632.533.611

# Ordinanza del DEFR concernente le regole d’origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti

dell’8 dicembre 2025 (Stato 14 novembre 2025)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),<br />d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 novembre 2025[^1]sui dazi all’importazione per merci provenienti dagli Stati Uniti (ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--1}
La presente ordinanza stabilisce le regole d’origine applicabili alle merci provenienti dagli Stati Uniti elencate negli allegati dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti.

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--2}
Ai fini della presente ordinanza s’intende per:
a. *fabbricazione* *:* qualsiasi lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
b. *materiali* *:* ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;
c. *prodotto* *:* il risultato della fabbricazione, anche se è destinato ad essere utilizzato ulteriormente come materiale per la fabbricazione di un altro prodotto;
d. *valore in dogana* *:* il valore determinato al momento dell’importazione conformemente all’Accordo del 15 aprile 1994[^2]relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana) o, se questo non è noto e non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per i materiali;
e. *prezzo franco fabbrica* *:* il prezzo della merce pagato al fabbricante nell’impresa del quale è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, sempre che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all’esportazione del prodotto;
f. *capitolo* ,*voce* e*sottovoce* *:* un capitolo (codice a due cifre), una voce (codice a quattro cifre) o una sottovoce (codice a sei cifre) della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 1983[^3]sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (Sistema armonizzato o SA).

## **Sezione 2:** Prodotti originari {#sec_2}
##### **Art. 3** Prodotti originari degli Stati Uniti {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--3}
1. Un prodotto è considerato originario degli Stati Uniti se:
a. è stato interamente ottenuto o fabbricato negli Stati Uniti ai sensi dell’articolo 4; o
b. i materiali non originari utilizzati nella lavorazione o trasformazione sono stati sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati Uniti ai sensi dell’articolo 5.
2. Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere soddisfatte nel territorio doganale degli Stati Uniti, che comprende i 50 Stati degli Stati Uniti, il Distretto di Columbia e Porto Rico.

##### **Art. 4** Prodotti interamente ottenuti o fabbricati {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--4}
Sono considerati interamente ottenuti o fabbricati negli Stati Uniti:
a. i prodotti minerali e altre sostanze naturali ivi estratti o prelevati dal suolo, dalle acque, dal fondo marino o dal sottosuolo;
b. i prodotti vegetali, compresi i prodotti fungini, ivi coltivati e raccolti;
c. gli animali vivi, ivi nati e allevati;
d. i prodotti ivi ottenuti o fabbricati da animali vivi allevati in loco;
e. i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;
f. i prodotti ivi ottenuti mediante caccia, trappolaggio, pesca o acquacoltura; per acquacoltura si intende l’allevamento di organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche da seme, mediante interventi nei processi di allevamento o crescita volti ad aumentare la produzione;
g. i prodotti ivi ottenuti o fabbricati mediante coltura cellulare; per coltura cellulare si intende la coltivazione di cellule umane, animali o vegetali in condizioni controllate, ad esempio temperatura, terreno di coltura, miscela di gas e valore pH, al di fuori di un organismo vivente;
h. i prodotti dei capitoli 29-39 del Sistema armonizzato ivi ottenuti mediante fermentazione; per fermentazione si intende un processo biotecnologico che utilizza cellule umane, animali o vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi;
i. i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali di un Paese da una nave registrata negli Stati Uniti e battente la bandiera degli Stati Uniti, nonché i prodotti ottenuti esclusivamente da tali prodotti a bordo di una nave officina registrata negli Stati Uniti e battente la bandiera degli Stati Uniti;
j. i prodotti estratti dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali degli Stati Uniti, sempre che questi ultimi abbiano il diritto esclusivo di sfruttare tale fondale o sottosuolo marino;
k. i residui e i rottami provenienti da processi di fabbricazione ivi effettuati;
l. i prodotti usati ivi raccolti che non possono più essere utilizzati per lo scopo originario;
m. le parti di prodotti di cui alla lettera l;
n. i prodotti fabbricati negli Stati Uniti impiegando esclusivamente i materiali di cui alle lettere a–m.

##### **Art. 5** Lavorazione o trasformazione sufficienti {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--5}
Le norme specifiche che i prodotti ottenuti da materiali non originari devono soddisfare per poter essere considerati come sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati Uniti sono definite nell’allegato, fatto salvo l’articolo 6.

##### **Art. 6** Lavorazione o trasformazione insufficienti {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--6}
1. Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall’adempimento o meno dell’articolo 5:
a. trattamenti destinati a conservare lo stato della merce durante il trasporto o l’immagazzinamento;
b. congelamento o scongelamento;
c. imballaggio e reimballaggio a fini di trasporto;
d. lavaggio, pulizia, rimozione di polvere, ossido, olio, vernice o altri rivestimenti;
e. stiratura o pressatura di tessuti o prodotti tessili;
f. semplici operazioni di pittura e lucidatura;
g. mondatura, imbianchimento parziale o totale, pulitura e brillatura di cereali e riso;
h. operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
i. sbucciatura e rimozione di noccioli, torsoli, semi, gusci e bucce di frutta, noci e verdura;
j. affilatura, semplice levigatura o semplice taglio;
k. vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione, assortimento;
l. semplice riempimento in bottiglie, lattine, flaconi, borse, casse o scatole, sistemazione su supporti di carta o legno e ogni altra semplice operazione di confezionamento per la vendita al dettaglio;
m. apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
n. semplice miscelazione di prodotti, anche di tipo diverso;
o. semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti;
p. macellazione di animali.
2. Ai fini del capoverso 1, le lavorazioni o trasformazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.
3. Per determinare se le lavorazioni o trasformazioni siano da considerarsi lavorazioni o trasformazioni insufficienti ai sensi del capoverso 1, deve essere preso in considerazione l’insieme delle lavorazioni o trasformazioni effettuate su un prodotto negli Stati Uniti.

##### **Art. 7** Unità da prendere in considerazione {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--7}
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione della presente ordinanza è lo specifico prodotto adottato come unità determinante per la classificazione secondo il Sistema armonizzato.
2. Ogni gruppo o complesso di prodotti che è classificato in un’unica voce ai sensi della regola generale n. 3 per l’interpretazione del Sistema armonizzato, costituisce quale complesso l’unità da prendere in considerazione.
3. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti identici classificati nella medesima voce o sottovoce, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente.

##### **Art. 8** Materiali di imballaggio e contenitori {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--8}
1. I materiali di imballaggio e i contenitori in cui un prodotto è confezionato per la vendita non sono presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto della norma specifica per il prodotto riportata nell’allegato.
2. Se la norma specifica del prodotto prevede che il valore in dogana dei materiali non originari non può superare una determinata percentuale del valore in dogana totale del prodotto, il calcolo del valore in dogana di tali materiali prende in considerazione anche il valore in dogana dei materiali di imballaggio e dei contenitori non originari.
3. I materiali di imballaggio e i contenitori utilizzati esclusivamente per proteggere i prodotti durante il trasporto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine dei prodotti.

##### **Art. 9** Accessori, pezzi di ricambio e attrezzi {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--9}
Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli attrezzi, le istruzioni e il materiale informativo inviati con un dispositivo, una macchina, un’attrezzatura o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel prezzo franco fabbrica o non sono fatturati separatamente, sono considerati parte del prodotto in questione.

##### **Art. 10** Elementi neutri {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--10}
Gli elementi neutri che non sono entrati nella composizione finale del prodotto, quali energia e combustibili, impianti e attrezzature o macchine e attrezzi, non sono presi in considerazione per la determinazione dell’origine di tale prodotto.

## **Sezione 3:** Requisiti territoriali {#sec_3}
##### **Art. 11** Principio di territorialità {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--11}
Le condizioni di cui alla sezione 2 per l’acquisizione del carattere originario devono essere soddisfatte senza interruzione negli Stati Uniti.

##### **Art. 12** Inalterabilità {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--12}
1. I prodotti originari per i quali è richiesta un’imposizione all’importazione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti devono soddisfare le condizioni seguenti:
a. essere identici ai prodotti esportati dagli Stati Uniti;
b. non essere stati modificati o trasformati in alcun modo dopo la loro esportazione dagli Stati Uniti;
c. non essere stati sottoposti, dopo la loro esportazione dagli Stati Uniti, ad altre operazioni all’infuori di:
        1. il transito, lo scarico, il trasbordo, lo stoccaggio, la separazione di merci alla rinfusa e la suddivisione di spedizioni o altre operazioni necessarie per preservarne lo stato, o
        2. l’apposizione o l’incollaggio di contrassegni, etichette, sigilli o l’aggiunta di altri documenti volti a garantire il rispetto delle norme nazionali della Svizzera prima della loro dichiarazione in vista dell’imposizione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti.
2. Le operazioni di cui al capoverso 1 lettera c possono aver luogo in qualsiasi Paese diverso dagli Stati Uniti, a condizione che le spedizioni rimangano sotto controllo delle autorità doganali di tale Paese.
3. Le condizioni di cui al capoverso 1 si considerano soddisfatte, a meno che l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) non abbia motivo di ritenere il contrario. Esso può quindi richiedere all’importatore o al suo rappresentante prove adeguate del rispetto delle norme della presente ordinanza, ad esempio lettere di vettura o altri documenti di trasporto oppure l’etichettatura o la numerazione dei colli.

## **Sezione 4:** Imposizione all’importazione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti {#sec_4}
##### **Art. 13** Esigenze all’importazione {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--13}
1. Per ottenere un’imposizione all’importazione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti, l’importatore deve richiederla secondo le procedure vigenti al momento dell’importazione di un prodotto originario.
2. Se al momento dell’importazione l’importatore non dispone ancora dei documenti necessari per comprovare l’origine del prodotto, può richiedere un’imposizione provvisoria.
3. Un importatore a cui è stata concessa una imposizione all’importazione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti deve conservare tutta la documentazione pertinente per almeno tre anni dalla data di concessione dell’imposizione in questione.

##### **Art. 14** Collaborazione degli importatori con l’UDSC {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--14}
1. Un importatore che ha richiesto o ottenuto un’imposizione all’importazione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti deve:
a. su richiesta dell’UDSC, presentare i documenti di cui agli articoli 12 capoverso 3 e 13 capoverso 3;
b. se viene a conoscenza o ha motivo di ritenere che la richiesta d’imposizione all’importazione fosse ingiustificata, informare immediatamente l’UDSC di qualsiasi modifica che riguardi il carattere originario di un prodotto per il quale è stata presentata la richiesta d’imposizione in questione.
2. L’UDSC può in qualsiasi momento effettuare controlli, verificare la contabilità degli importatori e adottare misure adeguate.

##### **Art. 15** Rifiuto dell’imposizione all’importazione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--15}
Se un prodotto non soddisfa i requisiti della presente ordinanza o se l’importatore non è in grado di dimostrare la conformità alle disposizioni pertinenti, l’UDSC può rifiutare l’imposizione all’importazione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti o esigere il pagamento dei dazi doganali non versati.

##### **Art. 16** Fattura emessa fuori dagli Stati Uniti {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--16}
Una richiesta d’imposizione all’importazione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti è accettata anche se la fattura non è stata emessa negli Stati Uniti.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 17** Disposizioni transitorie relative alle merci in transito o in deposito {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--17}
La presente ordinanza si applica anche ai prodotti che, al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti, si trovano in transito o in deposito temporaneo in un deposito doganale o in una zona franca sotto controllo doganale. Per tali prodotti, l’importatore può richiedere un’imposizione all’importazione in virtù dell’ordinanza sui dazi all’importazione relativi agli Stati Uniti al momento dell’entrata in vigore della stessa.

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--18}
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 14 novembre 2025.

(art. 5 e 8)
### Norme specifiche per i prodotti {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--632.533.611--annex-1}

[^1]: RS  **632.533.61**
[^2]: RS  **0.632.20**  all. 1A.9
[^3]: RS  **0.632.11**