616.2

# Legge federale concernente il contributo di solidarietà alla popolazione di Blatten vittima della frana del 28 maggio 2025

(Legge sull’aiuto immediato a Blatten)

del 20 giugno 2025 (Stato 21 giugno 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 103 della Costituzione federale (Cost.)[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 2025[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--616.2--1}
1. La Confederazione sostiene il Comune di Blatten (Vallese) con un aiuto finanziario di 5 milioni di franchi per far fronte alle conseguenze immediate della frana del 28 maggio 2025.
2. L’Assemblea federale stanzia il credito a preventivo mediante decreto federale semplice.

##### **Art. 2** Impiego dell’aiuto finanziario {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--616.2--2}
Il Comune di Blatten impiega l’aiuto finanziario per:
a. misure urgenti che non sono coperte da assicurazioni o sussidi e che devono essere attuate rapidamente; oppure
b. misure volte ad attenuare casi di rigore nella popolazione vittima della frana.

##### **Art. 3** Versamento e rendiconto {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--616.2--3}
1. La Confederazione versa l’importo totale dell’aiuto finanziario al Comune di Blatten.
2. Il Comune riferisce alla Confederazione entro il 20 giugno 2026 in merito all’impiego dell’aiuto finanziario. Restituisce alla Confederazione le risorse finanziarie rimaste inutilizzate.

##### **Art. 4** Entrata in vigore e durata di validità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--616.2--4}
1. La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Non sottostà a referendum.
2. Entra in vigore il 21 giugno 2025 con effetto sino al 20 giugno 2026.

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2025**  1808