611.051

# Ordinanza dell’Assemblea federale concernente le domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

del 18 giugno 2004 (Stato 1° agosto 2004)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989[^1]sulle finanze della Confederazione;<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--611.051--1}
1. Le domande di crediti d’impegno per l’acquisto di fondi o per costruzioni, eccettuate quelle per il settore dei PF, devono essere illustrate singolarmente e sottoposte alle Camere federali con un messaggio speciale del Consiglio federale se la spesa globale a carico della Confederazione supera presumibilmente i 10 milioni di franchi per progetto.
2. Se la spesa globale non supera i 10 milioni di franchi, il credito può essere chiesto in sede di preventivo o con un’aggiunta al medesimo, senza messaggio speciale. Questa procedura si applica anche ai progetti tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--611.051--2}
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--611.051--3}
Il decreto federale del 6 ottobre 1989[^3]concernente le domande di crediti d’opera per acquisti di fondi o per costruzioni è abrogato.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--611.051--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2004.

[^1]: RS  **611.0**
[^2]: FF  **2004**  1
[^3]: [RU  **1990**  1013]