611.015.3

# Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

(Ordinanza sulla CRPF)[^1]

del 18 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72*a* capoverso 3 dell’ordinanza del 5 aprile 2006[^2]sulle finanze della Confederazione (OFC),

ordina:

## **Sezione 1:** In generale {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--1}
La presente ordinanza disciplina i principi dell’attività commerciale della Cassa di risparmio del personale federale (CRPF) e precisa la cerchia degli aventi diritto a un conto.

##### **Art. 2** Scopo {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--2}
La CRPF contribuisce alla raccolta di fondi della Confederazione e promuove il risparmio del personale federale.

## **Sezione 2:** Relazione di conto {#sec_2}
##### **Art. 3** Impiegati aventi diritto a un conto {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--3}
1. Hanno diritto a una relazione di conto con la CRPF tutti gli impiegati:
a. delle unità organizzative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998[^3]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA);
b. delle unità organizzative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 OLOGA;
c. dei Servizi del Parlamento secondo la legge del 13 dicembre 2002[^4]sul Parlamento (LParl);
d. del Tribunale amministrativo federale secondo la legge del 17 giugno 2005[^5]sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
e. del Tribunale penale federale secondo la legge del 19 marzo 2010[^6]sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP);
f. del Tribunale federale dei brevetti secondo la legge del 20 marzo 2009[^7]sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB);
g. del Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005[^8]sul Tribunale federale (LTF);
h. del Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 LOAP;
i. della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 27 capoverso 2 LOAP.
2. Non hanno diritto a una relazione di conto con la CRPF secondo il capoverso 1:
a. le persone che sono in congedo per oltre tre anni;
b. le persone che al momento della richiesta di apertura di un conto sono impiegate a tempo determinato per meno di tre anni.
3. Se una persona di cui al capoverso 1 dispone di un conto presso la CRPF e decede, il superstite che percepisce una rendita per coniugi o conviventi da una cassa di previdenza aperta della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) ha diritto a una relazione di conto con la CRPF.
4. La richiesta di apertura di un conto va presentata dal beneficiario della rendita di cui al capoverso 3 entro il termine stabilito nelle condizioni generali.

##### **Art. 4** Altre persone aventi diritto a un conto {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--4}
1. Hanno inoltre diritto a una relazione di conto con la CRPF le seguenti persone:
a. i magistrati della Confederazione secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989[^9]concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
b. i giudici ordinari del Tribunale amministrativo federale (art. 5 LTAF[^10]), del Tribunale penale federale (art. 41 LOAP[^11]) e del Tribunale federale dei brevetti (art. 8 LTFB[^12]);
c. il Procuratore generale della Confederazione (art. 9 LOAP), i sostituti procuratori generali della Confederazione (art. 10 LOAP) nonché gli altri procuratori del Ministero pubblico della Confederazione (art. 22 cpv. 2 LOAP);
d. altre persone sottoposte alla legge del 24 marzo 2000[^13]sul personale federale (LPers) e nominate per la durata della funzione;
e. i membri delle commissioni extraparlamentari che, secondo decisione istitutiva del Consiglio federale, sono assicurati conformemente al Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007[^14]per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC);
f. i membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l’articolo 8 lettera a della legge del 22 giugno 2007[^15]sulla vigilanza dei mercati finanziari e del consiglio d’amministrazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori secondo l’articolo 29 lettera a della legge del 16 dicembre 2005[^16]sui revisori, purché in virtù di questo mandante sussista il diritto a un onorario o il diritto a un’indennità secondo l’articolo 8*j* ^bis^capoverso 3 OLOGA[^17].
2. Se una persona di cui al capoverso 1 lettere a–e dispone di un conto presso la CRPF e decede, il superstite ha diritto a una relazione di conto con la CRPF se:
a. nel caso di persone di cui al capoverso 1 lettera a, percepisce da PUBLICA una rendita per coniugi o conviventi secondo l’ordinanza dell’Assemblea federale del 6 ottobre 1989[^18]concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati;
b. nel caso di persone di cui al capoverso 1 lettere b–e, percepisce una rendita per coniugi o conviventi da una cassa di previdenza aperta di PUBLICA.
3. La richiesta di apertura di un conto va presentata dal beneficiario della rendita di cui al capoverso 2 entro il termine stabilito nelle condizioni generali.

##### **Art. 5** Beneficiari di rendite e pensioni {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--5}
1. Hanno diritto a mantenere la relazione di conto le seguenti persone:
a. le persone di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1 lettere b–e che percepiscono una rendita di vecchiaia o di invalidità da una cassa di previdenza aperta o chiusa di PUBLICA;
b. i beneficiari di una pensione secondo l’ordinanza dell’Assemblea federale del 6 ottobre 1989^[^19]^concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.
2. Se una persona di cui al capoverso 1 dispone di un conto presso la CRPF e decede, il superstite può chiedere una relazione di conto con la CRPF se:
a. nel caso di persone di cui al capoverso 1 lettera a, percepisce una rendita per coniugi o conviventi da una cassa di previdenza aperta di PUBLICA;
b. nel caso di persone di cui al capoverso 1 lettera b, percepisce una rendita per coniugi o conviventi secondo l’ordinanza concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.
3. La richiesta di apertura di un conto va presentata dal beneficiario della rendita di cui al capoverso 2 entro il termine stabilito nelle condizioni generali.

##### **Art. 6** Costituzione della relazione di conto {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--6}
1. La relazione di conto è costituita con l’approvazione da parte della CRPF della richiesta di apertura di un conto.
2. La richiesta deve essere presentata in forma elettronica o cartacea; occorre utilizzare il modulo della CRPF. L’identificazione del mittente e l’integrità della trasmissione devono essere garantite.

## **Sezione 3:** Prestazioni di servizi {#sec_3}
##### **Art. 7** Conto,risparmio e pagamenti {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--7}
1. La CRPF offre un conto per ogni avente diritto secondo la sezione 2.
2. L’offerta di prestazioni di servizi della CRPF comprende esclusivamente il risparmio, lo svolgimento del traffico dei pagamenti e l’utilizzo di una carta di debito.
3. La CRPF non offre altre prestazioni di servizi. In particolare, presso la CRPF non possono essere effettuati né versamenti né prelievi in contanti, essa non concede crediti, non accorda fideiussioni o altre coperture come contratti di garanzia o assunzioni di debiti e non rilascia promesse di pagamento.

##### **Art. 8** Traffico dei pagamenti {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--8}
Il traffico dei pagamenti comprende i pagamenti su carta e quelli elettronici, effettuati in Svizzera in franchi svizzeri.

##### **Art. 9** Condizioni generali {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--9}
L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) stabilisce nelle condizioni generali le condizioni per beneficiare delle prestazioni di servizi offerte.

##### **Art. 10** Depositi {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--10}
1. Oltre ai propri averi, il titolare del conto può investire solo averi:
a. del coniuge;
b. del partner registrato;
c. del convivente che secondo le disposizioni di PUBLICA potrebbe far valere il diritto a una rendita per conviventi; e
d. dei figli minorenni.
2. Gli averi depositati sui conti sono sempre disponibili e possono essere prelevati entro i limiti delle prestazioni di servizi offerte.

## **Sezione 4:** Averi non rivendicati {#sec_4}
##### **Art. 11** Definizioni e applicazione del diritto bancario {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--11}
1. Per la definizione di «averi non rivendicati» si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2014[^20]sulle banche (OBCR).
2. Per la determinazione dell’ultimo contatto si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2 OBCR.

##### **Art. 12** Procedura in caso di averi non rivendicati {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--12}
1. In caso di mancata rivendicazione, i diritti del titolare del conto o dei suoi aventi diritto nei confronti della CRPF rimangono impregiudicati.
2. La CRPF effettua ricerche per ripristinare il contatto. Se questi sforzi rimangono vani, la CRPF informa la competente autorità di protezione dei minori e degli adulti.

##### **Art. 13** Costi per la ricerca {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--13}
1. In caso di mancata rivendicazione, la CRPF è autorizzata ad addebitare direttamente sul conto i relativi costi per la ricerca.
2. Se i costi sostenuti dalla CRPF per la ricerca non sono coperti, la CRPF estingue il conto.

##### **Art. 14** Conservazione dei documenti {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--14}
In caso di averi non rivendicati, la CRPF custodisce oltre il termine di conservazione previsto dalla legge i documenti concernenti la relazione di conto e le prove delle ricerche effettuate, in originale o in forma elettronica.

## **Sezione 5:** Attribuzione dei costi e tassi d’interesse {#sec_5}
##### **Art. 15** Attribuzione dei costi {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--15}
1. La gestione della CRPF è tale da consentire nel complesso almeno la copertura dei costi.
2. La CRPF offre una parte della sua offerta di prestazioni di servizi di cui agli articoli 7 e 8 come offerta di base gratuita.
3. L’AFF stabilisce l’estensione dell’offerta di base nonché una tariffa delle spese per le prestazioni di servizi supplementari. Per la definizione della tariffa delle spese tiene conto dei prezzi di mercato.

##### **Art. 16** Diritto di addebitamento {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--16}
1. Indipendentemente dalla scadenza o dalla valuta, per tutti i suoi crediti che risultano dalle relazioni di conto con i titolari dei conti, la CRPF ha il diritto di addebitare i relativi costi direttamente sul conto del titolare interessato.
2. Se i costi per le prestazioni di servizi fornite e le spese sostenute dalla CRPF non vengono coperti e la CRPF ha diffidato invano il titolare del conto, la CRPF estingue il conto.

##### **Art. 17** Determinazione dei tassi d’interesse {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--17}
1. I tassi d’interesse in vigore possono essere adeguati e modificati in qualsiasi momento alla situazione del mercato senza preavviso dall’AFF. Le attuali condizioni e informazioni dettagliate sono ottenibili presso la CRPF.
2. Per la determinazione dei tassi d’interesse l’AFF utilizza un metodo di calcolo basato su criteri oggettivi. In caso di cambiamento del metodo di calcolo viene chiesto previamente il parere dell’Ufficio federale del personale.

## **Sezione 6:** Applicabilità di altri atti normativi {#sec_6}
##### **Art. 18** Osservanza della legislazione in materia di riciclaggio di denaro {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--18}
1. Le disposizioni per gli intermediari finanziari secondo la legge del 10 ottobre 1997[^21]sul riciclaggio di denaro (LRD), l’ordinanza dell’11 novembre 2015[^22]sul riciclaggio di denaro e l’ordinanza FINMA del 3 giugno 2015[^23]sul riciclaggio di denaro si applicano per analogia anche alla CRPF.[^24]
2. La CRPF è tenuta in particolare a:
a. identificare la controparte (art. 3 LRD);
b. accertare l’avente economicamente diritto (art. 4 LRD);
c. procedere nuovamente a un’identificazione o a un accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 5 LRD);
d.[^25] adempiere gli obblighi di diligenza particolari (art. 6 LRD);
e. documentare le transazioni effettuate e i chiarimenti (art. 7 LRD);
f. prendere provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD); e
g.[^26] adempiere gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 9–10*a* LRD);
h.[^27] .
3. Se la CRPF adempie gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo il capoverso 2 lettera g, si applica l’esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell’articolo 11 LRD.[^28]
4. I titolari dei conti sono tenuti a collaborare all’adempimento degli obblighi di cui alla LRD.
5. La CRPF ha il diritto di sciogliere la relazione di conto se i titolari dei conti non assolvono il loro obbligo di collaborare, per quanto l’adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro non si opponga allo scioglimento.

##### **Art. 19** Segreto e protezione dei dati {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--19}
1. Il personale della CRPF sottostà al segreto d’ufficio.
2. La CRPF e i terzi da essa incaricati secondo l’articolo 60*a* capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 2005[^29]sulle finanze della Confederazione sono tenuti a osservare la legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e a mantenere il segreto su qualsiasi dato o informazione.
3. La CRPF può comunicare dati personali ad autorità nazionali o estere purché al riguardo esista una base legale secondo il diritto svizzero in materia di protezione dei dati o un corrispondente accordo internazionale.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 20** Disposizioni transitorie {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--20}
1. I titolari dei conti che prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza percepivano una rendita da una cassa di previdenza di un’unità organizzativa affiliata presso PUBLICA e continueranno a percepirla hanno il diritto a mantenere la relazione di conto.
2. I seguenti titolari dei conti hanno il diritto a mantenere la relazione di conto:
a. i coniugi e i partner registrati che percepiscono una rendita per coniugi da una cassa di previdenza di un’unità organizzativa affiliata o da una cassa di previdenza chiusa di PUBLICA;
b. i conviventi che percepiscono una rendita per conviventi da una cassa di previdenza di un’unità organizzativa affiliata o da una cassa di previdenza chiusa di PUBLICA.
3. e^4^.[^30]

##### **Art. 21** Entrata in vigore {#sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--611.015.3--21}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  664).
[^2]: RS  **611.01**
[^3]: RS  **172.010.1**
[^4]: RS  **171.10**
[^5]: RS  **173.32**
[^6]: RS  **173.71**
[^7]: RS  **173.41**
[^8]: RS  **173.110**
[^9]: RS  **172.121**
[^10]: RS  **173.32**
[^11]: RS  **173.71**
[^12]: RS  **173.41**
[^13]: RS  **172.220.1**
[^14]: RS  **172.220.141.1**
[^15]: RS  **956.1**
[^16]: RS  **221.302**
[^17]: RS  **172.010.1**
[^18]: RS  **172.121.1**
[^19]: RS  **172.121.1**
[^20]: RS  **952.02**
[^21]: RS  **955.0**
[^22]: RS  **955.01**
[^23]: RS  **955.033.0**
[^24]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  664).
[^25]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  664).
[^26]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  664).
[^27]: Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 9 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  664).
[^28]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  664).
[^29]: RS  **611.0**
[^30]: Abrogati dal n. I dell’O del DFF del 9 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  664).