515.08

# Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche

del 21 marzo 2003 (Stato 1° agosto 2003)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--1}
La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi intrapresi su scala internazionale e ecologicamente sostenibili, volti al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche.

##### **Art. 2** Misure {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--2}
1. La Confederazione può:
a. erogare aiuti finanziari unici o periodici;
b. fornire prestazioni in natura;
c. inviare esperti.
2. Le misure possono essere realizzate nell’ambito di progetti multilaterali o bilaterali.

##### **Art. 3** Finanziamento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--3}
Per le misure ai sensi della presente legge l’Assemblea federale stanzia crediti<br />quadro pluriennali mediante decreti federali semplici.

##### **Art. 4** Competenza {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--4}
Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.

##### **Art. 5** Accordi internazionali {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--5}
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:
a. sull’impiego dei fondi a carico dei crediti quadro;
b. sull’invio di esperti.

##### **Art. 6** Referendum ed entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--6}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° agosto 2003[^3]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2002**  5923
[^3]: DCF del 15 giu. 2003.