520.151

# Ordinanza sul coordinamento nell’ambito del servizio sanitario

(OCSS)

del 21 marzo 2025 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 2019[^1]sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--1}
1. La presente ordinanza stabilisce quali organi assumono i seguenti compiti nell’ambito del servizio sanitario:
a. pianificazione e preparazione delle misure volte a gestire situazioni eccezionali nella sanità pubblica;
b. gestione di situazioni eccezionali nella sanità pubblica.
2. Il coordinamento a livello politico e operativo ha luogo nel quadro delle piattaforme politica e operativa della Rete integrata svizzera per la sicurezza (RSS).

##### **Art. 2** Situazione eccezionale nel settore sanitario {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--2}
Per situazione eccezionale nel settore sanitario (situazione eccezionale) si intendono eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati:
a. che interessano più Cantoni, l’intero Paese o zone di confine estere;
b. che causano un grande numero di pazienti; oppure
c. che hanno conseguenze particolarmente gravi per la salute.

##### **Art. 3** Servizio sanitario coordinato {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--3}
Il servizio sanitario coordinato (SSC) comprende tutti i servizi forniti dai partner del SSC e l’interazione dei loro mezzi per gestire situazioni eccezionali al fine di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile.

##### **Art. 4** Partner del SSC {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--4}
I partner del SSC sono organi civili o militari che pianificano, preparano o implementano misure del servizio sanitario in previsione di una situazione eccezionale.

## **Sezione 2:** Pianificazione e preparazione di misure per la gestione di situazioni eccezionali {#sec_2}
##### **Art. 5** Organo di accompagnamento del SSC {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--5}
1. I membri dell’organo di accompagnamento rappresentano i partner del SSC e vengono convocati dall’incaricato del SSC.
2. L’organo di accompagnamento SSC ha i compiti seguenti:
a. fornisce consulenza alla piattaforma operativa della RSS e all’incaricato del SSC;
b. assicura lo scambio di informazioni tra i partner del SSC.

##### **Art. 6** Incaricato del SSC {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--6}
L’incaricato del SSC ha i compiti seguenti:
a. porta le esigenze dei partner del SSC all’attenzione della piattaforma operativa della RSS;
b. dirige l’organo di accompagnamento SSC e provvede a una rappresentanza equilibrata dei partner del SSC;
c. assicura contatti regolari con i partner del SSC e rappresenta i loro interessi;
d. redige un rapporto annuale.

##### **Art. 7** Segreteria del SSC {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--7}
La segreteria del SSC ha i compiti seguenti:
a. è il punto di contatto del SSC per tutte le questioni inerenti al coordinamento nell’ambito del servizio sanitario;
b. dirige la segreteria dell’organo di accompagnamento SSC;
c. sostiene l’incaricato del SSC.

##### **Art. 8** Ufficio federale della protezione della popolazione {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--8}
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha i compiti seguenti:
a. nomina l’incaricato del SSC;
b. dirige la segreteria del SSC;
c. promuove e coordina la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento;
d. può commissionare attività di ricerca;
e. può sostenere i Cantoni nella pianificazione e nel coordinamento della pianificazione.

## **Sezione 3:** Gestione di situazioni eccezionali {#sec_3}
##### **Art. 9** Stato maggiore specializzato sanità {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--9}
1. Lo Stato maggiore specializzato sanità è impiegato dall’UFPP.
2. Esso ha i compiti seguenti:
a. traccia il quadro della situazione in ambito sanitario all’attenzione dei partner del SSC, della Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e degli stati maggiori di crisi di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 2024[^2]sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale;
b. valuta le richieste di risorse dal punto di vista specialistico e fa proposte agli stati maggiori di crisi su come priorizzare le risorse;
c. può proporre misure specifiche.

##### **Art. 10** Centrale nazionale d’allarme {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--10}
La CENAL ha i compiti seguenti:
a. dirige lo Stato maggiore specializzato sanità;
b. elabora una panoramica dei mezzi in personale e materiale disponibili nonché delle installazioni disponibili.

## **Sezione 4:** Trattamento di dati personali {#sec_4}
##### **Art. 11** {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--11}
Ai fini dell’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, l’UFPP può trattare dati personali nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (art. 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 2009[^3]sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS).

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 12** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--12}
L’ordinanza del 27 aprile 2005[^4]sul Servizio sanitario coordinato è abrogata.

##### **Art. 13** Entrata in vigore {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--520.151--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

[^1]: RS  **520.1**
[^2]: RS  **172.010.8**
[^3]: RS  **510.911**
[^4]: [RU  **2005**  2119; **2016**  103; **2022**  570; **2023**  133all. n. 4]