520.17

# Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione

(OSMFP)

del 2 marzo 2018 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 2019[^1]<br />sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;<br />visti gli articoli 19 capoverso 3 e 20 capoverso 2 della legge federale<br />del 22 marzo 1991[^2]sulla radioprotezione;<br />visto l’articolo 55 della legge del 28 settembre 2012[^3]sulle epidemie,[^4]

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--1}
1. La presente ordinanza disciplina:
a. l’organizzazione della Confederazione per la preparazione e la gestione in vista di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione (eventi);
b. il coordinamento e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi nella preparazione e nella gestione di eventi.
2. Sono considerati eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione le catastrofi e le situazioni d’emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale che colpiscono o minacciano una parte considerevole della popolazione o delle sue basi vitali. Possono interessare uno o più Cantoni, l’intero Paese o altri Paesi.

##### **Art. 2** Principio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--2}
1. Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) opera nell’ambito della preparazione e della gestione di eventi.
2. Può sostenere organi e stati maggiori a livello federale in altri settori della politica di sicurezza.

##### **Art. 3** Preparazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--3}
1. Lo SMFP allestisce pianificazioni preventive volte a garantire la sua prontezza d’intervento.
2. Si prepara ad affrontare possibili eventi e verifica la propria prontezza d’intervento svolgendo regolarmente esercitazioni.

##### **Art. 4** Intervento in caso di evento {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--4}
1. Lo SMFP può intervenire quando si presentano uno o più dei seguenti casi:
a. un evento di competenza della Confederazione;
b. una richiesta di coordinamento a livello federale da parte di più Cantoni colpiti da un evento;
c. una richiesta di sostegno da parte di un Cantone, un dipartimento, un ufficio federale o un gestore di infrastrutture critiche per gestire un evento;
d. un mandato del Consiglio federale.
2. Nel caso in cui si delinea o si è verificato un evento lo SMFP assume i compiti seguenti:
a. assicura lo scambio di informazioni e il coordinamento con altri stati maggiori e organi della Confederazione e dei Cantoni, con i gestori di infrastrutture critiche e con i competenti organi all’estero;
b. riunisce le situazioni settoriali e parziali per ottenere un quadro generale della situazione e ne effettua la valutazione;
c. elabora le basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale, del dipartimento o dell’ufficio competente;
d. coordina le conoscenze degli esperti a livello federale;
e. coordina l’impiego delle risorse nazionali e internazionali.

##### **Art. 5** Collaborazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--5}
1. Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche collaborano in materia di preparazione e di gestione di eventi.
2. I membri dello SMFP provvedono a regolamentare la collaborazione con:
a. le autorità e gli organi nazionali e internazionali;
b. i gestori di infrastrutture critiche;
c. i partner privati.
3. Ogni Cantone designa nei confronti dello SMFP un organo di contatto per la preparazione e un posto d’allarme per l’intervento.

##### **Art. 6** Organizzazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--6}
1. Lo SMFP si compone di:
a. una conferenza dei direttori;
b. un elemento di pianificazione;
c. un elemento d’intervento e di supporto;
d. un segretariato.
2. I membri permanenti sono elencati nell’allegato 1.
3. La composizione dello SMFP è determinata dal tipo di evento e completata secondo le necessità.

##### **Art. 7** Conferenza dei direttori {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--7}
1. Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:
a. il portavoce del Consiglio federale;
b. i direttori degli uffici e degli istituti federali secondo l’allegato 1;
c. i capi delle organizzazioni cantonali di condotta oppure i loro capi di stato maggiore;
d. i segretari generali delle conferenze governative cantonali;
e.[^5] il delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.
2. Possono essere coinvolti inoltre:
a. i segretari generali dei dipartimenti interessati, i direttori di altri uffici e istituti federali e i rappresentanti di altri organi federali;
b. rappresentanti dei Cantoni interessati;
c. gestori di infrastrutture critiche;
d. esperti.
3. La composizione determinata dal tipo di evento è stabilita di volta in volta dal presidente della conferenza dei direttori d’intesa con i membri interessati.
4. I membri della conferenza dei direttori coordinano le proposte da inoltrare al Consiglio federale. Essi mantengono del resto le competenze decisionali nel loro settore d’attività.
5. Provvedono, nel loro settore di competenza, all’attuazione delle misure ordinate dal Consiglio federale o dai dipartimenti.
6. Ciascun membro designa un suo sostituto.
7. La conferenza dei direttori definisce i compiti e le responsabilità dello SMFP nonché le procedure e i processi in un regolamento interno.

##### **Art. 8** Presidenza {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--8}
1. Il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) presiede lo SMFP.
2. Provvede alla convocazione dello SMFP.
3. La conferenza dei direttori designa due sostituti del presidente.
4. In caso d’evento la conferenza dei direttori decide chi presiede lo SMFP.

##### **Art. 9** Elemento di pianificazione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--9}
1. L’elemento di pianificazione è composto da esperti in ambito specialistico-operativo degli organi elencati nell’allegato 1. Se necessario possono essere coinvolti altri esperti.
2. L’elemento di pianificazione coordina le pianificazioni preventive dello SMFP.
3. Provvede alla preparazione delle basi decisionali per la conferenza dei direttori.
4. La conferenza dei direttori designa i membri dell’elemento di pianificazione come pure un comitato direttivo di questo elemento e la relativa direzione.

##### **Art. 10** Elemento d’intervento e di supporto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--10}
1. L’elemento d’intervento e di supporto è composto:
a. dalla Centrale nazionale d’allarme (CENAL);
b. da collaboratori dell’UFPP e membri dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL.
2. Se necessario, d’intesa con gli organi superiori possono essere coinvolti collaboratori di altri uffici federali.
3. L’elemento d’intervento e di supporto assicura la comunicazione tra tutti gli organi, stati maggiori e gestori di infrastrutture critiche coinvolti come pure l’analisi coordinata della situazione. Sottopone alla conferenza dei direttori il quadro generale della situazione e la sua possibile evoluzione.
4. È l’organo di contatto dello SMFP in caso d’evento.
5. Gli organi federali e i Cantoni coinvolti informano l’elemento d’intervento e di supporto:
a. quando nel loro ambito di competenza si delinea o si è verificato un evento;
b. in merito alla situazione attuale e alla sua evoluzione;
c. in merito alle misure attuate o pianificate.

##### **Art. 11** Segretariato {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--11}
1. L’UFPP gestisce il segretariato dello SMFP.
2. Il segretariato è responsabile della gestione ordinaria dello SMFP.
3. È l’organo di contatto dello SMFP nell’ambito della preparazione.

##### **Art. 12 e 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--12_13}

##### **Art. 14** Informazione e permanenza telefonica {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--14}
1. Lo SMFP provvede alla preparazione delle basi informative e al coordinamento tra Confederazione, Cantoni e terzi.
2. In caso d’evento lo SMFP, i dipartimenti e gli uffici federali competenti nonché gli altri organi interessati possono gestire permanenze telefoniche nazionali.

##### **Art. 15** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--15}
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.

##### **Art. 16** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--16}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 6 cpv. 2)
### Membri permanenti dello SMFP {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--annex-1}
I membri permanenti dello SMFP sono:
1. la Cancelleria federale;
2. le unità seguenti del Dipartimento federale degli affari esteri:
    2.1 il Centro di gestione delle crisi,
    2.2 il Settore di direzione Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario;
3. le unità seguenti del Dipartimento federale dell’interno:
    3.1 MeteoSvizzera,
    3.2 l’Ufficio federale della sanità pubblica,
    3.3 l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
4. le unità seguenti del Dipartimento federale di giustizia e polizia:
    4.1 l’Ufficio federale di polizia,
    4.2 la Segreteria di Stato della migrazione;
5. le unità seguenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:
    5.1 l’UFPP,
    5.2 il Comando operazioni dell’esercito,
    5.3 .
    5.4 il Servizio delle attività informative della Confederazione,
    5.5 l’Ufficio federale di topografia;
6. le unità seguenti del Dipartimento federale delle finanze:
    6.1 l’Amministrazione federale delle dogane,
7. le unità seguenti del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:
    7.1 l’Ufficio federale dell’agricoltura,
    7.2 l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese,
    7.3 l’Ufficio federale del servizio civile[^6];
8. le unità seguenti del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:
    8.1 l’Ufficio federale dei trasporti,
    8.2 l’Ufficio federale delle strade,
    8.3 l’Ufficio federale dell’aviazione civile,
    8.4 l’Ufficio federale dell’energia,
    8.5 l’Ufficio federale delle comunicazioni,
    8.6 l’Ufficio federale dell’ambiente;
9. gli istituti federali seguenti:
    9.1 l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio,
    9.2 il Politecnico federale di Zurigo, Servizio sismologico svizzero,
    9.3 l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
10. gli organi cantonali seguenti:
    10.1 la Conferenza dei governi cantonali,
    10.2 la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia,
    10.3 la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri,
    10.4 la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia,
    10.5 la Conferenza dei direttori cantonali della sanità,
    10.6 quattro organizzazioni cantonali di condotta;
11. la Rete integrata Svizzera per la sicurezza.
##### **Allegato 2**

##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 15)
### Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--520.17--annex-3}
I

L’ordinanza del 20 ottobre 2010[^7]sugli interventi NBCN è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^8]

[^1]: RS  **520.1**
[^2]: RS  **814.50**
[^3]: RS  **818.101**
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 5 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  5087).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  570).
[^6]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal 1° gen. 2019.
[^7]: [RU  **2010**  5395, **2015**  195all. n. 3, **2017**  4261all. 11 n. 3]
[^8]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2018**  1093.