611.031

# Ordinanza concernente la Fondazione Gottfried Keller

del 23 novembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 52 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 2005[^1]sulle finanze della Confederazione (LFC),

ordina:

## **Sezione 1:** Fondo speciale {#sec_1}
##### **Art. 1** Istituzione e forma giuridica {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--1}
Il patrimonio legato il 6 settembre 1890 dalla signora Lydia Welti-Escher alla Confederazione Svizzera costituisce un fondo speciale della Confederazione ai sensi dell’articolo 52 LFC. Il fondo speciale è denominato «Fondazione Gottfried Keller».

##### **Art. 2** Amministrazione del capitale del fondo, dei redditi e degli acquisti {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--2}
1. Il Dipartimento federale delle finanze amministra il capitale del fondo.
2. La Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller adempie con i redditi da capitale del fondo i compiti che le sono assegnati in virtù dell’atto di fondazione. Essa decide segnatamente l’acquisto di opere.
3. Le opere sono di proprietà della Confederazione. L’Ufficio federale della cultura le amministra.

##### **Art. 3** Utilizzazione dei redditi {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--3}
1. I redditi devono essere utilizzati per:
a. l’acquisto di importanti opere delle arti visive in Svizzera e all’estero, ma solo eccezionalmente di opere d’arte contemporanea;
b. la creazione di nuove opere d’arte e la salvaguardia di opere d’arte esistenti la cui destinazione pubblica è garantita alla Svizzera a titolo permanente.
2. I redditi possono essere utilizzati conformemente alla lettera b solo se non è possibile operare acquisti secondo la lettera a. Al massimo la metà del reddito annuo può essere utilizzata ai sensi della lettera b.
3. Se la Confederazione Svizzera è coinvolta in una guerra con un Paese estero, i redditi disponibili sono utilizzati per assistere i militari feriti e malati, in deroga ai capoversi 1 e 2.

## **Sezione 2:** Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller {#sec_2}
##### **Art. 4** Forma giuridica {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--4}
La Commissione federale della Fondazione Gottfried Keller (Commissione) è una commissione consultiva ai sensi dell’articolo 8*a* capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998[^2]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). È accorpata al Dipartimento federale dell’interno (DFI).

##### **Art. 5** Compiti {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--5}
La Commissione ha i seguenti compiti:
a. disporre dei redditi del fondo e delle rispettive liberalità di terzi pubblici e privati conformemente alla volontà della donatrice;
b. comunicare la sua politica e la sua strategia di assegnazione e applicarle con coerenza nell’attività di assegnazione;
c. sottoporre annualmente al DFI il rapporto di gestione e pubblicarlo.

##### **Art. 6** Nomina e composizione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--6}
1. Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione per un mandato di quattro anni. I membri possono essere rieletti.
2. La Commissione si compone di un presidente, di un vicepresidente e di tre ulteriori membri.
3. Essa si organizza da sé. Definisce le procedure per lo svolgimento funzionale delle sue attività in un regolamento.

##### **Art. 7** Indennizzo dei membri della Commissione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--7}
I membri della Commissione ricevono un indennizzo ai sensi dell’articolo 8*n* capoverso 1 lettera c OLOGA[^3].

##### **Art. 8** Diritto di firma {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--8}
Le decisioni della Commissione sono firmate:
a. dal presidente o dal vicepresidente; e
b. da un altro membro o dalla segreteria.

##### **Art. 9** Segreteria {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--9}
1. La segreteria gestisce gli affari operativi.
2. L’Ufficio federale della cultura designa il segretario dopo essersi consultato con la Commissione.
3. Il segretario partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

##### **Art. 10** Abrogazione del diritto vigente {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--10}
Il Regolamento della Fondazione Goffredo Keller del 1° giugno 1948[^4]è abrogato.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--611.031--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

[^1]: RS  **611.0**
[^2]: RS  **172.010.1**
[^3]: RS  **172.010.1**
[^4]: [RU  **1948**  492; **1972**  1887; **2005**  499; **2007**  3989all. n. II 5]