531.215.251

# Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di concimi

del 20 maggio 2019 (Stato 1° ottobre 2025)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017[^1]concernente<br />la costituzione di scorte obbligatorie di concimi,

ordina:

##### **Art. 1** Scorte obbligatorie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.251--1}
Le merci menzionate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie.

##### **Art. 2** Qualità delle merci depositate {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.251--2}
La qualità delle merci depositate rispetta sempre le prescrizioni della cooperativa Agricura (Agricura)[^2]sullo standard commerciale e sull’idoneità al deposito.

##### **Art. 3** Volume delle scorte obbligatorie {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.251--3}
Il quantitativo totale di scorte obbligatorie di azoto puro deve coprire un terzo del fabbisogno medio annuo della Svizzera.

##### **Art. 4** Basi di calcolo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.251--4}
1. Agricura stabilisce il quantitativo di scorte obbligatorie per ogni proprietario in base a:
a. il volume di merci che il proprietario ha importato nel territorio doganale svizzero;
b. il volume di merci prodotte o lavorate in Svizzera che il proprietario ha immesso in commercio per la prima volta sul territorio svizzero.
2. Agricura stabilisce a tal fine un periodo di riferimento.
3. Agricura stabilisce periodicamente i quantitativi di scorte obbligatorie.

##### **Art. 5** Mancato raggiungimento del quantitativo di scorte obbligatorie {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.251--5}
1. Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale.
2. Su richiesta e dopo aver consultato Agricura, l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie.
3. Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

##### **Art. 6** Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi e in comune {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.251--6}
1. I proprietari delle scorte obbligatorie possono detenere sotto forma di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune una parte o la totalità dei quantitativi di merci prescritti.[^3]
2. La fondazione e l’organizzazione di una società per la costituzione di scorte obbligatorie in comune richiedono l’approvazione dell’UFAE.

##### **Art. 7** Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.251--7}
1. L’UFAE esegue la presente ordinanza.
2. L’UFAE può modificare l’allegato dopo aver consultato il settore Alimentazione e Agricura.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.251--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

[^1]: RS  **531.215.25**
[^2]: Le prescrizioni possono essere consultate sul sito di Agricura al seguente indirizzo:www.agricura.ch/bases juridiques.htm*(disponibile soltanto in tedesco e francese).*
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 1° set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU  **2025**  562).