632.111.72

# Legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati

del 15 dicembre 2017 (Stato 1° gennaio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 133 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2017[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Dazi all’importazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--632.111.72--1}
Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la Commissione per la politica economica da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.

##### **Art. 2** Calcolo degli elementi tariffali mobili {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--632.111.72--2}
Gli elementi tariffali mobili sono calcolati periodicamente in base alla differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 1.

##### **Art. 3** Rapporto {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--632.111.72--3}
Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale, per approvazione, un rapporto sui provvedimenti presi in virtù dell’articolo 1. L’Assemblea federale decide se questi provvedimenti devono restare in vigore e se devono essere completati o modificati.

##### **Art. 4** Esecuzione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--632.111.72--4}
1. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Definisce in particolare i prodotti agricoli di base e stabilisce il modo di determinare i prezzi secondo l’articolo 2.
2. Il Consiglio federale può incaricare un dipartimento di stabilire periodicamente gli elementi tariffali mobili.
3. Ove la presente legge e le disposizioni d’esecuzione non contengano norme particolari, si applicano per analogia le disposizioni sui dazi.

##### **Art. 5** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--632.111.72--5}
La legge federale del 13 dicembre 1974[^3]sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati è abrogata.

##### **Art. 6** Disposizione transitoria {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--632.111.72--6}
Le domande per la concessione di contributi all’esportazione fondate sulla legge federale del 13 dicembre 1974[^4]sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati possono essere presentate fino al 28 febbraio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2019[^5]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2017**  3737
[^3]: [RU  **1976**  927, **1995**  4796, **2006**  4097n. I 2]
[^4]: [RU  **1976**  927, **1995**  4796, **2006**  4097n. I 2]
[^5]: DCF del 21 set. 2018 (RU  **2018**  3939)