520.312

# Ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali

(OSBC)

del 14 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione<br />e dello sport (DDPS),

visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 ottobre 2014[^1]sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (OPBC),

ordina:

##### **Art. 1** Direttive per la realizzazione dei contrassegni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--1}
1. Per la realizzazione dei contrassegni recanti uno o più scudi della protezione dei beni culturali valgono le direttive seguenti:
a. dimensioni: 16 cm × 24 cm;
b. materiale: alluminio;
c. stampa: serigrafia;
d. colori: blu oltremare, RAL 5002, e bianco crema, RAL 9001;
e. fissaggio: viti in acciaio inossidabile, distanziatori in acciaio zincato, tasselli in plastica;
f. dicitura: «Nationales Kulturgut, Bien culturel national, Bene culturale nazionale» e «Haager Abkommen, 1954 (Art. 16 und 17), Convention de La Haye, 1954 (art. 16 et 17), Convenzione dell’Aia, 1954 (art. 16 e 17)».
2. In caso di conflitto armato, per migliorare la riconoscibilità dei beni culturali è possibile utilizzare anche contrassegni la cui realizzazione non rispetta appieno le direttive di cui al capoverso 1.

##### **Art. 2** Distribuzione e manutenzione dei contrassegni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--2}
1. L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) mette a disposizione dei Cantoni i contrassegni, compreso il materiale di fissaggio.
2. La manutenzione dei contrassegni compete ai Cantoni.

##### **Art. 3** Segnalazione dei beni culturali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--3}
1. Tutti gli oggetti singoli d’importanza nazionale iscritti nell’Inventario PBC e i rifugi per beni culturali sono contrassegnati con uno scudo semplice.
2. I beni culturali sotto protezione speciale sono contrassegnati con uno scudo ripetuto tre volte.
3. I beni culturali sotto protezione rafforzata sono contrassegnati con almeno uno scudo.

##### **Art. 4** Segnalazione dei beni culturali in tempo di pace {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--4}
1. I Cantoni che intendono contrassegnare i loro beni culturali già in tempo di pace inoltrano una relativa domanda all’UFPP.
2. I luoghi in cui si presuppone la presenza di resti archeologici non possono essere contrassegnati in tempo di pace.

##### **Art. 5** Apposizione dei contrassegni {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--5}
1. I contrassegni sono apposti presso l’entrata principale o presso l’accesso principale all’opera.
2. Nel caso di collezioni, i contrassegni sono apposti nella zona d’entrata dell’edificio principale.

##### **Art. 6** Autorizzazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--6}
1. I contrassegni possono essere apposti solo unitamente all’autorizzazione rilasciata dall’ente responsabile della protezione dei beni culturali nel relativo Cantone.
2. L’UFPP provvede alla realizzazione delle autorizzazioni.
3. L’UFPP e l’ente responsabile della protezione dei beni culturali nel relativo Cantone archiviano una copia dell’autorizzazione.

##### **Art. 7** Segnalazione del personale {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--7}
Nell’espletamento dei loro compiti di protezione, le persone addette alla protezione dei beni culturali devono portare su di sé la carta d’identità e un bracciale recante lo scudo PBC.

##### **Art. 8** Distribuzione delle carte d’identità e dei bracciali {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--8}
1. L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni le carte d’identità e i bracciali PBC.
2. I Cantoni provvedono a compilare le carte d’identità e a consegnarle ai titolari. Le carte d’identità devono recare una foto del titolare e il timbro dell’autorità competente.
3. Le carte d’identità sono valide solo se interamente compilate.
4. I Cantoni tengono un elenco delle carte d’identità consegnate.
5. Al termine della loro attività, i titolari devono immediatamente restituire le carte d’identità all’organo che le ha rilasciate.

##### **Art. 9** Abrogazione di altri atti normativi {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--9}
Sono abrogate:
a. le prescrizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 15 marzo 1989 concernenti l’apposizione dello scudo dei beni culturali;
b. le prescrizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 15 marzo 1989 concernenti la carta d’identità del personale della protezione dei beni culturali.

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--520.312--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

[^1]: RS  **520.31**