531.81

# Ordinanza sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese

(OOSG)

del 4 maggio 2022 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016[^1]sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

##### **Art. 1** Compiti dell’ASIG {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--531.81--1}
1. L’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) adotta i preparativi necessari in vista di una situazione di grave penuria nei settori dell’acquisto, dello stoccaggio, del trasporto, della distribuzione e del consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
2. .[^2]
3. Nell’esercizio delle sue funzioni tutela gli interessi dei consumatori di gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.

##### **Art. 1a** Sistema di monitoraggio: gestione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--531.81--1_a}
Il settore specializzato Energia gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e i suoi sviluppi nel settore del gas.

##### **Art. 1b** Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--531.81--1_b}
1. Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulle capacità di importazione ed esportazione, sull’acquisto, sulla produzione e sul consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili.
2. Il settore specializzato Energia adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.
3. La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia all’Ufficio federale dell’energia (UFE) e ad altre autorità federali o cantonali nonché all’ASIG o alla sua organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale, se tali dati sono necessari all’adempimento del loro mandato legale.
4. I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.
5. Il settore specializzato Energia, l’ASIG e la sua organizzazione d’intervento in caso di crisi sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull’osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell’approvvigionamento economico del Paese.

##### **Art. 2** Organizzazione d’intervento in caso di crisi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--531.81--2}
1. L’ASIG gestisce un’organizzazione d’intervento in caso di crisi per garantire l’approvvigionamento del Paese in gas naturale e vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili ed eseguire le misure approntate.[^3]
2. Chiama i consumatori di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili che non sono membri dell’ASIG, ovvero le comunità di interessi esistenti, a partecipare all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.
3. Le imprese che non sono membri dell’ASIG possono assoggettarsi volontariamente all’organizzazione d’intervento in caso di crisi.

##### **Art. 3** Compiti del settore specializzato Energia {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--531.81--3}
1. Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità dei preparativi dell’ASIG.
2. Vigila sui lavori dell’ASIG e della sua organizzazione d’intervento in caso di crisi e impartisce istruzioni a entrambe.

##### **Art. 4** Collaborazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--531.81--4}
In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’ASIG collaborano con l’UFE, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, l’esercito nonché altri organi federali e cantonali competenti.

##### **Art. 5** Compenso {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--531.81--5}
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati il compenso dell’ASIG per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 1.

##### **Art. 6** Esecuzione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--531.81--6}
Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.

##### **Art. 7** Entrata in vigore e durata di validità {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--531.81--7}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 9 maggio 2022.
2. Ha effetto fino al 31 maggio 2023.
3. La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2025.[^4]
4. La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2030.[^5]

[^1]: RS  **531**
[^2]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, con effetto dal 1° giu. 2023  (RU  **2023**  233).
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023  (RU  **2023**  233).
[^4]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU  **2023**  233).
[^5]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU  **2025**  585).