631.0

# Legge sulle dogane

(LD)

del 18 marzo 2005 (Stato 1° settembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 57 capoverso 2, 101, 121 capoverso 1 e 133 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 2003[^2],

decreta:

## **Titolo primo:** Basi doganali {#tit_1}
### **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#tit_1/chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#tit_1/chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--1}
La presente legge disciplina:
a. la sorveglianza e il controllo del traffico delle persone e delle merci attraverso il confine doganale;
b. la riscossione dei tributi doganali;
c.[^3] la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
d. l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l’adempimento di altri compiti, sempre che spettino all’UDSC[^4].

##### **Art. 2** Diritto internazionale {#tit_1/chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--2}
1. Rimangono salvi i trattati internazionali.
2. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.

##### **Art. 3** Territorio doganale, confine doganale e area di confine {#tit_1/chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--3}
1. Sono reputati territorio doganale il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere.
2. Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale.
3. Le enclavi doganali svizzere sono territori doganali svizzeri che il Consiglio federale o, nel caso di singoli immobili in particolare situazione geografica, l’UDSC esclude dal territorio doganale. L’UDSC può controllare le enclavi doganali e applicare al loro interno i disposti federali di natura non doganale.
4. Il confine doganale è il confine del territorio doganale.
5. L’area di confine è una striscia di terreno lungo il confine doganale. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF[^5]) fissa la larghezza di tale striscia d’intesa con il Cantone di confine interessato.

##### **Art. 4** Fondi, costruzioni e impianti al confine doganale {#tit_1/chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--4}
1. I proprietari di fondi situati in prossimità del confine doganale devono provvedere affinché le infrastrutture o le piantagioni sui loro fondi non intralcino la sorveglianza del confine.
2. Chiunque edifica o modifica costruzioni e impianti nelle immediate vicinanze del confine doganale o della riva di acque confinarie necessita di un’autorizzazione dell’UDSC.

##### **Art. 5** Uffici doganali e impianti {#tit_1/chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--5}
1. Per adempiere i suoi compiti, l’UDSC allestisce uffici e impianti doganali; i costi sono a carico della Confederazione.
2. Se l’UDSC adempie i suoi compiti in impianti e locali di terzi su loro richiesta, questi devono mettere a disposizione gratuitamente tali impianti e locali e assumere i costi d’esercizio a carico dell’UDSC.
3. Se gli impianti e i locali di terzi sono utilizzati anche per adempiere compiti doganali a favore di altre persone, l’UDSC partecipa adeguatamente ai costi degli impianti e d’esercizio.

##### **Art. 6** Definizioni {#tit_1/chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--6}
Ai fini della presente legge s’intende per:
a. *persona* :
        1. una persona fisica,
        2. una persona giuridica,
        3. un’associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici;
b. *merci* : le merci figuranti nell’allegato alla legge del 9 ottobre 1986^[^6]^sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane);
c. *merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate)* : le merci svizzere;
d. *merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate)* : le merci estere o le merci tassate per l’esportazione;
e. *tributi* : i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale;
f. *tributi doganali* : i dazi all’importazione e all’esportazione,
g. *importazione* : il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale;
h. *esportazione* : il trasporto di merci in territorio doganale estero;
i. *transito* : il trasporto di merci attraverso il territorio doganale.

### **Capitolo 2:** Obbligo doganale e basi della riscossione del dazio {#tit_1/chap_2}
#### **Sezione 1:** Obbligo doganale per le merci {#tit_1/chap_2/sec_1}
##### **Art. 7** Principio {#tit_1/chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--7}
Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane[^7].

##### **Art. 8** Merci in franchigia di dazio {#tit_1/chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--8}
1. Sono esenti da dazio:
a. le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane[^8]o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio;
b. le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal DFF.
2. Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:
a. le merci che secondo l’uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio;
b. i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l’affrancatura in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;
c. le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati;
d. le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose;
e. i veicoli per invalidi;
f. gli oggetti per l’insegnamento e la ricerca;
g. gli oggetti d’arte e d’esposizione per i musei;
h. gli strumenti e gli apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura;
i. gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero a scopo di studio;
j. le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confinarie;
k. i modelli e campioni di merci;
l. gli imballaggi indigeni;
m.[^9] il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.

##### **Art. 9** Ammissione temporanea di merci {#tit_1/chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--9}
1. Il Consiglio federale può prevedere l’esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all’importazione per merci estere destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l’ammissione temporanea in territorio doganale estero.
2. Esso disciplina le condizioni per l’esenzione.
3. Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l’applicazione della procedura doganale relativa all’ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso.

##### **Art. 10** Merci svizzere di ritorno {#tit_1/chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--10}
1. Le merci svizzere reimportate intatte nel territorio doganale sono ammesse in franchigia di dazio.
2. Le merci reimportate dopo aver subito modificazioni sono ammesse in franchigia se riesportate a causa di un difetto accertato all’atto della trasformazione in territorio doganale estero.
3. Le merci di ritorno che non ritornano allo speditore originario possono essere reimportate in franchigia di dazio soltanto entro cinque anni dall’esportazione.
4. All’atto della reimportazione, i tributi doganali riscossi all’esportazione sono restituiti e i tributi doganali abbuonati all’importazione a causa dell’esportazione vengono recuperati.

##### **Art. 11** Merci estere di ritorno {#tit_1/chap_2/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--11}
1. I tributi doganali riscossi all’importazione vengono rimborsati e i tributi all’esportazione non sono riscossi sulle merci estere che, entro tre anni, ritornano intatte allo speditore in territorio doganale estero a causa di rifiuto d’accettazione del destinatario o di rescissione del contratto in base al quale sono state importate nel territorio doganale, oppure perché invendibili.[^10]
2. La restituzione dei tributi doganali e la franchigia doganale sono accordate anche per le merci modificate, indi riesportate perché presentavano lacune accertate all’atto della loro trasformazione nel territorio doganale.
3. La restituzione dei tributi doganali e la franchigia doganale sono altresì accordate anche per le merci che vengono riesportate perché non possono essere messe in circolazione in base al diritto svizzero.
4. Il Consiglio federale disciplina in quale misura la restituzione o la franchigia doganale sono accordate per le merci che non vengono riesportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

##### **Art. 12** Traffico di perfezionamento attivo {#tit_1/chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--12}
1. L’UDSC accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci portate temporaneamente nel territorio doganale per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse preponderante vi si opponga.
2. Alle stesse condizioni l’UDSC accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per merci importate nel territorio doganale se merci svizzere, nella stessa quantità e della medesima qualità e natura, vengono esportate come prodotti lavorati o trasformati.
3. Per i prodotti agricoli, compresi quelli di base, l’UDSC accorda la riduzione o la franchigia se non sono disponibili prodotti svizzeri dello stesso genere in quantità sufficiente o se gli inconvenienti dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti non possono essere compensati con altri provvedimenti.
4. Il Consiglio federale disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia doganale sono accordate per le merci che non vengono riesportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

##### **Art. 13** Traffico di perfezionamento passivo {#tit_1/chap_2/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--13}
1. L’UDSC concede la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale per le merci reimportate che sono state esportate temporaneamente per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga.
2. Alle stesse condizioni l’UDSC accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale se le merci esportate sono state sostituite all’estero con merci della stessa quantità, natura e qualità.
3. Il Consiglio federale può prevedere un’altra base di calcolo per i tributi doganali se il calcolo del dazio secondo l’eccedenza di peso non riesce a misurare il valore aggiunto del perfezionamento.
4. Esso disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia sono accordate per le merci che non vengono reimportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

##### **Art. 14** Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego {#tit_1/chap_2/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--14}
1. Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se:
a. la legge sulla tariffa delle dogane[^11]lo prevede; o
b. il DFF ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane.
2. Il DFF può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
3. La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal DFF se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d’importazione lo richiedono.
4. Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare la differenza.
5. Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal DFF, chiedere la restituzione della differenza.

##### **Art. 15** Prodotti agricoli {#tit_1/chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--15}
1. Per i prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato occorre presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare posticipatamente la differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale.
2. Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può prevedere che le merci vengano computate su parti liberate dei contingenti doganali.

##### **Art. 16** Merci del traffico turistico {#tit_1/chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--16}
1. Per le merci del traffico turistico, il Consiglio federale può decretare la franchigia doganale totale o parziale oppure stabilire aliquote forfetarie concernenti più tributi o diverse merci.
2. Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale o che acquista all’arrivo dall’estero in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse, senza che esse siano destinate al commercio.[^12]

##### **Art. 17** Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo; deposito di scorte di merci destinate ai ristoranti di bordo {#tit_1/chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--17}
1. Il DFF può autorizzare gli esercenti di aerodromi con uffici doganali occupati in permanenza a gestire negozi in zona franca di tasse.
1bis. Nei negozi in zona franca di tasse i viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero possono acquistare merci in franchigia di dazio. Il Consiglio federale designa le merci.[^13]
2. L’UDSC può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l’approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l’estero.[^14]
3. L’autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza.

#### **Sezione 2:** Basi della riscossione del dazio doganale {#tit_1/chap_2/sec_2}
##### **Art. 18** Base dell’imposizione doganale {#tit_1/chap_2/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--18}
1. La base dell’imposizione doganale è la dichiarazione doganale.
2. La dichiarazione doganale può essere rettificata dall’ufficio doganale.
3. Le merci non dichiarate sono tassate d’ufficio.

##### **Art. 19** Calcolo del dazio {#tit_1/chap_2/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--19}
1. L’importo del dazio è calcolato in base:
a. alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all’ufficio doganale; e
b. alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale.
2. La merce può essere tassata all’aliquota più elevata applicabile al suo genere se:
a. la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare; o
b. la merce non è stata dichiarata.
3. Se merci soggette a aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base al peso complessivo e all’aliquota applicabile alla merce soggetta al dazio più elevato.

##### **Art. 20** Informazioni in materia di tariffa e di origine {#tit_1/chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--20}
1. Su richiesta scritta, l’UDSC rilascia informazioni scritte sulla classificazione tariffale e l’origine preferenziale delle merci.
2. Esso limita la validità delle sue informazioni a sei anni per quanto concerne la classificazione tariffale e a tre anni per quanto riguarda l’origine. L’avente diritto deve provare nella dichiarazione doganale che la merce dichiarata corrisponde esattamente a quella descritta nell’informazione.
3. L’informazione non è vincolante se è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte o incomplete del richiedente.
4. Essa perde il suo carattere vincolante se sono modificate le relative disposizioni.
5. L’UDSC può revocare l’informazione per un motivo grave.

## **Titolo secondo:** Procedura d’imposizione doganale {#tit_2}
### **Capitolo 1:** Sorveglianza del traffico merci {#tit_2/chap_1}
##### **Art. 21** Obbligo di presentazione {#tit_2/chap_1/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--21}
1. Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale più vicino. Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all’arrivo dall’estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.[^15]
2. Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente ufficio doganale, indi esportarle intatte dopo l’espletamento dell’imposizione.
3. Sono soggette all’obbligo di presentazione anche le imprese di trasporto, per le merci da esse trasportate, a meno che tale obbligo non venga soddisfatto dai viaggiatori, per i loro bagagli, o dagli aventi diritto.

##### **Art. 22** Strade doganali, punti d’approdo doganali e aerodromi doganali {#tit_2/chap_1/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--22}
1. Il traffico delle merci attraverso il confine doganale per terra, acqua e aria deve svolgersi su determinate strade (strade doganali), porti e punti d’approdo (punti d’approdo doganali) e aerodromi (aerodromi doganali) designati dall’UDSC.
2. Sono inoltre reputate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale:
a. le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico;
b. le linee elettriche;
c. gli impianti in condotta; o
d. altre vie di trasporto o comunicazione designate come strade doganali dall’UDSC.
3. L’UDSC, tenendo conto di situazioni particolari, può autorizzare il traffico delle merci anche in altri luoghi. Esso ne stabilisce le condizioni e gli oneri.

##### **Art. 23** Vigilanza e controllo doganali {#tit_2/chap_1/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--23}
1. Le merci introdotte nel territorio doganale soggiacciono alla vigilanza e al controllo doganali dal momento dell’introduzione sino all’atto della riesportazione o immissione in libera pratica.
2. La vigilanza doganale comprende ogni provvedimento generale adottato dall’UDSC per garantire l’osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale.
3. Il controllo doganale comprende l’espletamento degli atti specifici previsti dalla presente legge al fine di garantire l’osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale.

##### **Art. 24** Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria {#tit_2/chap_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--24}
1. La persona soggetta all’obbligo di presentazione, o il suo mandatario, deve presentare la merce in dogana e dichiararla sommariamente.
2. La presentazione consiste nel comunicare all’UDSC che le merci si trovano presso l’ufficio doganale o in un altro luogo autorizzato dall’UDSC.
3. Le merci presentate sono poste sotto la custodia dell’UDSC.
4. L’UDSC può prescrivere la forma della presentazione e della dichiarazione sommaria.

##### **Art. 25** Dichiarazione {#tit_2/chap_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--25}
1. Entro il termine fissato dall’UDSC, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l’imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta.
2. Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci.
3. Nell’interesse della vigilanza doganale, l’UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all’ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso.
4. Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente.

##### **Art. 26** Persone soggette all’obbligo di dichiarazione {#tit_2/chap_1/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--26}
Sono soggette all’obbligo di dichiarazione:
a. le persone soggette all’obbligo di presentare la merce in dogana;
b. le persone incaricate di allestire la dichiarazione doganale;
c.[^16] .
d. le persone che modificano l’impiego previsto di una merce.

##### **Art. 27** Destinazione doganale {#tit_2/chap_1/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--27}
Con la destinazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione stabilisce se le merci:
a. sono vincolate a un regime doganale (art. 47–61);
b. sono introdotte in un deposito franco doganale (art. 62–67);
c. sono riesportate fuori del territorio doganale;
d. sono eliminate o distrutte;
e. sono abbandonate a favore della Cassa federale.

##### **Art. 28** Forma della dichiarazione doganale {#tit_2/chap_1/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--28}
1. La dichiarazione doganale è presentata:
a. elettronicamente;
b. per scritto;
c. verbalmente; oppure
d. in un’altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall’UDSC.
2. L’UDSC può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente ordinare che si ricorra all’elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.

##### **Art. 29** Competenze degli uffici doganali, orario e luogo dell’imposizione {#tit_2/chap_1/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--29}
1. L’UDSC stabilisce per i singoli uffici doganali:
a. quali sono le loro competenze;
b. gli orari in cui vengono espletate le operazioni d’imposizione;
c. il luogo in cui si svolge l’imposizione (area ufficiale).
2. Esso tiene conto delle necessità nazionali e regionali e rende note le sue disposizioni in modo appropriato.
3. Gli uffici doganali possono effettuare le operazioni d’imposizione anche fuori dell’area ufficiale, segnatamente al domicilio dello speditore o del destinatario.

##### **Art. 30** Controlli sul territorio doganale {#tit_2/chap_1/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--30}
1. L’UDSC può svolgere sul territorio doganale controlli concernenti l’adempimento dell’obbligo doganale.
2. Le persone che erano soggette all’obbligo di dichiarazione all’atto dell’importazione delle merci devono, a richiesta, fornire la prova che le merci importate sono state sottoposte alla procedura d’imposizione.
3. Il diritto di controllo si estingue un anno dopo l’importazione della merce. Rimane salva l’apertura di un’inchiesta penale.

##### **Art. 31** Controlli domiciliari {#tit_2/chap_1/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--31}
1. L’UDSC può eseguire senza preavviso controlli domiciliari presso persone che sono o erano soggette all’obbligo di dichiarazione o debitrici in una procedura d’imposizione oppure che hanno l’obbligo di tenere una contabilità in virtù della presente legge.
2. Esso può procedere al controllo fisico del genere, della quantità e della natura delle merci, chiedere tutte le informazioni necessarie e esaminare dati, documenti e informazioni che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge.
3. Il diritto[^17]di controllo si estingue cinque anni dopo l’importazione della merce. È fatta salva l’apertura di un’inchiesta penale.

### **Capitolo 2:** Imposizione {#tit_2/chap_2}
##### **Art. 32** Esame sommario {#tit_2/chap_2/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--32}
1. L’ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti.
2. Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettificata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d’intesa con la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
3. Se l’ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto.
4. L’ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l’imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte.

##### **Art. 33** Accettazione della dichiarazione doganale {#tit_2/chap_2/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--33}
1. La dichiarazione doganale accettata dall’ufficio doganale è vincolante per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
2. L’UDSC stabilisce la forma e il momento dell’accettazione.

##### **Art. 34** Rettifica o ritiro della dichiarazione doganale {#tit_2/chap_2/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--34}
1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichiarazione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l’ufficio doganale:
a. non ha constatato l’inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione doganale o nei documenti di scorta; oppure
b. non ha ordinato la visita della merce.
2. Per la merce che non è più sotto la custodia dell’UDSC, il Consiglio federale può prevedere un breve termine per rettificare la dichiarazione doganale accettata.
3. Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell’UDSC, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può presentare all’ufficio doganale una domanda di modifica dell’imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata.
4. L’ufficio doganale accoglie la domanda se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione prova che:
a. la merce è stata erroneamente dichiarata per il regime doganale indicato nella dichiarazione doganale; oppure
b. le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adempite al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e nel frattempo la merce non è stata modificata.

##### **Art. 35** Controllo della dichiarazione doganale accettata {#tit_2/chap_2/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--35}
1. Durante la procedura d’imposizione, l’ufficio doganale può controllare in ogni momento la dichiarazione doganale accettata e i documenti di scorta.
2. Esso può esigere documenti supplementari dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

##### **Art. 36** Visita delle merci e perquisizione personale {#tit_2/chap_2/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--36}
1. L’ufficio doganale può controllare in modo approfondito o saltuario le merci dichiarate per l’imposizione doganale o soggette all’obbligo di dichiarazione.
2. Esso può controllare anche i mezzi e gli impianti di trasporto, il materiale d’imballaggio e gli accessori per il trasporto.
3. Le persone sospettate di portare su di sé merci soggette a tributi, a un divieto oppure all’obbligo del permesso o del controllo possono essere sottoposte a perquisizione personale. La procedura è disciplinata dall’articolo 102.
4. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è tenuta a collaborare nel modo richiesto dall’ufficio doganale.

##### **Art. 37** Norme disciplinanti la visita delle merci {#tit_2/chap_2/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--37}
1. Se solo una parte delle merci dichiarate viene sottoposta alla visita, il risultato di quest’ultima è applicabile a tutte le merci della stessa natura designate nella dichiarazione doganale. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può tuttavia esigere una visita integrale.
2. L’intervento sulla merce deve limitarsi allo stretto necessario ed essere effettuato con la massima diligenza. Se queste condizioni sono rispettate, le diminuzioni di valore e i costi derivanti dalla visita non sono rimborsati.
3. Il risultato della visita è attestato per scritto. Esso costituisce la base per l’imposizione e per eventuali altre procedure.

##### **Art. 38** Decisione d’imposizione {#tit_2/chap_2/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--38}
1. L’ufficio doganale stabilisce i tributi doganali, allestisce la decisione d’imposizione e la notifica alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.
2. Può rendere decisioni di tassazione sotto forma di decisioni individuali automatizzate ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020[^18]sulla protezione dei dati (LPD).[^19]

##### **Art. 39** Imposizione provvisoria {#tit_2/chap_2/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--39}
1. Le merci la cui imposizione definitiva non è opportuna o non è possibile possono essere tassate provvisoriamente.
2. Fanno eccezione le merci per le quali manca il permesso d’importazione o d’esportazione oppure la cui importazione o esportazione è vietata.
3. Le merci possono essere liberate mediante garanzia dei tributi doganali all’aliquota di dazio più elevata applicabile secondo il loro genere.
4. Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non presenta i documenti di scorta necessari entro il termine impartito dall’ufficio doganale e non chiede nessuna modifica della dichiarazione doganale, l’imposizione provvisoria diventa definitiva.

##### **Art. 40** Liberazione e sgombero di merci {#tit_2/chap_2/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--40}
1. L’ufficio doganale libera le merci tassate in base alla decisione d’imposizione o a un altro documento stabilito dall’UDSC.
2. Le merci possono essere sgomberate soltanto se sono stata liberate dall’ufficio doganale.
3. L’UDSC fissa il termine per lo sgombero.

##### **Art. 41** Conservazione di dati e documenti {#tit_2/chap_2/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--41}
1. I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi.
2. Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l’obbligo di conservazione e disciplina i dettagli.

### **Capitolo 3:** Disposizioni procedurali speciali {#tit_2/chap_3}
##### **Art. 42** Semplificazione della procedura d’imposizione doganale {#tit_2/chap_3/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--42}
1. Il Consiglio federale può prevedere semplificazioni nella procedura d’imposizione doganale. Esso può segnatamente:
a. liberare dall’obbligo di presentazione in dogana e della dichiarazione sommaria se non ne risulta compromesso il controllo doganale;
b. prevedere agevolazioni nel traffico turistico;
c. prevedere dichiarazioni collettive periodiche;
d. delegare compiti dell’UDSC a persone che partecipano alla procedura d’imposizione doganale.
2. Al fine di semplificare ulteriormente la procedura d’imposizione doganale o di eseguire prove pilota, l’UDSC può concludere accordi con le persone che partecipano alla procedura d’imposizione doganale, sempre che in tal modo non si pregiudichino le condizioni di concorrenza.
3. Le semplificazioni della procedura d’imposizione doganale sono ammesse unicamente se non compromettono la sicurezza doganale e segnatamente se non riducono l’importo dei tributi doganali.

##### **Art. 42a** Operatori economici autorizzati {#tit_2/chap_3/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--42_a}
1. Su richiesta, l’UDSC concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato (*Authorised Economic Operator* , AEO) se tali persone adempiono le seguenti condizioni:
a. una comprovata osservanza degli obblighi doganali;
b. un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;
c. una comprovata solvibilità finanziaria; e
d. norme di sicurezza adeguate.
2. Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione.
2bis. È legittimato a concludere autonomamente trattati internazionali che concernono esclusivamente il reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.[^20]
3. L’UDSC può effettuare controlli dell’azienda del richiedente e dell’operatore economico autorizzato.

##### **Art. 43** Traffico nella zona di confine {#tit_2/chap_3/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--43}
1. Il traffico nella zona di confine è l’importazione o l’esportazione all’interno della zona di confine di:
a. merci del traffico rurale di confine; e
b. merci del traffico di mercato.
2. La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela).
3. L’UDSC può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari.
4. Il Consiglio federale disciplina la procedura d’imposizione doganale per il traffico nella zona di confine.

##### **Art. 44** Traffico ferroviario, per via d’acqua e aereo {#tit_2/chap_3/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--44}
1. Il Consiglio federale disciplina la procedura d’imposizione doganale applicabile al traffico ferroviario, per via d’acqua e aereo.
2. Le imprese di trasporto devono trasmettere all’UDSC tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale. Su richiesta dell’UDSC, la trasmissione deve avvenire in forma elettronica.

##### **Art. 45** Trasporto in condotte {#tit_2/chap_3/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--45}
1. Le merci trasportate in condotte nel territorio doganale sono reputate in regime di transito sino alla loro riesportazione o assegnazione ad un altro regime doganale.
2. L’obbligo di dichiarazione doganale incombe titolare dell’impianto in condotta.
3. Il titolare deve permettere all’UDSC di consultare tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale.

##### **Art. 46** Energia elettrica {#tit_2/chap_3/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--46}
Il Consiglio federale disciplina la procedura d’imposizione doganale applicabile all’energia elettrica.

### **Capitolo 4:** Regimi doganali {#tit_2/chap_4}
#### **Sezione 1:** Regimi doganali ammessi {#tit_2/chap_4/sec_1}
##### **Art. 47** {#tit_2/chap_4/sec_1/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--47}
1. Le merci destinate ad essere assegnate a un regime doganale devono essere dichiarate per tale regime.
2. I regimi doganali ammessi sono:
a. l’immissione in libera pratica;
b. il transito;
c. il deposito doganale;
d. l’ammissione temporanea;
e. il perfezionamento attivo;
f. il perfezionamento passivo;
g. l’esportazione.
3. Le merci assegnate a un regime doganale possono essere dichiarate in un altro regime.

#### **Sezione 2:** Immissione in libera pratica {#tit_2/chap_4/sec_2}
##### **Art. 48** {#tit_2/chap_4/sec_2/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--48}
1. Le merci estere cui si intende assegnare lo statuto doganale di merci svizzere devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica.
2. Nella procedura d’immissione in libera pratica:
a. sono determinati i tributi doganali all’importazione;
b. si rinuncia eventualmente alla riscossione dei tributi doganali sulle merci svizzere di ritorno;
c. è eventualmente stabilito il diritto alla restituzione o al recupero dei tributi doganali sulle merci svizzere di ritorno;
d. sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

#### **Sezione 3:** Regime di transito {#tit_2/chap_4/sec_3}
##### **Art. 49** {#tit_2/chap_4/sec_3/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--49}
1. Le merci estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di transito.
2. Nel regime di transito:
a. sono determinati i tributi doganali all’importazione con obbligo di pagamento condizionato;
b. è garantita l’identità della merce;
c. è fissato il termine per il regime di transito;
d. sono applicati i disposti federali di natura non doganale.
3. Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci ammesse[^21]in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all’esportazione, il regime d’esportazione viene annullato.
4. Il capoverso 3 non è applicabile se le merci sono state riesportate entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

#### **Sezione 4:** Regime di deposito doganale {#tit_2/chap_4/sec_4}
##### **Art. 50** Definizione {#tit_2/chap_4/sec_4/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--50}
1. Il deposito doganale è un luogo del territorio doganale autorizzato dall’UDSC e posto sotto vigilanza doganale, nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite dall’UDSC.
2. Il deposito doganale può essere un deposito aperto o un deposito di merci di gran consumo.

##### **Art. 51** Procedura {#tit_2/chap_4/sec_4/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--51}
1. Le merci non immesse in libera pratica ma destinate a essere immagazzinate in un deposito doganale devono essere dichiarate nel regime di deposito doganale.
2. Nel regime di deposito doganale:
a. per il deposito doganale aperto si rinuncia a stabilire e garantire i tributi doganali all’importazione e ad applicare provvedimenti di politica commerciale;
b. per il deposito delle merci di gran consumo sono stabiliti tributi doganali all’importazione con obbligo di pagamento condizionato e si applicano provvedimenti di politica commerciale;
c. è garantita l’identità delle merci;
d. è controllata saltuariamente l’osservanza delle condizioni e degli oneri stabiliti nell’autorizzazione;
e. sono concretati nella decisione d’imposizione gli oneri stabiliti nell’autorizzazione;
f. sono applicati i disposti federali di natura non doganale.
3. Se il regime di deposito doganale non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’importazione diventano esigibili; questo non vale se le merci sono state poste sotto un altro regime doganale entro il termine eventualmente fissato e la loro identità è comprovata. Per i depositi di merci di gran consumo, la domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di giacenza delle merci nel deposito.

##### **Art. 52** Depositario e depositante {#tit_2/chap_4/sec_4/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--52}
1. Il depositario è la persona che gestisce il deposito doganale.
2. Il depositante è:
a. la persona che deposita merci in un deposito doganale ed è vincolata alla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale; oppure
b. la persona cui sono stati trasferiti i diritti e obblighi della persona di cui alla lettera a.
3. Il depositante deve provvedere all’adempimento degli obblighi risultanti dall’assegnazione delle merci al regime di deposito doganale.

##### **Art. 53** Depositi doganali aperti {#tit_2/chap_4/sec_4/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--53}
1. I depositi doganali aperti sono depositi doganali nei quali i depositari possono immagazzinare merci proprie o merci di terzi non immesse in libera pratica.
2. Le merci tassate all’esportazione possono essere immagazzinate in un deposito doganale aperto se, dopo esserne uscite, sono esportate. Il Consiglio federale può prevedere l’immagazzinamento di merci che non vengono esportate.
3. Nei depositi doganali aperti le merci possono essere immagazzinate senza limitazione di tempo. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale le merci tassate all’esportazione devono essere esportate.
4. Le merci destinate a essere immagazzinate sono dichiarate dal depositario o dal suo mandatario presso l’ufficio doganale di controllo menzionato nell’autorizzazione.
5. Il depositario è responsabile di:
a. assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito;
b. far rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento delle merci; e
c. far adempire gli oneri connessi all’autorizzazione.
6. L’UDSC può esigere che il depositario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui al capoverso 5.

##### **Art. 54** Autorizzazione per i depositi doganali aperti {#tit_2/chap_4/sec_4/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--54}
1. Per gestire un deposito doganale aperto è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC.
2. L’UDSC rilascia l’autorizzazione se:
a. il richiedente risiede in Svizzera e offre garanzia per una gestione regolare del deposito doganale aperto; e
b. la vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l’UDSC.
3. L’autorizzazione può:
a. essere vincolata ad oneri ed escludere l’immagazzinamento di determinate merci a rischio; o
b. prescrivere che determinate merci a rischio siano depositate in locali particolari.

##### **Art. 55** Depositi per merci di gran consumo {#tit_2/chap_4/sec_4/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--55}
1. In depositi per merci di gran consumo possono essere immagazzinate solo le merci ammesse dall’UDSC.
2. Le merci possono essere immagazzinate per due anni al massimo. Su richiesta, in casi giustificati questo termine può essere prorogato a cinque anni al massimo.
3. L’immagazzinamento di merci di gran consumo dev’essere notificato al competente ufficio doganale.

##### **Art. 56** Merci depositate; inventari e lavorazione {#tit_2/chap_4/sec_4/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--56}
1. Il depositario o il depositante deve tenere un inventario di tutte le merci depositate. L’UDSC disciplina la forma dell’inventario.
2. Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito doganale aperto possono essere sottoposte a lavorazione.

##### **Art. 57** Uscita dal deposito {#tit_2/chap_4/sec_4/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--57}
1. Dai depositi doganali aperti le merci escono quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate.
2. Dai depositi per merci di gran consumo le merci escono quando è loro assegnato un altro regime doganale. In caso di immissione in libera pratica devono essere riscossi i tributi doganali all’importazione.

#### **Sezione 5:** Regime di ammissione temporanea {#tit_2/chap_4/sec_5}
##### **Art. 58** {#tit_2/chap_4/sec_5/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--58}
1. Le merci che sono state introdotte temporaneamente nel territorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea.
2. Nel regime di ammissione temporanea:
a. sono determinati i tributi doganali all’importazione o eventuali tributi all’esportazione con obbligo di pagamento condizionato;
b. è garantita l’identità delle merci;
c. è stabilita la durata dell’ammissione temporanea;
d. sono applicati i disposti federali di natura non doganale.
3. Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’importazione o all’esportazione diventano esigibili; questo non si applica se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

#### **Sezione 6:** Regime del perfezionamento attivo {#tit_2/chap_4/sec_6}
##### **Art. 59** {#tit_2/chap_4/sec_6/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--59}
1. Le merci introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte al perfezionamento attivo devono essere dichiarate come sottoposte a tale regime.
2. Per introdurre merci nel territorio doganale al fine di sottoporle al perfezionamento attivo è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC. L’autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo.
3. Nel regime del perfezionamento attivo:
a. sono determinati i tributi doganali all’importazione nel regime di restituzione con diritto alla restituzione o nel regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato;
b. si controlla in modo saltuario l’osservanza degli oneri stabiliti dall’autorizzazione;
c. si concretano nella decisione d’imposizione gli oneri stabiliti dall’autorizzazione;
d. si applicano i disposti federali di natura non doganale.
4. Se il regime del perfezionamento attivo non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’importazione diventano esigibili; ciò non si applica se è comprovato che le merci perfezionate sono state riesportate. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato.

#### **Sezione 7:** Regime del perfezionamento passivo {#tit_2/chap_4/sec_7}
##### **Art. 60** {#tit_2/chap_4/sec_7/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--60}
1. Le merci introdotte nel territorio doganale estero per essere sottoposte al perfezionamento passivo devono essere dichiarate come sottoposte a tale regime.
2. Per introdurre merci nel territorio doganale estero al fine di sottoporle al perfezionamento passivo è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC. L’autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo.
3. Nel regime del perfezionamento passivo:
a. sono determinati i tributi doganali all’esportazione nel regime di restituzione con diritto alla restituzione o nel regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato;
b. si rinuncia a riscuotere integralmente o parzialmente i tributi doganali alla reimportazione delle merci;
c. si controlla in modo saltuario l’osservanza degli oneri stabiliti dall’autorizzazione;
d. si concretano nella decisione d’imposizione gli oneri stabiliti dall’autorizzazione;
e. si applicano i disposti federali di natura non doganale.
4. Se il regime del perfezionamento passivo non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’esportazione diventano esigibili e il diritto alla reimportazione delle merci in esenzione parziale o totale dei tributi doganali decade; ciò non si applica se è comprovato che le merci perfezionate sono state reimportate nel territorio doganale entro il termine fissato. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

#### **Sezione 8:** Regime d’esportazione {#tit_2/chap_4/sec_8}
##### **Art. 61** {#tit_2/chap_4/sec_8/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--61}
1. Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d’esportazione.[^22]
2. Nel regime d’esportazione:
a. sono determinati eventuali tributi doganali all’esportazione;
b. è stabilito il diritto alla restituzione per le merci estere di ritorno;
c. la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dichiara che l’esportazione delle merci non è oggetto di divieti o restrizioni;
d. sono applicati i disposti federali di natura non doganale.
3. Il regime d’esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito.[^23]
4. Il regime d’esportazione non concluso regolarmente può essere annullato.

### **Capitolo 5:** Depositi franchi doganali {#tit_2/chap_5}
##### **Art. 62** Definizione e scopo {#tit_2/chap_5/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--62}
1. I depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati:
a. che sono sottoposti alla vigilanza doganale;
b. che sono separati dal resto del territorio doganale; e
c. nei quali possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica.
2. Nei depositi franchi doganali possono essere immagazzinate merci destinate all’esportazione se, dopo che ne sono uscite, sono esportate. Il Consiglio federale può prevedere l’immagazzinamento di merci che non vengono esportate.
3. Le merci immagazzinate non soggiacciono né ai tributi doganali all’importazione né a provvedimenti di politica commerciale.

##### **Art. 63** Depositario e depositante {#tit_2/chap_5/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--63}
1. Il depositario è la persona che gestisce il deposito franco doganale.
2. Il depositante è:
a. la persona che immagazzina merci in un deposito franco doganale ed è vincolata alla dichiarazione di immissione di merci nel deposito franco doganale; oppure
b. la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e obblighi della persona di cui alla lettera a.
3. Il depositante deve provvedere all’adempimento degli obblighi risultanti dall’immissione di merci nel deposito franco doganale.

##### **Art. 64** Autorizzazione {#tit_2/chap_5/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--64}
1. Per gestire un deposito franco doganale è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC.
2. L’UDSC rilascia l’autorizzazione se:
a. il richiedente risiede in Svizzera e offre garanzia per una gestione regolare del deposito franco doganale;
b. la vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l’UDSC; e
c. vi è garanzia che il deposito franco doganale è per principio aperto a tutti alle medesime condizioni.
3. L’autorizzazione può:
a. essere vincolata ad oneri ed escludere l’immagazzinamento di determinate merci a rischio; o
b. prescrivere che determinate merci a rischio siano depositate in locali particolari.

##### **Art. 65** Immissione in deposito, durata di giacenza e lavorazione delle merci {#tit_2/chap_5/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--65}
1. Le merci che saranno immagazzinate in un deposito franco doganale devono essere dichiarate a tal fine all’ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale.
2. Nei depositi franchi doganali le merci possono essere immagazzinate per una durata illimitata. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale le merci tassate all’esportazione devono essere esportate.
3. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le merci depositate possono essere sottoposte a lavorazione.

##### **Art. 66** Vigilanza e inventario {#tit_2/chap_5/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--66}
1. Il depositario deve tenere un inventario di tutte le merci sensibili depositate. L’UDSC stabilisce la forma dell’inventario.
2. L’autorizzazione di gestire un deposito franco doganale può prevedere che l’obbligo di tenere un inventario spetti al depositante.
3. Il depositario è responsabile di:
a. assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante le loro giacenza nel deposito;
b. far rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento delle merci; e
c. far adempire gli oneri connessi all’autorizzazione.
4. L’UDSC può esigere che il depositario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui al capoverso 3.

##### **Art. 67** Uscita dal deposito {#tit_2/chap_5/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--67}
Le merci escono dal deposito quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate.

## **Titolo terzo:** Riscossione dei tributi doganali {#tit_3}
### **Capitolo 1:** Obbligazione doganale {#tit_3/chap_1}
##### **Art. 68** Definizione {#tit_3/chap_1/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--68}
L’obbligazione doganale è l’impegno di pagare i tributi doganali stabiliti dall’UDSC.

##### **Art. 69** Inizio dell’obbligazione doganale {#tit_3/chap_1/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--69}
L’obbligazione doganale sorge:
a. nel momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale;
b. se l’ufficio doganale ha accettato la dichiarazione doganale prima dell’introduzione delle merci, nel momento in cui le stesse vengono condotte oltre il confine doganale;
c. se la dichiarazione doganale è stata omessa, nel momento in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale, utilizzate o consegnate per altri scopi (art. 14 cpv. 4), consegnate fuori del periodo stabilito (art. 15) oppure, se tali momenti non possono essere determinati, quando si accerta l’omissione; oppure
d. se la dichiarazione doganale è stata omessa all’atto dell’uscita da un deposito franco doganale, nel momento in cui le merci ne escono o, se tale momento non può essere determinato, quando si accerta l’omissione.

##### **Art. 70** Debitore doganale {#tit_3/chap_1/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--70}
1. Il debitore doganale deve corrispondere l’importo dell’obbligazione doganale o, se l’UDSC lo esige, garantirlo.
2. È debitore doganale:
a. chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale;
b. chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla;
c. la persona per conto della quale la merce è importata o esportata;
d.[^24] .
3. I debitori doganali rispondono solidalmente dell’obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni[^25].
4. Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l’obbligazione doganale:
a. è pagata mediante il conto dell’importatore nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’UDSC (PCD); o
b. risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 1974[^26]sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell’infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l’importo della responsabilità solidale può essere diminuito.
4bis. Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l’impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché:
a. non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o
b. la merce è stata imposta a torto all’aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un’aliquota preferenziale o un’agevolazione doganale.[^27]
5. L’obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell’obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi.
6. Chi assume un’impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell’assunzione, il precedente debitore dell’imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell’assunzione.

##### **Art. 71** Rinuncia alla riscossione dei tributi doganali {#tit_3/chap_1/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--71}
L’UDSC può rinunciare a riscuotere i tributi doganali se il dispendio amministrativo supera chiaramente il ricavo previsto.

##### **Art. 72** Esigibilità ed esecutività {#tit_3/chap_1/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--72}
1. L’obbligazione doganale è esigibile dal momento in cui sorge.
2. Le decisioni relative all’obbligazione doganale sono immediatamente esecutive; un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

##### **Art. 73** Modalità di pagamento {#tit_3/chap_1/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--73}
1. L’obbligazione doganale deve essere pagata in una valuta ufficiale e, salvo disposizione contraria, in contanti.
2. Il DFF disciplina le modalità di pagamento e le condizioni per le agevolazioni di pagamento. Esso può prevedere termini di pagamento.
3. L’UDSC può obbligare i debitori doganali che si avvalgono regolarmente del traffico dei pagamenti a corrispondere l’obbligazione doganale altrimenti che in contanti.

##### **Art. 74** Interessi {#tit_3/chap_1/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--74}
1. Se l’obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall’esigibilità è riscosso un interesse di mora.
2. L’interesse di mora non è dovuto:
a. nei casi particolari previsti dal Consiglio federale;
b. fintanto che l’obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti.
3. A contare dal momento del pagamento, l’UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.
4. Il DFF stabilisce i saggi d’interesse.

##### **Art. 75** Prescrizione {#tit_3/chap_1/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--75}
1. L’obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorta.
2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esecuzione o di rettifica da parte dell’autorità competente. È sospesa finché il debitore doganale non può essere escusso in Svizzera oppure finché l’obbligazione doganale è oggetto di una procedura di impugnazione.
3. L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doganali.
4. L’obbligazione doganale decade in ogni caso 15 anni dopo la fine dell’anno civile in cui è sorta. Restano salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA[^28].

### **Capitolo 2:** Garanzia dei crediti doganali {#tit_3/chap_2}
#### **Sezione 1:** Principio {#tit_3/chap_2/sec_1}
##### **Art. 76** {#tit_3/chap_2/sec_1/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--76}
1. Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l’UDSC accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale.
2. Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l’UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale.
3. Il pagamento può risultare compromesso in particolare se il debitore doganale:
a. è in mora con il pagamento; oppure
b. non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.
4. Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.

#### **Sezione 2:** Fideiussione doganale {#tit_3/chap_2/sec_2}
##### **Art. 77** Contenuto e forma {#tit_3/chap_2/sec_2/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--77}
1. Con la fideiussione doganale solidale possono essere garantiti:
a. un determinato credito doganale (garanzia singola); oppure
b. tutti i crediti doganali nei confronti del debitore doganale (garanzia generale).
2. La fideiussione dev’essere compilata su modulo ufficiale; deve esservi indicato in particolare l’importo massimo garantito.

##### **Art. 78** Diritti e doveri del fideiussore {#tit_3/chap_2/sec_2/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--78}
1. Se il fideiussore paga il credito doganale, l’UDSC gli rilascia a richiesta un’attestazione che gli permette di esercitare il diritto di regresso contro il debitore doganale e di chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione.
2. Le merci che sono all’origine del credito doganale garantito e che sono sottoposte alla custodia dell’UDSC sono consegnate al fideiussore contro pagamento del credito.
3. Riguardo al credito doganale, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle del debitore doganale. I titoli esecutivi nei confronti di quest’ultimo hanno effetto anche contro il fideiussore.

##### **Art. 79** Estinzione della fideiussione {#tit_3/chap_2/sec_2/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--79}
1. La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale.
2. La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costituzione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell’UDSC.
3. L’UDSC può annullare in qualsiasi momento la fideiussione.

##### **Art. 80** Diritto applicabile {#tit_3/chap_2/sec_2/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--80}
1. Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge.
2. Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni[^29].

#### **Sezione 3:** Ordine di prestare garanzia e diritto di pegno doganale {#tit_3/chap_2/sec_3}
##### **Art. 81** Ordine di prestare garanzia {#tit_3/chap_2/sec_3/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--81}
1. Nell’ordine di prestare garanzia devono essere menzionati il motivo legale della garanzia, l’importo da garantire e l’ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.
2. Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.
3. L’ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza giudiziaria a tenore dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889[^30]sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). Esso è reputato decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

##### **Art. 82** Contenuto del diritto di pegno doganale {#tit_3/chap_2/sec_3/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--82}
1. La Confederazione ha un diritto di pegno legale (diritto di pegno doganale):
a. sulle merci per le quali devono essere versati tributi doganali; e
b. sulle merci o sulle cose che sono servite a commettere una violazione di disposti federali doganali o non doganali alla cui esecuzione l’UDSC coopera.
2. Se il pegno doganale non copre tutti i crediti garantiti, il debitore doganale può precisare quali debiti intende estinguere con il provento della realizzazione. Se il debitore doganale non si decide entro il termine stabilito, il pegno doganale risponde nella graduatoria stabilita dal Consiglio federale.
3. Il diritto di pegno doganale sorge contemporaneamente al credito doganale che deve garantire e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

##### **Art. 83** Sequestro {#tit_3/chap_2/sec_3/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--83}
1. L’UDSC fa valere il diritto di pegno doganale mediante sequestro.
2. Si procede al sequestro prendendo possesso delle merci o delle cose oppure diffidando il detentore a non disporne.
3. Se accerta la presenza di merci che si presume siano state introdotte illecitamente nel territorio doganale, l’UDSC le sequestra a titolo di pegno doganale. Se il valore della merce lo giustifica, l’UDSC cerca di rintracciare l’avente diritto.

##### **Art. 84** Liberazione {#tit_3/chap_2/sec_3/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--84}
1. Le merci o le cose sequestrate possono essere liberate all’avente diritto contro prestazione di garanzie.
2. Senza garanzia, le merci o le cose sequestrate sono liberate se il proprietario:
a. non è personalmente responsabile del credito doganale garantito; e
b. prova che le merci o le cose sono state utilizzate senza sua colpa per commettere un’infrazione o che egli ne ha acquisito la proprietà o il diritto di acquisirla prima del sequestro ignorando che non era stato adempito l’obbligo doganale.

### **Capitolo 3:** Riscossione posticipata e condono di tributi doganali {#tit_3/chap_3}
##### **Art. 85** Riscossione posticipata di tributi doganali {#tit_3/chap_3/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--85}
Se per errore l’UDSC non ha stabilito un tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, esso può riscuotere posticipatamente l’importo dovuto, purché ne comunichi l’intenzione entro un anno dalla decisione d’imposizione[^31].

##### **Art. 86** Condono di tributi doganali {#tit_3/chap_3/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--86}
1. A richiesta, l’UDSC rinuncia alla riscossione di tributi doganali o li restituisce completamente o in parte se:
a. merci poste sotto la sua custodia oppure ammesse in regime di transito, di deposito doganale, di perfezionamento attivo o passivo oppure d’ammissione temporanea sono distrutte totalmente o parzialmente per caso fortuito o per forza maggiore oppure con il consenso dell’autorità;
b. merci ammesse in libera pratica sono distrutte totalmente o parzialmente oppure riesportate per decisione dell’autorità;
c. per effetto di circostanze particolari, una riscossione posticipata dovesse gravare in modo sproporzionato il debitore doganale;
d. in altri casi, se per motivi straordinari non concernenti la determinazione dei tributi doganali, il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo.
2. A richiesta, esso rinuncia interamente o parzialmente a far valere l’obbligo di pagamento secondo l’articolo 12 DPA[^32]oppure restituisce interamente o parzialmente la somma già versata se:
a. il richiedente non è colpevole; e
b. l’obbligo di pagamento o la non restituzione:
        1. dovesse gravare in modo sproporzionato sul richiedente date le circostanze particolari, o
        2. fosse considerato chiaramente inaccettabile.[^33]
3. Le domande devono essere presentate come segue:
a. domande ai sensi del capoverso 1: all’ufficio che ha effettuato l’imposizione, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione d’imposizione; per le imposizioni con obbligo di pagamento condizionato il termine è di un anno a contare dalla conclusione del regime doganale scelto;
b. domande ai sensi del capoverso 2: alla Direzione generale delle dogane, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione.[^34]

### **Capitolo 4:** Esecuzione di crediti doganali {#tit_3/chap_4}
##### **Art. 87** Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli {#tit_3/chap_4/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--87}
1. Un pegno doganale può essere realizzato se:
a. il credito doganale così garantito è diventato esigibile; e
b. il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.
2. L’UDSC può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci o cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa.
3. Il pegno è di norma realizzato mediante incanto pubblico. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto.
4. L’UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:
a. il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o
b. il valore del pegno ammonti al massimo a 5000 franchi e il proprietario sia sconosciuto.[^35]
5. Il Consiglio federale stabilisce:
a. le ulteriori condizioni alle quali l’UDSC può realizzare il pegno a trattative private;
b. i casi nei quali l’UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno.[^36]
6. L’UDSC può vendere in borsa i titoli depositati.[^37]

##### **Art. 88** Esecuzione per debiti {#tit_3/chap_4/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--88}
1. Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l’articolo 42 LEF[^38]se:
a. un credito doganale esigibile non è garantito da un pegno doganale realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e
b. il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.
2. Se nei confronti del debitore doganale è stato dichiarato il fallimento, l’UDSC può far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno doganale. Non è applicabile l’articolo 198 LEF.
3. Le decisioni passate in giudicato dell’UDSC sono parificate alle sentenze giudiziarie a tenore dell’articolo 80 LEF.
4. La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell’UDSC passata in giudicato.

### **Capitolo 5:** Tasse {#tit_3/chap_5}
##### **Art. 89** {#tit_3/chap_5/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--89}
1. L’UDSC può riscuotere tasse per:
a. decisioni che emana in esecuzione della legislazione doganale;
b. servizi che fornisce, segnatamente mettendo a disposizione la propria infrastruttura nonché i propri impianti e installazioni.
2. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di tasse per altre attività ufficiali che l’UDSC intraprende ai sensi della legislazione doganale.
3. Esso disciplina nei dettagli l’ammontare delle tasse.
4. Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione delle tasse si applicano per analogia gli articoli 68–88.

## **Titolo quarto:** Tributi risultanti da leggi federali di natura non doganale {#tit_4}
##### **Art. 90** {#tit_4/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--90}
1. L’imposizione, la riscossione, la restituzione e la prescrizione di tributi, nonché la domanda di restituzione di importi risultanti da leggi federali di natura non doganale sono disciplinate dalla presente legge, sempre che l’esecuzione di tali leggi spetti all’UDSC ed esse non escludano l’applicazione della presente legge.
2. La disposizione sul condono di tributi doganali (art. 86) è applicabile ai tributi ai sensi di una legge federale di natura non doganale solo se tale legge lo prevede.

## **Titolo quinto:** Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini {#tit_5}
### **Capitolo 1:** Organizzazione e personale {#tit_5/chap_1}
##### **Art. 91** UDSC {#tit_5/chap_1/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--91}
1. L’UDSC è costituita dalla Direzione generale delle dogane, dalle direzioni di circondario e dagli uffici doganali.
2. Il Corpo delle guardie di confine è una formazione armata e in uniforme.

##### **Art. 91a** Giuramento {#tit_5/chap_1/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--91_a}
1. L’UDSC designa le persone che possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia e a cui sono conferite le facoltà di cui agli articoli 101–105.
2. Le persone designate secondo il capoverso 1 giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.
3. Il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge del 24 marzo 2000[^39]sul personale federale.

##### **Art. 92** Impieghi all’estero {#tit_5/chap_1/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--92}
1. L’UDSC può partecipare a missioni all’estero nell’ambito di provvedimenti internazionali.
2. Per il personale dell’UDSC la partecipazione a tali missioni è volontaria.
3. Nell’ambito di provvedimenti internazionali, l’UDSC può mettere a disposizione di Stati esteri e dell’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il materiale di sorveglianza delle frontiere.[^40]
4. Esso può impiegare agenti di collegamento all’estero e assegnare loro i seguenti compiti:
a. raccolta di informazioni strategiche, tattiche e operative di cui esso necessita per l’adempimento dei propri compiti previsti dalla legge;
b. scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d’accoglienza e presso organizzazioni internazionali nonché tra le autorità svizzere;
c. promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.[^41]
5. L’UDSC, d’intesa con l’Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti delegati dall’UDSC, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell’UDSC per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di elaborare i dati, purché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti.[^42]
6. Il Consiglio federale è autorizzato a:
a. concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l’impiego di personale dell’UDSC in seno all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen;
b. concordare con le autorità estere competenti l’impiego di agenti di collegamento dell’UDSC;
c. disciplinare l’estensione dei compiti previsti al capoverso 4.[^43]

##### **Art. 92a** Competenza per gli impieghi in Svizzera {#tit_5/chap_1/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--92_a}
1. Il Consiglio federale è competente per l’approvazione degli impieghi non armati alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera di esperti esteri in materia di protezione delle frontiere, della durata massima di sei mesi, convenuti annualmente con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
2. L’Assemblea federale è competente per l’approvazione degli impieghi di durata superiore a sei mesi o armati. In casi urgenti il Consiglio federale può chiedere a posteriori l’approvazione dell’Assemblea federale. Consulta previamente le Commissioni della politica estera e quelle della politica di sicurezza delle due Camere e i Cantoni interessati.

##### **Art. 93** Cassa di previdenza del personale doganale {#tit_5/chap_1/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--93}
1. L’UDSC gestisce una cassa di previdenza per il suo personale.
2. Il Consiglio federale disciplina lo scopo, l’organizzazione, il finanziamento e la gestione della cassa di previdenza.

### **Capitolo 2:** Compiti {#tit_5/chap_2}
##### **Art. 94** Compiti di natura doganale {#tit_5/chap_2/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--94}
L’UDSC esegue la legislazione doganale e i trattati internazionali la cui esecuzione rientra nelle sue competenze.

##### **Art. 95** Compiti di natura non doganale {#tit_5/chap_2/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--95}
1. L’UDSC collabora all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale, per quanto questi disposti lo prevedano.
1bis. Nell’ambito dei propri compiti, esso sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo.[^44]
2. Se i tributi sono a destinazione vincolata, l’UDSC deduce dal provento lordo le proprie spese di riscossione.

##### **Art. 96** Compiti di sicurezza {#tit_5/chap_2/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--96}
1. Nel quadro dei propri compiti di natura doganale e non doganale, nell’area di confine l’UDSC svolge anche compiti di sicurezza per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. Queste attività sono coordinate con quelle della polizia federale e cantonale.[^45]
2. Sono salvaguardate le competenze delle autorità penali nonché della polizia federale e cantonale. Rimane salvo l’articolo 97.

##### **Art. 97** Assunzione di compiti di polizia cantonale {#tit_5/chap_2/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--97}
1. Il DFF può concludere con un Cantone, su richiesta di quest’ultimo, un accordo sulla base del quale l’UDSC è autorizzato ad adempiere compiti di polizia che sono in relazione con l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni.
2. Gli accordi disciplinano in particolare l’area d’impiego, la portata dei compiti e l’assunzione dei costi.

##### **Art. 98** Delega di compiti da parte del Consiglio federale {#tit_5/chap_2/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--98}
Il Consiglio federale può delegare all’UDSC l’esecuzione di compiti urgenti della Confederazione nell’ambito del traffico transfrontaliero.

##### **Art. 99** Assegnazione di obiettivi {#tit_5/chap_2/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--99}
Il DFF può assegnare periodicamente all’UDSC obiettivi per l’adempimento dei suoi compiti.

### **Capitolo 3:** Competenze {#tit_5/chap_3}
##### **Art. 100** Competenze generali {#tit_5/chap_3/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--100}
1. Per l’adempimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare per garantire il traffico regolare di merci e persone attraverso il confine doganale e per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione, l’UDSC è abilitato segnatamente a:
a. controllare il traffico delle persone, in particolare:
        1. la loro identità,
        2. il loro diritto di varcare il confine,
        3. il loro diritto di soggiornare in Svizzera;
b. accertare l’identità delle persone;
c. controllare il traffico delle merci;
d. ricercare persone e cose nell’area di confine;
e. controllare l’area di confine.
1bis. Sempreché la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge del 20 marzo 2008[^46]sulla coercizione.[^47]
2. .[^48]

##### **Art. 101** Intercettazione e tastamento {#tit_5/chap_3/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--101}
1. L’UDSC può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all’adempimento di un compito che incombe all’UDSC[^49].
2. Una persona può essere tastata se:
a. vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure
b. sono adempite le condizioni per il fermo.

##### **Art. 102** Perquisizione e visita personale {#tit_5/chap_3/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--102}
1. L’UDSC può far perquisire o sottoporre alla visita personale una persona se:
a. sospetta che tale persona costituisca un rischio o porti su di sé oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure
b. sono adempite le condizioni per il fermo.
2. La perquisizione personale dev’essere effettuata da una persona dello stesso sesso; sono ammesse eccezioni solo se la perquisizione non può essere differita.
3. La visita personale può essere eseguita soltanto da un medico.

##### **Art. 103** Accertamento dell’identità di una persona {#tit_5/chap_3/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--103}
1. L’UDCS può accertare l’identità di una persona fotografandola o rilevandone dati genetici o biometrici se:[^50]
a. tale persona è sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di commettere gravi infrazioni; o
b. un altro disposto prevede l’accertamento dell’identità di persone.
2. Il Consiglio federale determina i dati genetici e biometrici che possono essere rilevati.[^51]

##### **Art. 104** Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca {#tit_5/chap_3/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--104}
1. L’UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente:
a. saranno utilizzati come mezzi di prova; o
b. devono essere confiscati.
2. Esso consegna immediatamente all’autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.
3. Se l’autorità competente non ordina il sequestro, l’UDSC restituisce all’avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l’avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l’articolo 92 DPA[^52].
4. L’UDSC può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale[^53]. La procedura è retta dall’articolo 66 DPA.

##### **Art. 105** Scorta al posto e fermo {#tit_5/chap_3/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--105}
1. L’UDSC può scortare al posto a fini di controllo una persona sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di commettere gravi infrazioni. Esso può sporgere denuncia all’autorità competente.
2. In caso di pericolo nel ritardo o di resistenza, l’UDSC può mettere in stato di fermo la persona scortata al posto secondo l’articolo 19 DPA[^54].
3. Esso consegna immediatamente la persona fermata all’autorità competente.

##### **Art. 106** Porto e uso dell’arma {#tit_5/chap_3/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--106}
1. Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 1997[^55]sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l’adempimento del suo mandato:
a. in caso di legittima difesa;
b. in stato di necessità; o
c. quale ultimo mezzo per l’adempimento del suo mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
2. Il Consiglio federale disciplina:
a. in quale misura il rimanente personale dell’UDSC è autorizzato a portare e utilizzare armi o altri mezzi di autodifesa e coattivi;
b. l’uso dell’arma e degli altri mezzi di autodifesa e coattivi.

##### **Art. 107** Perquisizione di fondi, recinti e costruzioni {#tit_5/chap_3/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--107}
1. A fini di controllo, il personale dell’UDSC è autorizzato a perquisire fondi nell’area di confine.
2. A fini di controllo è pure autorizzato a perquisire recinti e costruzioni situati sulla riva di acque confinarie, eccettuate le abitazioni.
3. Alla perquisizione di abitazioni e altri locali come pure di immobili cintati e attigui a una casa o di costruzioni si applicano le condizioni di cui all’articolo 48 DPA[^56].

##### **Art. 108** Impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza {#tit_5/chap_3/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--108}
1. L’UDSC può impiegare telecamere e videoregistratori automatici nonché altri apparecchi di sorveglianza:
a. al fine di accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine o i pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero;
b. in particolare per la ricerca nonché per la sorveglianza di depositi franchi doganali e di locali in cui si trovano valori o persone scortate al posto o fermate.
2. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

##### **Art. 109** Allestimento professionale di dichiarazioni doganali {#tit_5/chap_3/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--109}
1. Chiunque allestisce professionalmente dichiarazioni doganali deve essere idoneo a tale attività.
2. L’UDSC può vietare a tempo determinato o indeterminato a persone che non sono idonee o hanno violato la legislazione doganale di allestire dichiarazioni doganali a titolo professionale e di esercitare altre attività nell’ambito della procedura d’imposizione doganale.

## **Titolo sesto:** Protezione dei dati e assistenza amministrativa {#tit_6}
### **Capitolo 1:** Protezione dei dati {#tit_6/chap_1}
##### **Art. 110** Sistemi d’informazione dell’UDSC {#tit_6/chap_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--110}
1. L’UDSC può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, per:
a. determinare e riscuotere tributi;
b. allestire analisi dei rischi;
c. perseguire e giudicare reati;
d. sbrigare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
e. allestire statistiche;
f. svolgere e analizzare attività di polizia nell’ambito dei controlli delle persone;
g. svolgere e analizzare l’esecuzione dei disposti federali di natura non doganale;
h. svolgere e analizzare attività nell’ambito della lotta alla criminalità.[^57]
2. A tal fine può gestire sistemi d’informazione. Per adempiere i compiti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e–h è inoltre autorizzato a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della LPD[^58].[^59]
2bis. I sistemi d’informazione con dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, sono disciplinati negli articoli 110*a* –110*f* .[^60]
3. Il Consiglio federale disciplina:[^61]
a. l’organizzazione e la gestione dei sistemi d’informazione;
b. i cataloghi dei dati da registrare;
c.[^62] la ripresa in un sistema d’informazione dell’UDSC di dati provenienti da altri sistemi d’informazione della Confederazione nel quadro dell’articolo 111 capoverso 1;
d. il diritto di elaborazione dei dati;
d^bis^.[^63] l’acquisizione e la comunicazione dei dati nel quadro degli articoli 112 e 113;
e. la durata di conservazione dei dati;
f. l’archiviazione e la distruzione dei dati.

##### **Art. 110a** Sistema d’informazione in materia penale {#tit_6/chap_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--110_a}
1. L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per il perseguimento e il giudizio di casi penali nonché per il trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria.
2. Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, del DPA[^64]e della legge federale del 20 marzo 1981[^65]sull’assistenza internazionale in materia penale, in particolare per:
a. l’accertamento e il perseguimento di reati;
b. la concessione dell’assistenza giudiziaria e amministrativa nazionale e internazionale;
c. l’esecuzione delle pene e delle misure nonché per le prestazioni e la restituzione dei tributi;
d. l’organizzazione mirata della vigilanza e dei controlli doganali;
e. la ricapitolazione, la visualizzazione e l’analisi statistica delle informazioni in relazione con la vigilanza, il controllo doganale, i procedimenti penali e le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.
3. Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;
b.[^66] indicazioni concernenti l’appartenenza religiosa, sempre che ciò sia eccezionalmente necessario per il perseguimento penale;
c. indicazioni su sospetti di infrazione;
d. indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova sequestrati;
e. indicazioni sullo svolgimento di procedimenti penali e di procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa;
f. indicazioni sulla riscossione e sull’assicurazione di tributi, multe e pene.

##### **Art. 110b** Sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali {#tit_6/chap_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--110_b}
1. L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali.
2. Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per:
a. la gestione centralizzata dei risultati dei controlli doganali;
b. l’acquisizione dei dati necessari all’analisi dei rischi;
c. l’acquisizione dei dati necessari per i rapporti sull’adempimento dei compiti dell’UDSC.
3. Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a. indicazioni necessarie per identificare e contattare una persona;
b. indicazioni sui risultati dei controlli doganali;
c. indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
d. informazioni circa un eventuale procedimento penale avviato sulla scorta del controllo doganale.

##### **Art. 110c** Sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi {#tit_6/chap_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--110_c}
1. Il Centro di situazione e analisi dell’UDSC gestisce un sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi.
2. Il sistema d’informazione serve all’esecuzione della presente legge, in particolare per:
a. la sorveglianza del traffico delle persone e delle merci;
b. l’organizzazione mirata dei controlli doganali;
c. l’analisi delle informazioni risultanti dalla vigilanza doganale, dal controllo doganale e dai regimi doganali.
3. Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;
b. indicazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di merci, sulle imprese coinvolte e sui mezzi di trasporto impiegati;
c. indicazioni sui risultati della vigilanza doganale e dei controlli doganali;
d. indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
e. indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.
4. I risultati delle analisi dei rischi possono essere resi accessibili alle persone autorizzate sul sito Intranet dell’UDSC.

##### **Art. 110d** Sistema d’informazione per il sostegno alla conduzione {#tit_6/chap_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--110_d}
1. L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per il sostegno alla conduzione.
2. Il sistema d’informazione serve all’acquisizione e all’elaborazione di tutte le informazioni necessarie alla gestione operativa e strategica degli impieghi e alla loro direzione.
3. Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:
a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona, nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali da essa trasportati;
b. indicazioni sugli eventi trattati dalle centrali d’intervento;
c. indicazioni sulle risorse dell’UDSC e delle autorità coinvolte.

##### **Art. 110e** Sistema d’informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine {#tit_6/chap_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--110_e}
1. L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine e per l’elaborazione di statistiche e analisi dei rischi.
2. Nel sistema d’informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a. indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona, nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali da essa trasportati;
b. indicazioni relative a constatazioni ed eventi in relazione con un controllo;
c. indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova messi provvisoriamente al sicuro o confiscati;
d. indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;
e. indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.
3. Le seguenti persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c:
a. i collaboratori di fedpol competenti per:[^67]
        1. la lotta contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione,
        2. la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
b. i collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l’esecuzione della legge federale del 16 dicembre 2005[^68]sugli stranieri e la loro integrazione[^69]e della legge del 26 giugno 1998[^70]sull’asilo.
4. Nel quadro degli accordi di cui all’articolo 97 è possibile concedere l’accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a–c ai collaboratori delle autorità cantonali di polizia competenti per la lotta contro la criminalità.

##### **Art. 110f** Sistema d’informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza {#tit_6/chap_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--110_f}
1. L’UDSC gestisce un sistema d’informazione per la gestione di registrazioni effettuate in virtù degli articoli 108 o 128*a* .
2. Nel sistema d’informazione possono essere elaborati in particolare i dati relativi a:
a. persone e veicoli che si trovano nell’area di confine;
b. persone, veicoli e oggetti ricercati;
c. persone scortate al posto o fermate;
d. persone, merci e oggetti che si trovano in depositi franchi doganali o in locali in cui vi sono valori;
e. persone e veicoli osservati in segreto secondo l’articolo 128*a* .

##### **Art. 110g** Interfacce {#tit_6/chap_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--110_g}
1. I sistemi d’informazione di cui agli articoli 110*a* –110*f* possono essere collegati tra loro e con altri sistemi d’informazione dell’UDSC in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d’accesso di verificare con un’unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d’informazione.
2. Il collegamento dei sistemi d’informazione di cui agli articoli 110*a* –110*f* con altri sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale ai quali l’UDSC ha accesso è possibile soltanto se la legislazione relativa a tali altri sistemi lo prevede.

##### **Art. 110h** Piattaforme di analisi {#tit_6/chap_1/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--110_h}
1. Per i sistemi d’informazione dell’UDSC è possibile realizzare piattaforme di analisi. Una piattaforma di analisi si compone di una piattaforma di analisi sommaria e di una piattaforma di analisi dettagliata.
2. La piattaforma di analisi sommaria serve al trattamento, all’interpretazione e alla conservazione dei dati.
3. La piattaforma di analisi dettagliata contiene strumenti tecnici speciali, come aiuti per l’analisi e la visualizzazione, nonché filtri. Essa serve per l’interpretazione dettagliata dei dati.

##### **Art. 111** Altri sistemi d’informazione {#tit_6/chap_1/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--111}
1. Nell’adempimento dei suoi compiti, l’UDSC può elaborare dati provenienti da sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Esso deve utilizzare i dati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto.
2. Nell’adempimento dei suoi compiti l’UDSC può altresì procurarsi dati provenienti dai sistemi d’informazione degli aerodromi doganali, dei depositi doganali aperti, dei depositi per merci di gran consumo nonché dei depositi franchi doganali.

##### **Art. 112** Comunicazione di dati ad autorità svizzere {#tit_6/chap_1/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--112}
1. L’UDSC può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell’esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.
2. Possono in particolare essere comunicati i dati e le connessioni di dati seguenti, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato:[^71]
a. indicazioni concernenti l’identità di persone;
b. indicazioni concernenti gli assoggettamenti a tributi;
c.[^72] indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competenze dell’UDSC;
d indicazioni concernenti l’introduzione, l’importazione e l’esportazione di merci;
e. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali di natura non doganale;
f. indicazioni concernenti passaggi del confine;
g. indicazioni concernenti la situazione finanziaria ed economica di persone.
3. I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incaricati dall’UDSC di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all’UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’incarico.
4. L’UDSC può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l’esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare:
a. dati di dichiarazioni doganali: alle autorità svizzere;
b.[^73] .
c. dati provenienti da sistemi informatici del Corpo delle guardie di confine: alle competenti autorità di polizia.
5. Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.
6. I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell’UDSC. È fatto salvo l’articolo 16 capoverso 1 LPD[^74].[^75]

##### **Art. 113** Comunicazione di dati ad autorità estere {#tit_6/chap_1/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--113}
L’UDSC può comunicare dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato, ad autorità di altri Stati nonché a organizzazioni sopranazionali o internazionali (autorità estere) in singoli casi o mediante procedura di richiamo, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

### **Capitolo 2:** Assistenza amministrativa tra autorità svizzere {#tit_6/chap_2}
##### **Art. 114** . {#tit_6/chap_2/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--114}
1. L’UDSC e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell’adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.
2. Le autorità svizzere comunicano all’UDSC dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti ch’esso deve applicare.[^76]

### **Capitolo 3:** Assistenza amministrativa internazionale {#tit_6/chap_3}
##### **Art. 115** Oggetto e campo d’applicazione {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115}
1. Nell’ambito delle proprie competenze, l’UDSC può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell’esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione del diritto doganale, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro il diritto doganale, sempre che ciò sia previsto da un trattato internazionale.
2. Ove un trattato internazionale lo preveda, esso può concedere l’assistenza amministrativa anche d’ufficio.

##### **Art. 115a** Competenza {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115_a}
1. L’UDSC esegue l’assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere.
2. Se la domanda estera concerne un settore disciplinato da un disposto di natura non doganale, l’UDSC inoltra la domanda all’autorità competente.
3. Se l’autorità competente non è in grado di eseguire i provvedimenti richiesti, l’UDSC esegue l’assistenza amministrativa con l’ausilio dell’autorità competente.

##### **Art. 115b** Domanda {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115_b}
1. La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.
2. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’autorità competente lo comunica per scritto all’autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

##### **Art. 115c** Provvedimenti ammessi {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115_c}
Ai fini della produzione di informazioni, documentazione, oggetti o valori patrimoniali sono ammessi unicamente i provvedimenti previsti dal diritto svizzero e che possono essere applicati nell’ambito del diritto doganale o dei disposti federali di natura non doganale.

##### **Art. 115d** Obbligo di collaborazione {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115_d}
1. Nell’ambito dell’articolo 115*c* l’UDSC può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare ed esigere in particolare da essa informazioni, dati e documenti.
2. La persona interessata può rifiutarsi di collaborare o di deporre se è soggetta a un segreto professionale tutelato dalla legge o se ha la facoltà di non deporre.
3. Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di deporre, l’UDSC emana una decisione sull’obbligo di collaborare e di produrre informazioni, dati e documenti.

##### **Art. 115e** Provvedimenti coercitivi {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115_e}
1. Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l’esecuzione.
2. Gli articoli 45–60 DPA[^77]sono applicabili.

##### **Art. 115f** Diritto di partecipazione {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115_f}
Se è stata obbligata a collaborare conformemente all’articolo 115*d* o se sono stati ordinati provvedimenti coercitivi conformemente all’articolo 115*e* , la persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti.

##### **Art. 115g** Procedura semplificata {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115_g}
1. Se acconsente a trasmettere all’autorità richiedente informazioni, documentazione, oggetti o valori patrimoniali, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l’autorità competente. Il consenso è irrevocabile.
2. L’autorità competente chiude la procedura trasmettendo all’autorità richiedente le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali, con l’indicazione del consenso della persona interessata.
3. Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, della documentazione, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.

##### **Art. 115h** Procedura ordinaria {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115_h}
1. L’autorità competente notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale in cui motiva l’assistenza amministrativa e determina l’entità delle informazioni, della documentazione, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.
2. Le informazioni, la documentazione, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmessi. L’autorità competente li rimuove o li rende irriconoscibili.

##### **Art. 115i** Rimedi giuridici {#tit_6/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--115_i}
1. Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative ai provvedimenti coercitivi, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate separatamente.
2. Le decisioni incidentali che, a causa del sequestro o del blocco di valori patrimoniali e di oggetti di valore, provocano un pregiudizio immediato o non più riparabile possono essere impugnate separatamente.
3. Contro le decisioni incidentali di cui al capoverso 2 e la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; quest’ultimo decide in via definitiva. La legittimazione a ricorrere è retta dall’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968[^78]sulla procedura amministrativa.

## **Titolo settimo:** Protezione giuridica {#tit_7}
##### **Art. 116** {#tit_7/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--116}
1. Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario.
1bis. Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane.
2. Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l’UDSC è rappresentato dalla Direzione generale delle dogane.
3. Il termine di ricorso di prima istanza contro l’imposizione è di 60 giorni a contare dall’allestimento della decisione d’imposizione.[^79]
4. Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale.

## **Titolo ottavo:** Disposizioni penali {#tit_8}
##### **Art. 117** Infrazioni doganali {#tit_8/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--117}
Sono infrazioni doganali:
a. la frode doganale;
b. la messa in pericolo del dazio;
c. l’infrazione dei divieti;
d. la ricettazione doganale;
e. la distrazione del pegno doganale.

##### **Art. 118** Frode doganale {#tit_8/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--118}
1. È punito con la multa fino al quintuplo dell’importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo sottrae tutti o parte dei tributi doganali; oppure
b. procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto doganale indebito.
2. È fatto salvo l’articolo 14 DPA[^80].
3. In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
4. Se non può essere determinato esattamente, l’importo del tributo doganale frodato è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo.

##### **Art. 119** Messa in pericolo del dazio {#tit_8/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--119}
1. È punito con la multa fino al quintuplo dell’importo del tributo doganale messo in pericolo chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali.
2. In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
3. Se non può essere determinato esattamente, l’importo del tributo doganale messo in pericolo è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo.

##### **Art. 120** Infrazione dei divieti {#tit_8/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--120}
1. È punito con la multa fino al quintuplo del valore della merce chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo contravviene a un divieto o a una limitazione vigenti per l’introduzione nel territorio doganale, l’importazione, l’esportazione o il transito oppure ne compromette l’esecuzione; oppure
b. ottiene indebitamente un permesso per sé o per un terzo.
2. Sono fatte salve le disposizioni penali di altri atti normativi.
3. In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
4. Il valore della merce corrisponde al prezzo commerciale applicato sul mercato interno al momento in cui è scoperta l’infrazione. Se tale prezzo non è noto, il valore della merce è stabilito da periti.
5. In caso d’infrazione dei divieti devono essere pagati i tributi doganali che sarebbero riscossi all’atto di un’importazione o di un’esportazione autorizzate. Se la merce dev’essere respinta oltre confine o distrutta, non è riscosso alcun tributo.

##### **Art. 121** Ricettazione doganale {#tit_8/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--121}
Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o in custodia, occulta, spaccia, aiuta a spacciare o mette in commercio merci soggette a dazio o vietate, di cui egli sa o deve supporre che sono state sottratte all’obbligo doganale oppure introdotte nel territorio doganale o importate in violazione di un divieto o di una limitazione, è punito con la pena comminata per l’antefatto.

##### **Art. 122** Distrazione del pegno doganale {#tit_8/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--122}
1. È punito con la multa fino al quintuplo del valore della merce chiunque:
a. lasciato in possesso di una merce o una cosa che l’UDSC ha sequestrato come pegno doganale, la distrugge; oppure
b. ne dispone senza il consenso dell’UDSC.
2. Il valore della merce corrisponde al prezzo commerciale applicato sul mercato interno al momento in cui è scoperta la distrazione del pegno doganale. Se tale prezzo non è noto, il valore della merce è stabilito da periti.

##### **Art. 123** Tentativo {#tit_8/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--123}
Il tentativo d’infrazione doganale è punibile.

##### **Art. 124** Circostanze aggravanti {#tit_8/art_124 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--124}
Sono circostanze aggravanti:
a. l’ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un’infrazione doganale;
b. la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni doganali.

##### **Art. 125** Infrazioni commesse nell’azienda {#tit_8/art_125 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--125}
Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e l’individuazione delle persone punibili in virtù dell’articolo 6 DPA[^81]implica provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

##### **Art. 126** Concorso di infrazioni {#tit_8/art_126 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--126}
1. Se una fattispecie costituisce in pari tempo una frode o una messa in pericolo del dazio e una ricettazione doganale[^82], si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
2. Se una fattispecie costituisce in pari tempo un’infrazione doganale e un’altra infrazione il cui perseguimento incombe all’UDSC, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

##### **Art. 127** Inosservanza di prescrizioni d’ordine {#tit_8/art_127 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--127}
1. Sempre che non sia adempita la fattispecie legale di un’infrazione doganale, è punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negligenza grave:
a. una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure una delle sue disposizioni d’esecuzione, nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme; oppure
b. una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata dal presente articolo.
2. L’inosservanza di un ordine verbale del personale dell’UDSC o di un ordine impartito mediante segnali o tavole è punita con la multa sino a 2000 franchi. L’ordine impartito non deve necessariamente comminare la pena prevista nel presente articolo.
3. È fatto salvo il rinvio a giudizio giusta gli articoli 285 o 286 del Codice penale[^83].

##### **Art. 128** Azione penale {#tit_8/art_128 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--128}
1. Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA[^84].
2. L’UDSC è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio.

##### **Art. 128a** Osservazione {#tit_8/art_128 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--128_a}
1. Nel quadro della propria competenza in materia di perseguimento penale, l’UDSC può ordinare di far osservare in segreto persone e cose nei luoghi accessibili al pubblico e di effettuarvi registrazioni su supporto visivo o sonoro, se:
a. in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
b. altrimenti l’inchiesta risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
2. Un provvedimento ordinato secondo il capoverso 1 non può protrarsi per più di 30 giorni, salva l’approvazione della Direzione generale delle dogane.
3. Al più tardi alla chiusura dell’inchiesta l’UDSC comunica alle persone direttamente interessate dall’osservazione il motivo, il genere e la durata dell’osservazione.
4. La comunicazione è differita o tralasciata se:
a. le informazioni ottenute con l’osservazione non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b. ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

##### **Art. 129** Prescrizione dell’azione penale {#tit_8/art_129 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--129}
La prescrizione dell’azione penale a tenore dell’articolo 11 capoverso 2 DPA[^85]si applica a tutte le infrazioni doganali.

## **Titolo nono:** Disposizioni finali {#tit_9}
##### **Art. 130** Esecuzione {#tit_9/art_130 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--130}
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.

##### **Art. 131** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#tit_9/art_131 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--131}
1. La legge del 1° ottobre 1925[^86]sulle dogane è abrogata.
2. La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.

##### **Art. 132** Disposizioni transitorie {#tit_9/art_132 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--132}
1. Le procedure d’imposizione doganale pendenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso.
2. Le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono validi per un periodo massimo di due anni.
3. A contare dall’entrata in vigore della presente legge i depositi doganali a tenore degli articoli 42 e 46*a* della legge federale del 1° ottobre 1925[^87]sulle dogane possono essere ancora gestiti secondo il diritto previgente per un periodo massimo di due anni.
4. Le fideiussioni doganali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide; si applica il nuovo diritto.
5. I ricorsi contro sdoganamenti effettuati da uffici doganali, pendenti presso le direzioni di circondario al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla competente direzione di circondario; tali decisioni possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso in materia doganale conformemente all’articolo 116.
6. I ricorsi contro decisioni su ricorso pronunciate dalle direzioni di circondario, pendenti presso la Direzione generale delle dogane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla Direzione medesima.
7. .[^88]

##### **Art. 132a** Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2016 {#tit_9/art_132 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--132_a}
Le persone di cui all’articolo 91*a* che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 sono già assunte devono prestare giuramento entro un anno dall’entrata in vigore di tale modifica. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

##### **Art. 133** Referendum ed entrata in vigore {#tit_9/art_133 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--133}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 2007[^89]

(art. 131 cpv. 2)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--631.0--annex-1}
.[^90]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2004**  485
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2020**  2743).
[^4]: Nuova espr. giusta il n. I 16 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2020**  2743). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: Nuova espressione giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016  (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: RS  **632.10**
[^7]: RS  **632.10**
[^8]: RS  **632.10**
[^9]: Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012  (RU  **2011**  5891;FF  **2010**  5293).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016  (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^11]: RS  **632.10**
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU  **2011**  1743;FF  **2010**  1921).
[^13]: Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU  **2011**  1743;FF  **2010**  1921).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU  **2011**  1743;FF  **2010**  1921).
[^15]: Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU  **2011**  1743;FF  **2010**  1921).
[^16]: Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^17]: Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS  **171.10** ).
[^18]: RS  **235.1**
[^19]: Introdotto dall’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^20]: Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^21]: Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS  **171.10** ).
[^22]: Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU  **2011**  1743;FF  **2010**  1921).
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU  **2011**  1743;FF  **2010**  1921).
[^24]: Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^25]: RS  **220**
[^26]: RS  **313.0**
[^27]: Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^28]: RS  **313.0**
[^29]: RS  **220**
[^30]: RS  **281.1**
[^31]: Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS  **171.10** ).
[^32]: RS  **313.0**
[^33]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016  (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^34]: Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^35]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016  (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^36]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016  (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^37]: Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^38]: RS  **281.1**
[^39]: RS  **172.220.1**
[^40]: Introdotto dall’art. 3 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (RU  **2009**  4583;FF  **2008**  1225). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU  **2018**  3161;FF  **2017**  3561).
[^41]: Introdotto dall’art. 3 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (RU  **2009**  4583;FF  **2008**  1225). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU  **2018**  3161;FF  **2017**  3561).
[^42]: Introdotto dall’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU  **2018**  3161;FF  **2017**  3561).
[^43]: Introdotto dall’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU  **2018**  3161;FF  **2017**  3561).
[^44]: Introdotto dal n. I 5 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU  **2009**  361;FF  **2007**  5687).
[^45]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016  (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^46]: RS  **364**
[^47]: Introdotto dall’all. n. 5 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizone, in vigore dal  1° gen. 2009 (RU  **2008**  5463;FF  **2006**  2327).
[^48]: Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^49]: Nuova espr. giusta il n. I 16 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2020**  2743).
[^50]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^51]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^52]: RS  **313.0**
[^53]: RS  **311.0**
[^54]: RS  **313.0**
[^55]: RS  **514.54**
[^56]: RS  **313.0**
[^57]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^58]: RS  **235.1**
[^59]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^60]: Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^61]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016  (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^62]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016  (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^63]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^64]: RS  **313.0**
[^65]: RS  **351.1**
[^66]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^67]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU  **2018**  3161;FF  **2017**  3561).
[^68]: RS  **142.20**
[^69]: Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2019.
[^70]: RS  **142.31**
[^71]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^72]: Nuovo testo giusta il n. I 16 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2020**  2743).
[^73]: Abrogata dal’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^74]: RS  **235.1**
[^75]: Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^76]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^77]: RS  **313.0**
[^78]: RS  **172.021**
[^79]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016  (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^80]: RS  **313.0**
[^81]: RS  **313.0**
[^82]: Corretto: Infrazione dei divieti.
[^83]: RS  **311.0**
[^84]: RS  **313.0**
[^85]: RS  **313.0**
[^86]: [CS **6** 475;RU  **1956**  639; **1959** 1400 art. 11 n. III; **1973**  644; **1974**  1857all. n. 7; **1980**  1793n. I 1; **1992**  1670n. III; **1994**  1634n. I 3; **1995**  1816; **1996**  3371all. 2 n. 2; **1997**  2465all. n. 13; **2000**  1300art. 92,1891n. VI 6; **2002**  248n. I 1 art. 41; **2004**  4763all. n. II 1; **2006**  2197all. n. 50]
[^87]: [CS **6** 475;RU  **1973**  644, **1995**  1816, **1996**  3371all. 2 n. 2]
[^88]: Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU  **2016**  2429;FF  **2015**  2395).
[^89]: DCF del 4 apr. 2007.
[^90]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2007**  1411.