, munizioni ed elementi di munizioni.

##### **Art. 54** Procedura dopo un sequestro senza possibilità di restituzione {#chap_7/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--54}
(art. 31 cpv. 5 LArm)[^72]
1. Se l’oggetto sequestrato conformemente all’articolo 31 LArm è realizzabile, l’autorità competente può disporne liberamente.[^73]
2. Se l’oggetto non è realizzabile, l’autorità competente può custodirlo, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia giudiziaria o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico.[^74]
3. Il legittimo proprietario dev’essere indennizzato se l’oggetto non può essergli restituito.[^75]
4. Se l’oggetto è alienato, l’indennizzo corrisponde al ricavato. Negli altri casi, l’indennizzo corrisponde al valore effettivo dell’oggetto. Le spese di custodia e di alienazione sono dedotte dall’indennizzo.
5. Se la procedura d’indennizzo non può aver luogo, in particolare perché il legittimo proprietario è sconosciuto o irreperibile, il ricavato è devoluto allo Stato.

##### **Art. 54a** Confisca definitiva in caso di assenza di contrassegno {#chap_7/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--54_a}
(art. 31 LArm)
Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero illecitamente senza il contrassegno di cui all’articolo 31 capoverso 2, sono confiscati definitivamente dall’autorità competente.

## **Capitolo 8:** Emolumenti {#chap_8}
##### **Art. 55** Tariffe {#chap_8/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--55}
(art. 32 LArm)
Per le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione degli oggetti di cui all’articolo 4 LArm si applicano gli emolumenti secondo l’allegato 1.

##### **Art. 56** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#chap_8/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--56}
Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^76]sugli emolumenti.

##### **Art. 57** Riscossione {#chap_8/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--57}
(art. 32 LArm)
Gli emolumenti fino a 1000 franchi possono essere riscossi in anticipo o per contrassegno.

## **Capitolo 9:** Ufficio centrale Armi {#chap_9}
##### **Art. 58** Compiti {#chap_9/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--58}
(art. 31*c* LArm)
L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica l’autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6*b* cpv. 2 e 9*a* cpv. 2 LArm);
b. rilascia bollette di scorta (art. 22*b* cpv. 1 LArm);
c. trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22*b* cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32*c* LArm);
d. rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24*a–* 24*c* , 25 cpv. 2 e 25*a* LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un’autorizzazione;
e. fornisce consulenza alle autorità d’esecuzione (art. 31*c* cpv. 2 lett. a LArm), all’amministrazione e ai cittadini;
f. rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31*c* cpv. 2 lett. f LArm);
g. tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31*c* cpv. 2 lett. b^bis^LArm);
h. gestisce le seguenti banche dati:
        1. le banche dati di cui all’articolo 32*a* capoverso 1 LArm,
        2. la banca dati DANTRAG (art. 59*a* );
i. attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28*a* );
j. coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;
k. emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;
l.[^77] mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettronica, i moduli previsti dalla legge.

## **Capitolo 10:** Trattamento e protezione dei dati {#chap_10}
##### **Art. 59** Contenuto della DARUE {#chap_10/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--59}
1. La DARUE contiene i seguenti dati dei titolari di patenti di commercio di armi che commerciano armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco:
a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e la cittadinanza;
b. il numero di contrassegno;
c. la data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni di cui all’articolo 24*c* LArm;
d. i segni distintivi del fabbricante e la riproduzione grafica dei modelli di contrassegno.
2. I titolari di patenti di commercio di armi che commerciano armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco comunicano all’Ufficio centrale Armi le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a e d.

##### **Art. 59a** Contenuto della DANTRAG {#chap_10/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--59_a}
La DANTRAG contiene:
a. i dati sul rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di cui all’articolo 58 lettera d;
b. i documenti che l’Ufficio centrale Armi, le autorità doganali e le autorità cantonali di polizia si scambiano elettronicamente;
c. i dati sul coordinamento delle attività delle autorità cantonali d’esecuzione.

##### **Art. 60** Generalità e altri dati contenuti nelle banche dati {#chap_10/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--60}
(art. 32*b* LArm)
1. Come generalità figurano:
a.[^78] nella DEWA, nella DEWS, nella DEBBWA, nell’ASWA, nei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco e nel sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e la cittadinanza;
b. nella DAWA: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita e l’indirizzo.
2. Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 32*b* capoverso 2 LArm figurano:
a. nella DEBBWA: i dati sul fabbricante e il calibro;
b. nella DAWA: i dati sul fabbricante, il calibro e la data del ritiro dell’arma da fuoco da parte del servizio competente dell’amministrazione militare.

##### **Art. 61** Diritti d’accesso {#chap_10/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--61}
(art. 32*c* LArm)
1. Ai fini dell’esecuzione della legislazione sulle armi, le seguenti autorità possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DARUE, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo:
a. fedpol;
b. le autorità cantonali di polizia;
c. le autorità doganali.
1a. Fedpol può accedere ai dati della DEBBWA e della DAWA per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale concernenti i precursori di sostanze esplodenti, di verificare tali autorizzazioni e di trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 2020[^79]sui precursori di sostanze esplodenti.[^80]
2. Inoltre le autorità seguenti possono accedere ai dati della DEBBWA per mezzo di una procedura di richiamo:
a. la Base logistica dell’esercito;
b. l’Ufficio dell’uditore in capo;
c. lo Stato maggiore di condotta dell’esercito;
d. la Sicurezza militare;
e. la Protezione delle informazioni e delle opere;
f. i comandi di circondario cantonali.
3. La Polizia giudiziaria federale e la Cooperazione internazionale di polizia di fedpol possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 7 ottobre 1994[^81]sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale[^82]e dalla legge federale del 23 dicembre 2011[^83]sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.
4. Le autorità di perseguimento penale cantonali possono essere autorizzate ad accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dal Codice di procedura penale.
5. Ai dati della DEWS può accedere unicamente l’Ufficio centrale Armi.
5bis. Le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm possono accedere ai dati dei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma. Le autorità che operano nell’ambito della prevenzione o del perseguimento di reati possono accedere a tali dati fino alla loro cancellazione.[^84]
6. I dettagli dei diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 3.

##### **Art. 62** Utilizzo del sistema di gestione delle identità della Confederazione {#chap_10/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--62}
(art. 32*c* cpv. 7 LArm)
1. Ai fini del controllo dell’accesso al sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco, è possibile utilizzare il sistema di gestione delle identità della Confederazione. Quest’ultimo permette di accertare l’identità degli utenti e di comunicare il nome dell’utente, l’indirizzo di posta elettronica e gli identificatori locali.
2. Ai fini della gestione puntuale dell’accesso, la Cancelleria federale può comunicare regolarmente, per ogni utente, al sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco i dati relativi al nome, la sigla, gli identificatori locali, l’indirizzo di posta elettronica, i dati relativi all’indirizzo, nonché all’impiego, alla funzione e al ruolo tratti dal sistema di gestione delle identità della Confederazione.[^85]

##### **Art. 63** {#chap_10/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--63}

##### **Art. 64** Comunicazione di dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen {#chap_10/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--64}
(art. 32*e* LArm)
È data un’adeguata protezione dei dati della persona interessata ai sensi dell’articolo 32*e* capoverso 3 LArm, se le garanzie adeguate soddisfano i requisiti degli articoli 9–12 dell’ordinanza del 31 agosto 2022[^86]sulla protezione dei dati (OPDa).

##### **Art. 65** Diritti degli interessati {#chap_10/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--65}
I diritti degli interessati sono retti dalle legge federale del 25 settembre 2020[^87]sulla protezione dei dati (LPD).

##### **Art. 66** Durata della conservazione dei dati {#chap_10/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--66}
(art. 32*c* cpv. 8 LArm)[^88]
1. I dati della DEWA, della DEWS, della DEBBWA, della DAWA, dell’ASWA, della DARUE e della DANTRAG sono conservati per 50 anni.[^89]
2. I dati dei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco sono conservati per 30 anni dopo la distruzione dell’arma. La cancellazione dei dati dal sistema d’informazione elettronico di un Cantone comporta anche la cancellazione dei dati dal sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco.[^90]

##### **Art. 66a** Verbalizzazione {#chap_10/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--66_a}
Il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati di cui all’articolo 32*a* capoverso 1 LArm e all’articolo 59*a* della presente ordinanza è verbalizzato.I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

##### **Art. 66b** Archiviazione {#chap_10/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--66_b}
L’offerta di dati personali della banca dati di cui all’articolo 59*a* all’Archivio federale è retta dall’articolo 38 della LPD^[^91]^e dall’articolo 6 della legge del 26 giugno 1998^[^92]^sull’archiviazione.

##### **Art. 66c** Sicurezza dei dati {#chap_10/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--66_c}
1. La sicurezza dei dati è retta:
a.[^93] dall’OPDa[^94];
b.[^95] dall’ordinanza dell’8 novembre 2023[^96]sulla sicurezza delle informazioni.[^97]
2. L’Ufficio centrale Armi adotta le misure organizzative necessarie per impedire l’accesso non autorizzato ai dati.

##### **Art. 66d** Regolamento sul trattamento dei dati {#chap_10/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--66_d}
Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati nelle banche dati di cui all’articolo 32*a* capoverso 1 LArm e all’articolo 59*a* della presente ordinanza.

## **Capitolo 11:** Disposizioni finali {#chap_11}
##### **Art. 67** Esecuzione da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini {#chap_11/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--67}
(art. 40 cpv. 4 LArm)
1. L’imposizione doganale è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.
2. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica all’autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni per l’introduzione di armi nel territorio svizzero. Su richiesta, fornisce a tale autorità informazioni sull’introduzione di armi nel territorio svizzero.
3. Se nel corso di controlli constata infrazioni secondo l’articolo 33 LArm, l’UDSC nega il proseguimento del viaggio e si rivolge alla competente polizia cantonale.
4. Se l’intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, l’UDSC, d’intesa con la polizia, stende il verbale di accertamento e lo trasmette, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l’apertura di un procedimento penale.

##### **Art. 68** Comunicazioni delle autorità cantonali all’Ufficio centrale Armi {#chap_11/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--68}
(art. 30*a* , 31 cpv. 4 e 32*k* LArm)[^98]
1. Le disposizioni cantonali d’esecuzione devono essere comunicate all’Ufficio centrale Armi.
2. L’autorità competente del Cantone di domicilio comunica all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l’autorizzazione oppure cui è stata confiscata l’arma:
a.[^99] il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo, la cittadinanza e il numero AVS, nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell’autorizzazione o alla confisca dell’arma;
b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’acquisto;
c. la data della registrazione nella banca dati.[^100]
3. Comunica inoltre all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c relativi alle persone:
a. senza permesso di domicilio che hanno acquistato in Svizzera un’arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita;
b. con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un’arma da fuoco, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita.[^101]
4. Il rilascio e la revoca di una patente di commercio di armi vanno comunicati immediatamente all’Ufficio centrale Armi mediante procedura automatizzata. Quest’ultimo informa la Segreteria di Stato dell’economia.[^102]

##### **Art. 69** Comunicazioni dell’amministrazione militare all’Ufficio centrale Armi {#chap_11/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--69}
(art. 32*j* cpv. 2 LArm)
Al proscioglimento dell’obbligo militare, la Base logistica dell’esercito comunica all’Ufficio centrale Armi per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone che hanno ricevuto in proprietà un’arma, una parte essenziale di arma o una parte di arma appositamente costruita, cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito:[^103]
a.[^104] il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero AVS[^105], nonché le circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell’arma;
b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’alienazione;
c. la data della registrazione nella banca dati.

##### **Art. 70** Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi {#chap_11/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--70}
(art. 32*c* cpv. 4 e 5 LArm)
1. L’Ufficio centrale Armi comunica alla Base logistica dell’esercito e allo Stato maggiore di condotta dell’esercito per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui è stata rifiutata o revocata l’autorizzazione oppure cui è stata sequestrata l’arma:
a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero AVS, nonché le circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell’autorizzazione o al sequestro dell’arma;
b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’alienazione;
c. la data della registrazione nella banca dati.
2. Comunica all’autorità competente del Cantone di domicilio per mezzo di una procedura automatizzata i seguenti dati relativi alle persone cui l’arma personale o l’arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo oppure cui non è stata consegnata alcuna arma personale o in prestito:
a. il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e il numero AVS, nonché le circostanze che hanno portato al ritiro cautelare, al ritiro definitivo o alla mancata consegna dell’arma;
b. il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero dell’arma, nonché la data dell’alienazione;
c. la data della registrazione nella banca dati.

##### **Art. 71** Notifica del legittimo possesso di armi da fuoco e conferma {#chap_11/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--71}
(art. 42*b* cpv. 1 LArm)
1. La notifica ai sensi dell’articolo 42*b* LArm può essere presentata alla competente autorità cantonale mediante l’apposito modulo. I Cantoni devono inoltre offrire la possibilità di effettuare la notifica elettronicamente.
2. La competente autorità cantonale conferma il possesso di armi che sono state notificate in virtù dell’articolo 42*b* capoverso 1 LArm o che rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 42*b* capoverso 2 LArm. Stabilisce se le conferme sono fornite d’ufficio o su richiesta.

##### **Art. 71a** Disposizione transitoria della modifica del 14 giugno 2019 {#chap_11/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--71_a}
1. I permessi d’acquisto di armi rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2019, consentono tuttora di acquistare armi da fuoco d’ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche e armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c e d LArm. Non possono tuttavia essere prorogati per queste armi.
2. I titolari di una patente di commercio di armi valida per armi da fuoco rilasciata prima dell’entrata in vigore della modifica restano autorizzati ad alienare, acquistare, procurare tramite mediazione in Svizzera e possedere armi da fuoco d’ordinanza per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c e d LArm e parti essenziali di tali armi senza autorizzazione eccezionale.
3. I titolari di un’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 24*c* LArm rilasciata prima dell’entrata in vigore della modifica restano autorizzati a introdurre nel territorio svizzero armi da fuoco di cui al capoverso 2 e parti essenziali di tali armi senza autorizzazione eccezionale.
4. I Cantoni definiscono le modalità della comunicazione elettronica di cui all’articolo 30*a* soltanto quando i sistemi d’informazione necessari saranno disponibili. Fino ad allora, i titolari di patenti di commercio di armi devono effettuare, in merito alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi da fuoco, le comunicazioni seguenti:
a. gli annunci ai sensi degli articoli 9*c* , 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell’articolo 9*e* della presente ordinanza, entro un termine di 20 giorni invece di 30 giorni;
b. le comunicazioni sull’introduzione di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco nel territorio svizzero; tali comunicazioni devono contenere le indicazioni di cui all’articolo 30*a* capoverso 2 e vanno inviate entro 20 giorni tramite posta elettronica all’autorità competente del Cantone in cui ha sede il titolare della patente di commercio di armi;
c. le comunicazioni sulla sostituzione di parti essenziali di arma ai sensi degli articoli 9*d* e 20 capoverso 2; tali comunicazioni devono contenere le indicazioni di cui all’articolo 30*a* capoverso 2 e vanno inviate entro 20 giorni tramite posta elettronica all’autorità competente del Cantone in cui è domiciliato l’acquirente.[^106]

##### **Art. 72** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#chap_11/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--72}
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 4.

##### **Art. 73** Entrata in vigore {#chap_11/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--73}
La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2008.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 55)
### Emolumenti {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-1}
Per le pratiche relative a domande d’autorizzazione, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente sono riscossi i seguenti emolumenti:

| | Fr. |
| --- | --- |
| a. permesso d’acquisto di armi: | |
| 1. … | |
| 2. spray per l’autodifesa | 20.— |
| 3. armi da fuoco | 50.— |
| 4. altre armi | 50.— |
| 5. parti essenziali di armi | 20.— |
| b. proroga dell’autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero nonché del permesso d’acquisto di armi | 20.— |
| c. autorizzazione eccezionale per acquisto, mediazione e introduzione nel territorio svizzero di: | |
| 1. pugnali e coltelli secondo l’articolo 13*a* della presente ordinanza | 20.— |
| 2. armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm | 50.— |
| 3. armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e LArm | 50.— |
| 4. armi da fuoco per il tiro a raffica secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm | 150.— |
| 4^bis^. armi da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d LArm | 50.— |
| 5. parti essenziali di armi e parti di armi appositamente costruite secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere a–d LArm | 50.— |
| 6. armi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera e LArm | 120.— |
| 7. ordigni militari per il lancio secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LArm | 150.— |
| 8. accessori di armi | 100.— |
| d. autorizzazione eccezionale per il tiro a raffica (art. 5 cpv. 6 LArm) | 100.— |
| e. autorizzazione eccezionale per i cittadini di determinati Stati<br>(art. 7 cpv. 2 LArm) | 150.— |
| f. autorizzazione eccezionale per la fabbricazione, la modifica e le trasformazioni vietate (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell’organo abilitato a eseguire l’esame) (art. 19 e 20 LArm) | 100.— |
| g. attestazione dell’Ufficio centrale Armi (art. 6*b* cpv. 2 e 9*a* cpv. 2 LArm e art. 58 lett. a) | 50.— |
| h. patente di commercio di armi: | |
| 1. esame pratico | 150.— |
| 2. esame teorico | 150.— |
| 3. rilascio | 350.— |
| 4. adeguamento di un’autorizzazione già rilasciata | 150.— |
| i. permesso di porto di armi: | |
| 1. esame pratico | 70.— |
| 2. esame teorico | 70.— |
| 3. rilascio | 50.— |
| 4. adeguamento di un’autorizzazione già rilasciata | 20.— |
| j. custodia di armi: | |
| 1. per arma | 200.— |
| 2. per oggetto pericoloso portato abusivamente | 100.— |
| 3. custodia per singolo caso e in base all’onere | max. 5000.— |
| k. autorizzazione specifica (art. 36) | 50.— |
| l. proroga dell’autorizzazione specifica | 20.— |
| m. autorizzazione generale per armi bianche (art. 37) | 150.— |
| n. autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni (art. 38) | 150.— |
| o. autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero di armi o munizioni a titolo non professionale (art. 39) | 50.— |
| o^bis^. autorizzazione comune per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo (art. 40*a* ) | 300.— |
| p. proroga dell’autorizzazione secondo gli articoli 25*a* capoverso 1<br>e 39 capoverso 2 LArm | 20.— |
| q. esame di omologazione (senza i costi effettivi secondo fatturazione dell’organo abilitato a eseguire l’esame) | 200.— |
| r. autorizzazione per munizione vietata (art. 26 cpv. 2) | 50.— |
| s. autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da fuoco da parte di agenti di sicurezza (art. 41) | 50.— |
| t. autorizzazione quadro a compagnie aeree estere (art. 50 cpv. 1) | 500.— |
| u. permesso di porto di armi al personale di compagnie aeree estere (art. 50 cpv. 3) | 50.— |
| v. rilascio di una carta europea d’arma da fuoco (art. 46) | 150.— |
| w. proroga della validità della carta europea d’arma da fuoco<br>(art. 46 cpv. 5) | 100.— |
| x. iscrizione dell’autorizzazione nella carta europea d’armi da fuoco<br>(art. 25*a* cpv. 2 LArm) | 50.— |
| y. rilascio di una bolletta di scorta (art. 44 cpv. 1) | 50.— |
| z. aggiunta nella carta europea d’arma da fuoco | 50.— |
| z^bis^. misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente | max. 150.— |
| z^ter^. autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero di armi da fuoco non contrassegnate secondo l’articolo 31a o 31b (art. 31d cpv. 3) | 50.— |
| z^quater^. altre autorizzazioni in materia di contrassegno di armi da fuoco in base all’onere (art. 31d cpv. 1 e art. 31e cpv. 4) | max. 1000.— |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 1 e 26 cpv. 1 lett. c)
### Sostanze irritanti {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-2}
Sono considerate sostanze irritanti:
a. CA (cianuro di bromobenzile);
b. CS (o-clorobenzilidenmalononitrile);
c. CN (ω-cloroacetofenone);
d. CR (dibenzo(b,f)-1,4-oxazepina).
##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 61 cpv. 6)
### Diritti d’accesso {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3}
A =    consultareAa =    consultare fino a dieci anni dopo la distruzione dell’armaB =    trattarevuoto =    nessun accesso

#### Autorità federali {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3/lvl_u1}
##### Prevenzione della criminalità e stato maggiore di direzione fedpol {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3/lvl_u1/lvl_u1}
| | DEWA | DEWS | DEBBWA | DAWA | DARUE | DANTRAG | Sistema d’informazione di cui all’art. 32*a* cpv. 3 LArm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consulente per la protezione dei dati | A | A | A | A | A | A | A |

##### Sistemi di polizia e identificazione fedpol {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3/lvl_u1/lvl_u2}
| | DEWA | DEWS | DEBBWA | DAWA | DARUE | DANTRAG | Sistema d’informazione di cui all’art. 32*a* cpv. 3 LArm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ufficio centrale Armi | B | B | B | B | B | B | Aa |
| Ufficio centrale Esplosivi | | | A | A | | | |

##### Fornitore di servizi informatici fedpol {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3/lvl_u1/lvl_u3}
| | DEWA | DEWS | DEBBWA | DAWA | DARUE | DANTRAG | Sistema d’informazione di cui all’art. 32*a* cpv. 3 LArm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsabile di progetto e amministratore di sistema | A | A | A | A | A | A | A |

##### Polizia giudiziaria federale fedpol {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3/lvl_u1/lvl_u4}
| | DEWA | DEWS | DEBBWA | DAWA | DARUE | DANTRAG | Sistema d’informazione di cui all’art. 32*a* cpv. 3 LArm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divisione Indagini Interventi speciali | A | | A | A | | A | A |

##### Cooperazione internazionale di polizia fedpol {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3/lvl_u1/lvl_u5}
| | DEWA | DEWS | DEBBWA | DAWA | DARUE | DANTRAG | Sistema d’informazione di cui all’art. 32*a* cpv. 3 LArm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale operativa | A | | A | A | | A | A |

##### Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3/lvl_u1/lvl_u6}
| | DEWA | DEWS | DEBBWA | DAWA | DARUE | DANTRAG | Sistema d’informazione di cui all’art. 32*a* cpv. 3 LArm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corpo delle guardie di confine | A | | A | A | A | | Aa |
| Sezione antifrode doganale | A | | A | A | A | | |

##### Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3/lvl_u1/lvl_u7}
| | DEWA | DEWS | DEBBWA | DAWA | DARUE | DANTRAG | Sistema d’informazione di cui all’art. 32*a* cpv. 3 LArm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base logistica dell’esercito | | | A | A | | | A |
| Stato maggiore di condotta dell’esercito | | | A | A | | | A |
| Protezione delle informazioni e delle opere | | | A | A | | | A |

##### Autorità cantonali {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-3/lvl_u1/lvl_u8}
| | DEWA | DEWS | DEBBWA | DAWA | DARUE | DANTRAG | Sistema d’informazione di cui all’art. 32*a* cpv. 3 LArm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comandi di circondario cantonali | | | A | A | | | A |
| Autorità cantonali di polizia | A | | A | A | A | A | A |
| Uffici cantonali delle armi | B | | B | A | A | A | Aa |
| Pubblici ministeri | A | | A | A | A | A | A |
##### **Allegato 4** {#annex_4}
(art. 72)
### Abrogazione e modifica del diritto vigente {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--514.541--annex-4}
I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 21 settembre 1998[^107]sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni;
2. ordinanza del DFGP del 1° febbraio 2002[^108]sulle munizioni vietate.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

.[^109]

[^1]: RS  **514.54**
[^2]: RS  **510.10**
[^3]: Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, versione della GU L 15 del 17.01.2019, pag. 22.
[^4]: [RU  **1997**  1016; **2000**  734art. 19 n. 2,762n. I 3; **2007**  4477n. IV 23; **2009**  6243all. 3 n. II 4; **2010**  2583all. 4 n. II 1,2749n. I 1; **2013**  3509all. n. 2.RU  **2016**  105art. 29]. Vedi ora l’O del 25 nov. 2015 (RS  **734.26** ).
[^5]: Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^8]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^10]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^12]: Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^13]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^14]: Abrogata dal n. I dell’O del 12 feb. 2014, con effetto dal 15 mar. 2014 (RU  **2014**  533).
[^15]: Abrogata dal n. I dell’O del 12 feb. 2014, con effetto dal 15 mar. 2014 (RU  **2014**  533).
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2014, in vigore dal 15 mar. 2014  (RU  **2014**  533).
[^17]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^18]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^19]: Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  133).
[^20]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^21]: Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^22]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^23]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^24]: RS  **311.0**
[^25]: Nuova espr. giusta l’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale,  in vigore dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^26]: Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^27]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^28]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010  (RU  **2010**  2827).
[^29]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^30]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010  (RU  **2010**  2827).
[^31]: RS  **512.31**
[^32]: Introdotto dal n. III dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5071).
[^33]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^34]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^35]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^36]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^37]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^38]: Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  2117).
[^39]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^40]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^41]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2012**  6781).
[^42]: Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  2117).
[^43]: Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  2117).
[^44]: Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  2117).
[^45]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 22 lug. 2025 (RU  **2025**  427).
[^46]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^47]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU 2019 2377).
[^48]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^49]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^50]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^51]: Abrogata dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, con effetto dal 15 ago. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^52]: Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^53]: Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^54]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^55]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^56]: Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^57]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^58]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^59]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^60]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^61]: Abrogato dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU  **2010**  2827).
[^62]: Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  6781).
[^63]: Introdotta dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  2117).
[^64]: RS  **631.0**
[^65]: RS  **0.631.24**
[^66]: Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU  **2012**  6781).
[^67]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^68]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^69]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^70]: Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  698).
[^71]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^72]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010  (RU  **2010**  2827).
[^73]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^74]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^75]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010  (RU  **2010**  2827).
[^76]: RS  **172.041.1**
[^77]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^78]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^79]: RS  **941.42**
[^80]: Introdotto dall’all. 2 n. 9 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  353).
[^81]: RS  **360**
[^82]: RS  **312.0**
[^83]: RS  **312.2**
[^84]: Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^85]: Nuovo testo giusta l’all. n. 13 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  5871).
[^86]: RS  **235.11**
[^87]: RS  **235.1**
[^88]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^89]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2012**  6781).
[^90]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019  (RU  **2019**  2377).
[^91]: RS  **235.11**
[^92]: RS  **152.1**
[^93]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 65 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^94]: RS  **235.11**
[^95]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 32 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  735).
[^96]: RS  **128.1**
[^97]: Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021  (RU  **2021**  132).
[^98]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^99]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 21 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  800).
[^100]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^101]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^102]: Originario cpv. 3.
[^103]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^104]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016  (RU  **2016**  2117).
[^105]: Nuova espr. giusta l’all. n. II 21 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  800). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^106]: In vigore dal 14 dic. 2019 (RU  **2019**  2377).
[^107]: [RU  **1998**  2549; **2001**  1009; **2002**  319n. II,2671; **2003**  5143; **2005**  2695n. II 4; **2007**  1469all. 4 n. 11]
[^108]: [RU  **2002**  258]
[^109]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2008**  5525.