631.052

# Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

dell’11 febbraio 2009 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 2005[^1]sulle dogane (LD),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--1}
La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)[^2], dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1^bis^LD).

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--2}
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a. *persona tenuta a dare informazioni:* persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 26 LD;
b. *liquidità:* 
        1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),
        2. titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.

##### **Art. 3** Obbligo di informare {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--3}
1. Nell’ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell’ufficio doganale, indicazioni su:
a. la sua persona;
b. l’importazione, l’esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
c. la provenienza delle liquidità e lo scopo d’impiego previsto;
d. l’avente economicamente diritto.
2. In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’ufficio doganale può esigere informazioni anche se l’importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.

##### **Art. 4** Sequestro provvisorio {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--4}
1. L’ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell’articolo 104 LD.
2. Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall’importo delle liquidità.

##### **Art. 5** Disposizione penale {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--5}
Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 LD.

##### **Art. 6** Notifica da parte degli uffici doganali {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--6}
1. Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):
a. i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
b. l’importo delle liquidità;
c. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego previsto;
d. i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto;
e. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
f. se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l’informazione o ha fornito un’informazione errata;
g. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.
2. La notifica è ammessa a prescindere dall’importo delle liquidità.

##### **Art. 7** Sistema d’informazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--7}
Le notifiche ai sensi dell’articolo 6 sono registrate in un’area specifica del sistema d’informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell’O del 4 aprile 2007[^3]sul trattamento dei dati nell’AFD).

##### **Art. 8** Assistenza amministrativa {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--8}
Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d’informazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ottobre 1997[^4]sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.

##### **Art. 9** Analisi {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--9}
La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d’informazione.

##### **Art. 10** Modifica del diritto vigente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--10}
.[^5]

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--631.052--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.

[^1]: RS  **631.0**
[^2]: La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2022 (RU  **2021**  589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: [RU  **2007**  1715; **2008**  583n. III 2; **2009**  709art. 105577art. 44 n. 1,6233III; **2012**  3477all. n. 3; **2013**  3111all. n. II 2,3835; **2015**  4917all. n. 1; **2016**  2667all. n. 2,4525n. I 4.RU  **2017**  4891art. 17]. Vedi ora dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’UDSC (RS  **631.061** ).
[^4]: RS  **955.0**
[^5]: La mod. può essere consultata allaRU  **2009**  709.