641.611.21

# Ordinanza del DATEC concernente la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei carburanti rinnovabili

(OCarbR)[^1]

del 15 giugno 2016 (Stato 1° maggio 2025)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 19*f* capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1996[^2]sull’imposizione degli oli minerali (OIOm),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--1}
La presente ordinanza disciplina i dettagli concernenti la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei carburanti rinnovabili[^3]che il richiedente deve fornire per beneficiare dell’agevolazione fiscale secondo l’articolo 12*b* della legge federale del 21 giugno 1996[^4]sull’imposizione degli oli minerali.

##### **Art. 2** Prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--2}
Per la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche secondo l’articolo 19*c* OIOm, il richiedente deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 3–7.

##### **Art. 3** Indicazioni concernenti il tipo e la qualità del carburante rinnovabile {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--3}
Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
a. il tipo di carburante rinnovabile;
b. la qualità del carburante rinnovabile, indicando le norme riconosciute;
c. la biomassa utilizzata o gli altri agenti energetici rinnovabili impiegati per la produzione.

##### **Art. 4** Indicazioni concernenti le superfici utilizzate {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--4}
Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
a. il paese di provenienza e la posizione geografica del luogo di coltivazione delle materie prime utilizzate;
b. l’utilizzazione della superficie tra il 1° gennaio 2008 e il momento della coltivazione delle materie prime.

##### **Art. 5** Indicazioni concernenti la coltivazione e la raccolta delle materie prime {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--5}
In merito alla coltivazione e alla raccolta il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
a. le tecniche di coltivazione e di raccolta, indicando le macchine e gli agenti energetici impiegati;
b. il tipo e la quantità dei concimi e dei prodotti fitosanitari impiegati;
c. la tecnica di irrigazione e la quantità di acqua consumata a tal fine come pure il tipo di risorsa idrica utilizzato;
d. il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
e. il rendimento in termini di valore di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
f. il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento.

##### **Art. 6** Indicazioni concernenti la produzione del carburante rinnovabile {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--6}
In merito alla produzione il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
a. la tecnica applicata;
b. il tipo e la quantità dell’energia impiegata;
c. il tipo e la quantità delle sostanze ausiliarie utilizzate;
d. il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti;
e. il rendimento di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti in termini di energia e di valore;
f. il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento;
g. i gas serra e gli inquinanti ambientali rilasciati.

##### **Art. 7** Indicazioni concernenti i luoghi di lavorazione e i trasporti {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--7}
Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti:
a. i luoghi di lavorazione;
b. i mezzi e le distanze di trasporto dal luogo di coltivazione delle materie prime fino al luogo in cui i consumatori acquistano il carburante rinnovabile.

##### **Art. 8** Prova semplificata {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--8}
1. Le indicazioni di cui agli articoli 3–7 non devono essere fornite se il richiedente dimostra che il carburante è stato prodotto nel rispetto delle esigenze di una legislazione nazionale o di uno standard riconosciuto sul piano nazionale o internazionale, equivalenti alle esigenze ecologiche secondo l’articolo 19*c* OIOm. Se l’equivalenza è solo parziale, il richiedente deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 3–7 necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 19*c* OIOm.
2. Se, visti il tipo e la produzione del carburante rinnovabile, alcune indicazioni di cui agli articoli 3–7 non sono necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 19*c* OIOm, dette indicazioni non devono essere fornite.

##### **Art. 9** Bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--9}
1. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) effettua un bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante sulla base delle indicazioni fornite e tenendo conto di valori standard sulla fase di consumo dei carburanti rinnovabili.
2. Per effettuare il bilancio, utilizza in particolare:
a. le serie di dati della banca dati degli inventari ecologici del centro Ecoinvent[^5]o di banche dati di qualità comparabile in termini di verificabilità e di trasparenza nonché di controllo da parte di terzi;
b. il metodo della scarsità ecologica[^6]o altri metodi di qualità comparabile in termini di verificabilità, trasparenza e completezza.

##### **Art. 10** Verifica e valutazione dell’adempimento delle esigenze ecologiche {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--10}
1. L’UFAM verifica se sono adempiute le esigenze ecologiche di cui all’articolo 19*c* OIOm.
2. Può chiedere indicazioni o documenti supplementari, se ciò è necessario per verificare l’adempimento delle esigenze ecologiche.
3. Per verificare l’adempimento delle esigenze ecologiche, può fare ricorso a esperti indipendenti.
4. Riassume la sua valutazione in un rapporto di verifica all’attenzione della Direzione generale delle dogane.

##### **Art. 11** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--11}
L’ordinanza del 3 aprile 2009[^7]sull’ecobilancio dei carburanti è abrogata.

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.611.21--12}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

[^1]: Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore  dal 1° mag. 2025 (RU  **2025**  249).
[^2]: RS  **641.611**
[^3]: Nuova espr. giusta la cifra II dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore  dal 1° mag. 2025 (RU  **2025**  249). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: RS  **641.61**
[^5]: Le serie di dati possono essere consultate previo pagamento sul sito Internet del centro Ecoinvent:www.ecoinvent.ch
[^6]: UFAM, Ökofaktoren Schweiz 2013 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit, Umwelt-Wissen Nr. 1330, Bern 2013. La pubblicazione, disponibile in tedesco, francese e inglese, può essere consultata gratuitamente sul sitowww.bafu.admin.ch> Temi A–Z > Ecobilanci > Methode der ökologischen Knappheit.
[^7]: [RU  **2009**  1509; **2013**  4145all. 9 n. 7]