531.215.421

# Ordinanza del DEFR concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale a titolo suppletivo

del 14 ottobre 2024 (Stato 1° dicembre 2024)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 2017[^1]concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale,

ordina:

##### **Art. 1** Merci soggette all’obbligo di costituire scorte obbligatorie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.421--1}
Se le persone soggette all’obbligo di costituire scorte adempiono l’obbligo di costituire scorte di gas naturale contribuendo finanziariamente alla costituzione, a titolo suppletivo, di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero, le merci menzionate nell’allegato devono essere stoccate.

##### **Art. 2** Qualità delle merci {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.421--2}
Le merci soggette all’obbligo di costituire scorte obbligatorie devono essere sempre conformi ai requisiti di qualità usuali nel commercio e idonee allo stoccaggio.

##### **Art. 3** Quantitativo totale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.421--3}
Il quantitativo totale deve corrispondere a 189 000 metri cubi di olio da riscaldamento extra leggero.

##### **Art. 4** Riduzione del quantitativo di scorte obbligatorie {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.421--4}
1. Per superare improvvise crisi di approvvigionamento l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può autorizzare temporaneamente valori inferiori del 20 per cento al massimo rispetto al quantitativo totale.
2. Su richiesta l’UFAE può autorizzare in via eccezionale valori temporaneamente inferiori al quantitativo previsto per un proprietario di scorte obbligatorie. Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie è adeguato di conseguenza.

##### **Art. 5** Esecuzione dell’ordinanza e modifica dell’allegato {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.421--5}
1. L’UFAE esegue la presente ordinanza.
2. Può modificare l’allegato dopo aver consultato Provisiogas e il settore Energia.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.421--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2024.

| 14 ottobre 2024 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:<br>Guy Parmelin |
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(art. 1)
### Merci soggette all’obbligo di costituire scorte obbligatorie {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.421--annex-1}
#### Olio da riscaldamento extra leggero {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--531.215.421--annex-1/lvl_u1}
| Voce di tariffa doganale | Designazione della merce |
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| 2710.1992 | Olio da riscaldamento extra leggero (olio da riscaldamento Euro) |
| 2710.1992 | Olio da riscaldamento extra leggero (olio da riscaldamento eco) |

[^1]: RS  **531.215.42**