641.131

# Ordinanza concernente la soppressione della tassa di negoziazione sull’emissione di prestiti in franchi svizzeri di debitori esteri

del 15 marzo 1993 (Stato 1° aprile 1993)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 13 capoverso 2 lettera b della legge federale del 4 ottobre 1991[^1]sulle tasse di bollo,

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.131--1}
L’emissione di prestiti in franchi svizzeri di debitori esteri è esentata dalla tassa di negoziazione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--641.131--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1993.

[^1]: RS  **641.10**