631.051

# Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

del 18 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005[^1]sulle dogane,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Forma giuridica e scopo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--1}
1. La Cassa di previdenza del personale delle dogane (Cassa di previdenza) è un fondo speciale della Confederazione. Il suo patrimonio, a destinazione vincolata, è di proprietà della Confederazione Svizzera.
2. Lo scopo della Cassa di previdenza è di migliorare la situazione sociale degli impiegati dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[^2]e delle loro famiglie, in particolare di alleviare le difficoltà finanziarie in cui sono incorsi senza grave colpa.[^3]

##### **Art. 2** Prestazioni finanziarie {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--2}
La Cassa di previdenza fornisce prestazioni finanziare sotto forma di:
a. prestiti, esclusi i mutui ipotecari;
b. contributi alle spese d’istruzione dei figli di destinatari di prestazioni;
c. contributi alle spese di malattia dei destinatari di prestazioni e dei loro familiari;
d. contributi per altri scopi che la commissione (art. 7 lett. a) reputa degni di essere sostenuti.

##### **Art. 3** Abitazioni di vacanza {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--3}
La Cassa di previdenza può mettere a disposizione abitazioni di vacanza a condizioni favorevoli. L’esercizio delle abitazioni di vacanza deve coprire le spese.

##### **Art. 4** Condizioni {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--4}
1. Su domanda, possono beneficiare di prestazioni della Cassa di previdenza:
a.[^4] le persone impiegate a tempo indeterminato presso l’UDSC con un grado d’occupazione di almeno il 50 per cento;
b. in via eccezionale anche le persone impiegate a tempo determinato o con un grado d’occupazione inferiore al 50 per cento;
c. i pensionati, le vedove, i vedovi e gli orfani, sempre che le circostanze lo giustifichino.
1bis. Oltre alle persone di cui al capoverso 1, su richiesta possono beneficiare delle prestazioni di cui all’articolo 3 anche i collaboratori di autorità e organizzazioni che adempiono compiti di diritto pubblico e che garantiscono la reciprocità per le prestazioni di cui all’articolo 3.[^5]
2. Le prestazioni finanziarie sono versate soltanto alle persone che:
a. non possono usufruire del tutto o in maniera sufficiente di altre prestazioni legali o contrattuali; e
b. sono disposte a collaborare e acconsentono ad una consulenza preliminare.

##### **Art. 5** Principi della fornitura di prestazioni {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--5}
1. La Cassa di previdenza fornisce le proprie prestazioni in funzione di criteri sociali, e provvede a un impiego efficace ed economico.
2. .[^6]

##### **Art. 6** Provenienza dei fondi e tenuta dei conti {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--6}
1. La Cassa di previdenza finanzia:
a. le proprie prestazioni finanziarie con i fondi generali della Confederazione, le donazioni e i lasciti nonché con il patrimonio di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a;
b. le proprie abitazioni di vacanza con i redditi locativi, le donazioni e i lasciti nonché il patrimonio conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera b.
2. Tiene conti separati per le prestazioni finanziarie e per le abitazioni di vacanza. I conti comprendono il conto economico, il bilancio e l’inventario.

## **Sezione 2:** Organi e procedure {#sec_2}
##### **Art. 7** Organi {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--7}
Gli organi della Cassa di previdenza sono:
a. la Commissione;
b. il Segretariato.

##### **Art. 8** Commissione {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--8}
1. La commissione si compone:
a. del presidente;
b. di quattro membri;
c. di quattro membri supplenti.
2. Il direttore generale delle dogane nomina il presidente, due membri e due membri supplenti, e designa uno dei membri come vicepresidente.[^7]
3. I partner sociali designano due membri e due membri supplenti.[^8]
4. I membri e i membri supplenti sono nominati per un periodo amministrativo di quattro anni. La durata della carica è limitata a dodici anni.

##### **Art. 9** Compiti della Commissione {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--9}
1. La Commissione:
a. sbriga tutti gli affari che non ha delegato al Segretariato;
b. decide in merito all’impiego dei fondi, per quanto non abbia delegato al segretariato tale competenza;
c. adotta un regolamento e altre disposizioni d’esecuzione;
d. elabora il preventivo, il rapporto di gestione e il conto annuale;
e.[^9] richiede annualmente al direttore generale delle dogane i fondi necessari per le prestazioni finanziarie di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a.
2. Dimostra, nel rapporto di gestione, la portata e il valore delle prestazioni fornite dalla Cassa di previdenza nell’anno in rassegna.[^10]
3. I richiedenti possono esigere che la loro domanda venga sottoposta alla Commissione per decisione, qualora essa non sia stata accolta dal Segretariato o lo sia stata solo parzialmente.
4. Il regolamento, il rapporto di gestione e il conto annuale sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il preventivo sottostà all’approvazione del direttore generale delle dogane.[^11]

##### **Art. 10** Compiti del Segretariato {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--10}
Il Segretariato gestisce gli affari della Cassa di previdenza su incarico della Commissione e conformemente al regolamento.

##### **Art. 11** Spese amministrative e di personale {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--11}
1. L’UDSC mette gratuitamente a disposizione il personale necessario per l’adempimento dei compiti cui agli articoli 2 e 13 e si assume le spese amministrative che ne derivano.
2. Tutte le spese per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 sono coperte esclusivamente con le entrate provenienti dalla locazione dalle abitazioni di vacanza.

##### **Art. 12** Gestione del patrimonio {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--12}
1. Il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è gestito separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze (art. 52 cpv. 2 della LF del 7 ott. 2005[^12]sulle finanze della Confederazione).
2. La rimunerazione del patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 2006[^13]sulle finanze della Confederazione.
3. Se vende immobili o abitazioni dati in locazione alla Cassa di previdenza, la Confederazione accredita a quest’ultima un’adeguata parte delle spese che questa ha assunto al posto della Confederazione per i grandi lavori di manutenzione e d’ampliamento.

##### **Art. 13** Ufficio di revisione {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--13}
1. L’ufficio di revisione è la sezione «Revisione interna» dell’UDSC.[^14]
2. L’ufficio di revisione:
a. verifica se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle prescrizioni legali, al regolamento della Cassa di previdenza e alle altre disposizioni d’esecuzione;
b. può consultare tutta la documentazione necessaria e richiedere informazioni verbali e scritte agli organi della Cassa di previdenza;
c.[^15] riferisce alla Commissione, al direttore dell’UDSC e al DFF in merito ai risultati della verifica.
3. È fatta salva la vigilanza finanziaria da parte del Controllo federale delle finanze.

## **Sezione 3:** Disposizioni finali {#sec_3}
##### **Art. 14** Trasferimento del patrimonio in contanti {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--14}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza il patrimonio in contanti della Cassa di previdenza è ripartito in un patrimonio per:
a. le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
b. le prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.
2. Il bilancio di apertura è presentato al DFF per approvazione.[^16]

##### **Art. 15** Abrogazione del diritto vigente {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--15}
L’ordinanza del 1° luglio 1992[^17]sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane è abrogata.

##### **Art. 15a** Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2017 {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--15_a}
I membri della Commissione che sono stati nominati o designati prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 rimangono in funzione sino alla fine della durata del mandato.

##### **Art. 16** Entrata in vigore {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--631.051--16}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

[^1]: RS  **631.0**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7531).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU **2017** 7531).
[^5]: Introdotto dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7531).
[^6]: Abrogato n. I dell’O del 1° dic. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7531).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7531).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7531).
[^9]: Introdotta dal n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU  **2017**  7531).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7531).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7531).
[^12]: RS  **611.0**
[^13]: RS  **611.01**
[^14]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7531).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7531).
[^16]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° dic. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7531).
[^17]: [RU  **1992**  1330]