520.16

# Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali

(OCTSE)

del 19 giugno 2024 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995[^1];<br />visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 2019[^2]sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;<br />visti gli articoli 27 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016[^3]sull’approvvigionamento del Paese (LAP);<br />visto l’articolo 57*c* capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 1958[^4]<br />sulla circolazione stradale;<br />visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957[^5]sulle ferrovie (Lferr);<br />visto l’articolo 8 capoverso 2 della legge del 21 marzo 2025[^6]sul trasporto di merci;<br />visto l’articolo 13 della legge federale del 20 marzo 2009[^7]sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTrS);<br />visto l’articolo 41 della legge del 20 marzo 2009[^8]sul trasporto di viaggiatori (LTV),[^9]

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## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. il coordinamento degli attori dei trasporti nella pianificazione, preparazione ed esecuzione di provvedimenti per la gestione di situazioni eccezionali;
b. la disposizione e l’effettuazione di trasporti prioritari nel traffico viaggiatori e merci in situazioni eccezionali.

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--2}
1. La presente ordinanza si applica:
a. alle imprese con una concessione per il trasporto di viaggiatori (art. 6 LTV);
b. alle imprese con una concessione d’infrastruttura e un’autorizzazione di sicurezza (art. 5 Lferr);
c. alle imprese con un’autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza (art. 8*c* Lferr);
d. alle imprese con oltre 20 veicoli per il trasporto di merci con un peso totale pari o superiore a 3,5 tonnellate;
e. alle compagnie aeree, agli aeroporti nazionali e ai fornitori di servizi della sicurezza aerea;
f. agli enti federali e cantonali responsabili in materia di trasporti.
2. Non si applica alle imprese che offrono esclusivamente il trasporto di viaggiatori senza funzione di collegamento (art. 5 dell’ordinanza del 4 novembre 2009[^10]sul trasporto di viaggiatori).

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--3}
1. Sono attori dei trasporti le imprese e gli enti secondo l’articolo 2 capoverso 1.
2. Sono organizzazioni incaricate della gestione del sistema:
a. la Centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ) dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) nel settore delle strade nazionali;
b. le Ferrovie federali svizzere (FFS SA) nel settore del trasporto ferroviario;
c. AutoPostale SA nei settori del traffico viaggiatori pubblico regionale su strada, del trasporto pubblico locale nonché del trasporto pubblico per idrovia e con impianti a fune.
3. Sono situazioni eccezionali:
a. gli eventi con ripercussioni sulla popolazione a livello cantonale, intercantonale o nazionale;
b. le situazioni di grave penuria (art. 2 lett. b LAP);
c. le minacce in materia di politica di sicurezza;
d. la difesa nazionale.

##### **Art. 4** Collaborazione {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--4}
Gli attori dei trasporti e le organizzazioni incaricate della gestione del sistema sono tenuti a collaborare a livello intersistemico e intersettoriale e, all’occorrenza, con enti all’estero.

## **Sezione 2:** Organo direttivo per il coordinamento dei trasporti {#sec_2}
##### **Art. 5** Organizzazione dell’organo direttivo {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--5}
1. Per il coordinamento dei trasporti per la gestione di situazioni eccezionali è competente un organo direttivo.
2. Nell’organo direttivo sono rappresentati:
a. l’Ufficio federale dei trasporti (UFT);
b. l’USTRA;
c. l’Approvvigionamento economico del Paese (AEP);
d. l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);
e. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini;
f. l’Ufficio federale della protezione della popolazione;
g. l’Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia;
j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente;
k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici;
l. la Conferenza dei responsabili cantonali degli affari militari, della protezione della popolazione e della protezione civile;
m. la VMZ;
n. le FFS SA;
o. AutoPostale SA.
3. La presidenza è detenuta dal direttore dell’UFT, che rappresenta contemporaneamente l’Ufficio in seno all’organo direttivo.
4. Gli enti e le imprese di cui al capoverso 2 lettere b–o designano i propri membri previa intesa con il presidente.

##### **Art. 6** Presidenza {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--6}
Il presidente dell’organo direttivo svolge i seguenti compiti:
a. dirige l’organo direttivo;
b. presenta al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) un rapporto annuale scritto sull’attività dell’organo direttivo;
c. può contattare direttamente gli enti federali rappresentati nell’organo direttivo nonché gli altri attori dei trasporti e richiedere loro la documentazione e le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti;
d. in caso di situazioni eccezionali rappresenta l’organo direttivo negli altri organi dell’Amministrazione federale incaricati della gestione della crisi.

##### **Art. 7** Segreteria {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--7}
1. L’organo direttivo dispone di una segreteria. L’UFT gestisce la segreteria.
2. La segreteria sostiene gli attori dei trasporti nella preparazione per situazioni eccezionali.

## **Sezione 3:** Provvedimenti preparatori {#sec_3}
##### **Art. 8** Compiti dell’organo direttivo {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--8}
L’organo direttivo svolge i seguenti compiti nella preparazione per situazioni eccezionali:
a. designa i pericoli e le minacce che possono avere ripercussioni sull’infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione;
b. stima le ripercussioni dei pericoli e delle minacce designati sull’infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione e comunica i risultati di queste stime agli attori dei trasporti;
c. determina gli interventi necessari per la gestione di situazioni eccezionali e sostiene gli attori dei trasporti nella relativa pianificazione.

##### **Art. 9** Compiti degli enti federali {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--9}
1. L’UFT concorda con le FFS SA e AutoPostale SA quali compiti devono adempiere nella preparazione per situazioni eccezionali nonché il relativo indennizzo.
2. L’USTRA, l’AEP e l’UFAC adottano i necessari provvedimenti preparatori nei rispettivi ambiti di competenza.

##### **Art. 10** Compiti delle organizzazioni incaricate della gestione del sistema {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--10}
1. Le organizzazioni incaricate della gestione del sistema elaborano nei rispettivi ambiti di competenza basi di pianificazione per la gestione dei trasporti in situazioni eccezionali e informano gli attori dei trasporti interessati.
2. I provvedimenti preparatori delle FFS SA e di AutoPostale SA comprendono:
a. la garanzia di un’organizzazione di crisi;
b. l’elaborazione di basi di pianificazione per i trasporti in situazioni eccezionali;
c. la creazione di canali di comunicazione;
d. la tenuta di un elenco di contatti;
e. la formazione delle persone di contatto secondo l’articolo 11 capoverso 3;
f. la partecipazione a esercitazioni.
3. Le FFS SA e AutoPostale SA coordinano i provvedimenti preparatori tra loro nonché con i competenti enti federali e cantonali e le altre imprese di cui all’articolo 2 capoverso 1.
4. La VMZ elabora basi di pianificazione quali piani di gestione del traffico per i trasporti sulle strade nazionali e ne garantisce l’armonizzazione con la rete stradale secondaria. Coordina tali provvedimenti con i competenti enti federali e cantonali nonché con le FFS SA e con AutoPostale SA e partecipa alle esercitazioni.

##### **Art. 11** Compiti delle imprese di trasporto pubblico e di trasporto merci su rotaia {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--11}
1. In una situazione eccezionale, le imprese di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–c devono garantire i propri servizi di trasporto per quanto possibile con i mezzi di trasporto a disposizione.
2. Adottano, sulla scorta delle basi di pianificazione delle organizzazioni incaricate della gestione del sistema, i provvedimenti preparatori d’esercizio per i regimi d’esercizio per i quali è stata accordata una concessione o un’autorizzazione, in collaborazione con le autorità e le organizzazioni presenti sulla propria rete competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia.
3. Designano una persona di contatto nell’impresa e la comunicano alle FFS SA e ad AutoPostale SA.
4. Documentano i provvedimenti preparatori pianificati e quelli adottati.

##### **Art. 12** Compiti delle imprese di trasporto merci su strada {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--12}
Le imprese di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d pianificano, nei limiti delle loro possibilità, provvedimenti preparatori atti a mantenere la capacità di trasporto anche in situazioni eccezionali.

##### **Art. 13** Vigilanza sui provvedimenti preparatori {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--13}
1. L’UFT vigila sui provvedimenti preparatori delle FFS SA, di AutoPostale SA e delle imprese di trasporto pubblico e di trasporto merci su rotaia.
2. Coordina la vigilanza con altri enti federali responsabili dei trasporti.

## **Sezione 4:** Coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali {#sec_4}
##### **Art. 14** Compiti dell’organo direttivo {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--14}
I membri dell’organo direttivo si informano reciprocamente e sostengono, con le loro organizzazioni, un’azione coordinata degli attori dei trasporti.

##### **Art. 15** Compiti della Confederazione {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--15}
1. L’UFT e l’USTRA sostengono le autorità cantonali, la VMZ, le FFS SA e AutoPostale SA nell’adempimento dei loro compiti in una situazione eccezionale.
2. L’UFT può istituire uno stato maggiore specializzato nei trasporti.

##### **Art. 16** Compiti delle organizzazioni incaricate della gestione del sistema {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--16}
1. La VMZ, le FFS SA e AutoPostale SA gestiscono il sistema dei trasporti in una situazione eccezionale mediante un’organizzazione di gestione delle emergenze e di crisi.
2. Garantiscono la comunicazione con gli enti federali e cantonali nonché con gli attori dei trasporti interessati.
3. Trasmettono alla Centrale nazionale d’allarme un quadro della situazione del proprio settore di competenza.

##### **Art. 17** Potere delle FFS SA e di AutoPostale SA di impartire istruzioni {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--17}
1. Le FFS SA e AutoPostale SA hanno il potere di impartire istruzioni per la gestione di situazioni eccezionali. D’intesa con l’UFT possono richiedere alle imprese attive nel loro settore di competenza, in particolare, di attuare provvedimenti riguardanti l’orario, l’esercizio, l’informazione e la comunicazione.
2. In caso di disaccordo tra le FFS SA e AutoPostale SA in merito ai provvedimenti da adottare, decide l’UFT d’intesa con entrambe le organizzazioni.

##### **Art. 18** Rimunerazione {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--18}
L’UFT rimunera le FFS SA e AutoPostale SA per le prestazioni fornite nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 16.

## **Sezione 5:** Trasporti prioritari in situazioni eccezionali {#sec_5}
##### **Art. 19** Obbligo di effettuare trasporti prioritari {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--19}
I seguenti enti possono obbligare le imprese di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a e c a effettuare prioritariamente trasporti agli scopi indicati di seguito:
a. il Settore Logistica dell’AEP: per l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale in situazioni di grave penuria;
b. le organizzazioni federali e cantonali incaricate di svolgere compiti nel campo della protezione della popolazione: per la protezione della popolazione;
c. l’esercito: per la difesa nazionale o il sostegno alle autorità civili in caso di minacce e pericoli in materia di politica di sicurezza.

##### **Art. 20** Esonero {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--20}
Il DATEC può, su richiesta, esonerare un’impresa dall’obbligo di effettuare trasporti prioritari se è comprovato che l’impresa non ha alcun ruolo nella gestione di situazioni eccezionali.

##### **Art. 21** Coordinamento {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--21}
1. Le FFS SA coordinano, d’intesa con il Servizio di assegnazione delle tracce, l’effettuazione dei trasporti prioritari su rotaia con le altre imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l’orario.
2. AutoPostale SA coordina l’effettuazione dei trasporti prioritari su strada, per idrovia e con impianti a fune con le altre imprese di trasporto concessionarie del traffico viaggiatori pubblico regionale e locale, segnatamente per quanto concerne le capacità di trasporto e l’orario.
3. La VMZ coordina l’effettuazione dei trasporti prioritari sulla rete delle strade nazionali in collaborazione con i Cantoni, i Comuni e l’esercito.

##### **Art. 22** Priorità {#sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--22}
1. Se le tracce, i mezzi di trasporto o il personale non sono sufficienti per l’effettuazione dei trasporti prioritari, l’UFT decide le priorità dopo aver consultato tutte le parti.
2. Il Servizio di assegnazione delle tracce attribuisce le tracce sulla scorta della decisione dell’UFT riguardo alle priorità. Può procedere alla revoca di tracce già attribuite.
3. È fatto salvo il potere decisionale:
a. dell’esercito in caso di difesa nazionale;
b. del delegato all’approvvigionamento economico del Paese in situazioni di grave penuria.

##### **Art. 23** Rimunerazione {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--23}
1. L’ente che dispone l’effettuazione di trasporti prioritari rimunera le imprese per le prestazioni particolari che forniscono durante tali trasporti.
2. È fatta salva l’assunzione dei costi da parte della Confederazione per i casi di difesa nazionale e di trasporti militari.
3. In caso di disposizione di provvedimenti di gestione dell’approvvigionamento economico del Paese si applicano le disposizioni della LAP.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 24** Abrogazione di altri atti normativi {#sec_6/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--24}
Sono abrogate:
a. l’ordinanza del 18 maggio 2016[^11]concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro;
b. l’ordinanza del 28 agosto 2019[^12]sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali.

##### **Art. 25** Entrata in vigore {#sec_6/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--520.16--25}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

[^1]: RS  **510.10**
[^2]: RS  **520.1**
[^3]: RS  **531**
[^4]: RS  **741.01**
[^5]: RS  **742.101**
[^6]: RS  **742.41**
[^7]: RS  **744.10**
[^8]: RS  **745.1**
[^9]: Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 1 dell’O del 19 nov. 2025 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  776).
[^10]: RS  **745.11**
[^11]: [RU  **2016**  1667]
[^12]: [RU  **2019**  2823]