641.511

# Ordinanza sull’imposizione degli autoveicoli

(OIAut)

del 20 novembre 1996 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 giugno 1996[^1]sull’imposizione degli autoveicoli<br />(detta qui di seguito «legge»),

ordina:

##### **Art. 1** Esenzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--1}
1. È esente dall’imposta l’importazione di:
a. autoveicoli ammessi in franchigia di dazio:
        1. come masserizie di immigranti, corredi nuziali o oggetti ereditati,
        2. come autoveicoli per invalidi,
        3. come materiale bellico della Confederazione,
        4. nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;
b. carri con motore secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera g dell’ordinanza del 19 giugno 1995[^2]concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
c. autoveicoli soggetti alla tassa sul traffico pesante;
d.[^3] .
e. autoveicoli sdoganati temporaneamente all’esportazione;
f. autoveicoli in libera pratica, esportati indi reimportati intatti, sempre che non siano stati esonerati dall’imposta per effetto dell’esportazione o l’imposta non sia stata rimborsata all’atto dell’esportazione.
2. Se all’atto dell’importazione l’autoveicolo è sottoposto all’imposizione provvisoria, sottostà al regime di deposito doganale, al regime dell’ammissione temporanea o è immagazzinato in un deposito franco doganale (art. 39, 50 e segg., 58 o 62 e segg. della L del 18 mar. 2005[^4]sulle dogane, LD), l’obbligo di pagare l’imposta decade. L’autorità fiscale può esigere la garanzia dell’importo d’imposta.[^5]
3. In caso di fabbricazione in Svizzera sono esenti da imposta:
a. la fornitura o l’uso proprio di autoveicoli di cui al capoverso 1 lettere a numeri 2–4 nonché b e c;
b. la fornitura di autoveicoli dei quali è comprovata l’esportazione diretta all’estero; non è esente da imposta la messa a disposizione per l’uso o il godimento di autoveicoli dei quali è comprovata l’esportazione diretta all’estero.[^6]
4. V’è esportazione diretta giusta il capoverso 3 lettera b quando l’autoveicolo è condotto o spedito all’estero dalla persona assoggettata all’imposta o dall’acquirente, senza che quest’ultimo l’abbia dapprima usato o ceduto a terzi in Svizzera nell’ambito d’un contratto di fornitura. Prima dell’esportazione, l’autoveicolo può essere sottoposto a lavorazione da mandatari dell’acquirente.

##### **Art. 2** Modificazione posticipata della controprestazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--2}
Se l’imposta è stata riscossa sulla controprestazione e quest’ultima viene modificata entro un anno, la differenza in meno dell’importo d’imposta sarà riscossa posticipatamente e la differenza in più, restituita.

##### **Art. 3** Fabbricazione in Svizzera {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--3}
Per fabbricazione s’intende:
a. l’assemblaggio di autoveicoli a partire da parti o complessi di parti;
b. la carrozzatura di telai;
c. la trasformazione di veicoli non assoggettati all’imposta in autoveicoli che vi sono assoggettati.

##### **Art. 4** Riscossione dell’imposta in caso di fabbricazione in Svizzera {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--4}
1. La persona assoggettata all’imposta deve consegnare la dichiarazione fiscale al più tardi il primo giorno feriale che segue quello in cui sorge il credito fiscale.
2. La dichiarazione fiscale va presentata su modulo ufficiale che la persona assoggettata all’imposta compila integralmente e munisce della sua firma legale.
3. Restano salvi gli ordinamenti derogatori risultanti da accordi secondo l’articolo 14 capoverso 3 della legge.
4. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

##### **Art. 5** Importazione nell’enclave doganale svizzera {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--5}
1. È assoggettato all’imposta chiunque trasporta o fa trasportare autoveicoli non tassati nell’enclave doganale svizzera.
2. La persona assoggettata all’imposta consegna la dichiarazione fiscale su modulo ufficiale, debitamente compilato e munito della sua firma legale, al più tardi il giorno feriale che segue quello dell’importazione.
3. Il credito fiscale sorge nel momento in cui:
a. l’autorità fiscale fissa l’importo dell’imposta in base alla dichiarazione fiscale; oppure
b. l’autoveicolo è condotto nell’enclave doganale svizzera; qualora sia stato omesso di consegnare la dichiarazione fiscale o se tale momento non può essere stabilito, il credito fiscale sorge quando viene scoperta l’omissione.
4. L’autorità fiscale invia una decisione d’imposizione alla persona assoggettata all’imposta.
5. Ricevuta la decisione d’imposizione, la persona assoggettata all’imposta deve pagare l’imposta all’autorità fiscale entro un termine di 30 giorni.
6. Le disposizioni relative all’esenzione fiscale giusta l’articolo 1 capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.

##### **Art. 6** Trasferimento dall’enclave doganale svizzera nel territorio doganale svizzero {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--6}
1. All’atto del trasferimento dall’enclave doganale svizzera nel territorio doganale svizzero di autoveicoli che non sono stati tassati né assoggettati all’imposta, il credito fiscale sorge contemporaneamente con l’obbligazione doganale (art. 69 LD[^7]).[^8]
2. Sono assoggettati all’imposta i debitori doganali (art. 70 LD).[^9]
3. La determinazione e il pagamento dell’imposta sono disciplinati dalla legislazione doganale.
4. Le disposizioni relative all’esenzione fiscale giusta l’articolo 1 capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia.

##### **Art. 7** Tasse {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--7}
La riscossione di tasse è disciplinata dall’appendice all’ordinanza del 22 agosto 1984[^10]sulle tasse dell’Amministrazione federale delle dogane (tariffa delle tasse).

##### **Art. 8** Disposizioni transitorie {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--8}
1. Gli autoveicoli per i quali il dazio è stato pagato prima del 1° gennaio 1997 e non è stato restituito posticipatamente sono considerati tassati a tenore della presente ordinanza.
2. In caso di fabbricazione in Svizzera sono esonerati dall’imposta la fornitura o l’uso proprio di autoveicoli per i quali è comprovato che sono stati utilizzati telai a tenore dell’articolo 2 capoverso 2 della legge, sdoganati prima del 1° gennaio 1997.
3. Dalla base di calcolo giusta l’articolo 30 della legge può essere dedotto il valore dei telai (non cabinati), delle carrozzerie (comprese le cabine dei conducenti) e dei motori utilizzati, comprovatamente sdoganati prima del 1° gennaio 1997.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

### Abrogazione e modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--annex-1}
#### **1.** {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--annex-1/lvl_1}
Sono abrogati:
a. il decreto del Consiglio federale del 18 novembre 1952[^11]concernente il montaggio delle automobili;
b. il decreto del Consiglio federale del 16 luglio 1929[^12]concernente lo sdoganamento di ambulanze e veicoli affini all’aliquota più bassa.

#### **2.** a 5. . {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--641.511--annex-1/lvl_2}

[^1]: RS  **641.51**
[^2]: RS  **741.41**
[^3]: Abrogata dal n. I dell’O dell’8 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  651).
[^4]: RS  **631.0**
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 28 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  1° mag. 2007 (RU  **2007**  1469).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  651).
[^7]: RS  **631.0**
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 28 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  1° mag. 2007 (RU  **2007**  1469).
[^9]: Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 28 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal  1° mag. 2007 (RU  **2007**  1469).
[^10]: [RU  **1984**  960, **2003**  1126.RU  **2007**  1691]. Vedi ora l’O del 4 apr. 2007 sugli  emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS  **631.035** ).
[^11]: [RU  **1952**  929, **1959** 1690, **1974**  894, **1987** 2346]
[^12]: Non pubblicato nella RU.