518.0

# Decreto del Consiglio federale concernente l’applicazione nell’esercito delle Convenzioni di Ginevra

del 29 agosto 1952 (Stato 10 settembre 1952)

Il Consiglio federale svizzero,

visto il decreto federale del 17 marzo 1950[^1]che approva le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra,

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--518.0--1}
Il Dipartimento militare federale è incaricato di prendere, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze[^2], i provvedimenti necessari già in tempo di pace per l’applicazione nell’esercito delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra[^3].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--518.0--2}
Il presente decreto entra in vigore il 10 settembre 1952.

[^1]: RU  **1951**  173
[^2]: Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).
[^3]: RS  **0.518**