514.544.1

# Regolamento d’esame per la patente di commercio di armi

del 21 settembre 1998 (Stato 1° gennaio 1999)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l **’** articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 1997[^1]sulle armi,

ordina:

##### **Art. 1** Scopo dell’esame {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--1}
L’esame per la patente di commercio di armi ha lo scopo diaccertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano una sicura gestione di un commercio di armi.

##### **Art. 2** Organizzazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--2}
1. L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.
2. L’esame è affidato a esperti ufficiali.
3. L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione degli esami.

##### **Art. 3** Esame teorico {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--3}
1. L’esame teorico dura un’ora e verte:
a. sulla legislazione in materia di armi, materiale bellico, controllo dei beni, veleni nonché caccia;
b. sulle pertinenti disposizioni del Codice penale[^2];
c. sui tipi di armi e munizioni e sul loro maneggio;
d. sulle nozioni fondamentali di balistica.
2. Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.

##### **Art. 4** Esame pratico {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--4}
1. L’esame pratico verte:
a. sull’identificazione di armi, accessori di armi e munizioni;
b. sul maneggio di armi, in particolare sul come scomporle e ricomporle, nonché sui dispositivi di mira.
2. Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la decisione sull’esame.

##### **Art. 5** Valutazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--5}
1. Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.
2. L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la menzione sufficiente.
3. Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.

##### **Art. 6** Conservazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--6}
Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.

##### **Art. 7** Rimedi giuridici {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--7}
1. La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.
2. La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.

##### **Art. 8** Esecuzione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--8}
1. I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno capo a esperti ufficiali.
2. Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--9}
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

[^1]: RS  **514.54**
[^2]: RS  **311.0**