641.204

# Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante

del 2 aprile 2014 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 2009[^1]sull’IVA,

ordina:

##### **Art. 1** Esenzione dall’imposta {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.204--1}
Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
a. i regali spediti da privati domiciliati all’estero a privati domiciliati in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche;
b. gli oggetti d’uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell’ordinanza del 1^o^novembre 2006[^2]sulle dogane;
c. le merci del traffico turistico ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane fino a un valore complessivo di 150 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;[^3]
d. i beni il cui ammontare d’imposta, per ogni decisione d’imposizione, non supera 5 franchi.

##### **Art. 2** Concessione del limite di franchigia secondo il valore per le merci del traffico turistico {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--641.204--2}
1. Il limite di franchigia secondo il valore previsto nell’articolo 1 lettera c è concesso solo per i beni che la persona importa per uso privato o come regali. È accordato alla stessa persona una sola volta al giorno.
2. Se il valore complessivo dei beni supera 150 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all’imposta.[^4]
3. Se il valore di un bene supera 150 franchi, tale bene è sempre assoggettato all’imposta.[^5]
4. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione del 4 giugno 1954[^6]sulle agevolezze doganali a favore del turismo.

##### **Art. 3** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--641.204--3}
L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 2009[^7]concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante è abrogata.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--641.204--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

[^1]: RS  **641.20**
[^2]: RS  **631.01**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU  **2024**  572).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU 2024 572).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I della O del 7 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025  (RU 2024 572).
[^6]: RS  **0.631.250.21**
[^7]: [RU  **2009**  6833]