641.203.2

# Ordinanza sulla quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS

del 30 agosto 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 130 capoversi 3^ter^e 3^quater^della Costituzione federale[^1];<br />visto l’articolo 2 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 1998[^2]sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’AVS,

ordina:

##### **Art. 1** Entrate dell’imposta sul valore aggiunto determinanti {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.203.2--1}
Le entrate dell’imposta sul valore aggiunto determinanti ai fini della determinazione della quota del provento destinata all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) sono i crediti lordi provenienti dall’imposta sul valore aggiunto cui sono aggiunti le multe e gli interessi moratori e sono dedotti gli interessi rimunerativi e le perdite su debitori.

##### **Art. 2** Quota del provento destinata all’AVS {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--641.203.2--2}
Il 17,23 per cento del gettito annuo dell’imposta sul valore aggiunto è utilizzato per l’AVS.

##### **Art. 3** Versamento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--641.203.2--3}
1. La quota del provento destinata all’AVS viene versata al fondo di compensazione dell’AVS.
2. Il versamento è effettuato sotto forma di acconti mensili tra i mesi di febbraio e dicembre, nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio dell’anno successivo. Gli acconti sono esigibili il quarto giorno lavorativo del mese.
3. Gli acconti corrispondono a un dodicesimo della quota del provento iscritta per l’anno contabile nel preventivo della Confederazione.
4. L’importo a conguaglio è determinato sulla base del gettito effettivamente conseguito nell’anno contabile.

##### **Art. 4** Quota del provento e versamento per l’anno 2024 {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--641.203.2--4}
1. Nell’anno contabile 2024 la quota del provento destinata all’AVS ammonta al 16,37 per cento del gettito annuo dell’imposta sul valore aggiunto.
2. Il versamento è effettuato sotto forma di acconti mensili tra i mesi di febbraio e dicembre 2024, nonché sotto forma di pagamento a conguaglio nel mese di gennaio 2025. Gli acconti sono esigibili il quarto giorno lavorativo del mese.
3. Nei mesi di febbraio–aprile 2024 ciascun acconto corrisponde al 6,33 per cento e nei mesi di maggio–dicembre 2024 al 9,00 per cento della quota del provento iscritta nel preventivo 2024 della Confederazione.
4. L’importo a conguaglio è determinato sulla base del gettito effettivamente conseguito nell’anno contabile 2024.

##### **Art. 5** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--641.203.2--5}
L’ordinanza del 19 aprile 1999[^3]sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AVS della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS è abrogata.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--641.203.2--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

[^1]: RS  **101**
[^2]: RS  **641.203**
[^3]: [RU  **1999**  1629; **2001**  1371; **2010**  5409art. 5; **2017**  6329; **2020**  25]