641.811.424

# Ordinanza del DFF concernente il coinvolgimento dei fornitori di carte-carburante nella riscossione della tassa sul traffico pesante

(Ordinanza del DFF sui fornitori di carte-carburante)

del 15 ottobre 2024 (Stato 1° aprile 2025)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 82 capoverso 4 dell’ordinanza del 27 marzo 2024[^1]sul traffico pesante (OTTP),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--1}
La presente ordinanza disciplina il coinvolgimento dei fornitori di carte-carburante nella riscossione della tassa sul traffico pesante. A tal fine disciplina:
a. la procedura di autorizzazione dei fornitori di carte-carburante;
b. le prescrizioni tecniche e operative destinate ai fornitori di carte-carburante;
c. gli obblighi dei fornitori di carte-carburante;
d. l’ammontare del compenso per le prestazioni che i fornitori di carte-carburante forniscono all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

## **Sezione 2:** Autorizzazione dei fornitori di carte-carburante {#sec_2}
##### **Art. 2** Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--2}
1. L’UDSC rilascia, su domanda, l’autorizzazione a un fornitore di carte-carburante se questo:
a. soddisfa le condizioni dell’articolo 82 capoverso 2 OTTP;
b. dispone di un recapito in Svizzera; e
c. ha superato tutte le fasi di verifica della procedura di autorizzazione.
2. Le prescrizioni tecniche e operative secondo l’articolo 82 capoverso 2 lettera b OTTP sono disciplinate nell’allegato.

##### **Art. 3** Domanda di autorizzazione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--3}
Nella domanda il richiedente rende verosimile di essere in grado di soddisfare in modo duraturo le prescrizioni tecniche e operative.

##### **Art. 4** Fasi di verifica della procedura di autorizzazione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--4}
1. L’UDSC verifica se:
a. la documentazione relativa alle prescrizioni operative presentata è completa, chiara e comprensibile e se le condizioni secondo l’articolo 82 capoverso 2 lettere a e c OTTP sono soddisfatte (fase 1);
b. le prescrizioni tecniche e operative per le interfacce tra il sistema del fornitore di carte-carburante e il sistema d’informazione dell’UDSC sono soddisfatte (fase 2).
2. Se sulla base della verifica della fase 1 giunge alla conclusione che il richiedente soddisfa i requisiti, l’UDSC passa alla verifica della fase 2. Esso comunica al richiedente il risultato delle verifiche.
3. Su richiesta del richiedente, la comunicazione relativa al mancato rispetto dei requisiti per una fase di verifica avviene sotto forma di decisione.

##### **Art. 5** Costi della procedura di autorizzazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--5}
Il fornitore di carte-carburante si assume i costi occasionati dalla procedura di autorizzazione.

##### **Art. 6** Contratto di autorizzazione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--6}
1. Se un richiedente supera la procedura di autorizzazione, l’UDSC rilascia una decisione di autorizzazione.
2. Se rilascia l’autorizzazione a un fornitore di carte-carburante, l’UDSC stipula con lui un contratto di autorizzazione di diritto pubblico.

## **Sezione 3:** Obblighi dei fornitori di carte-carburante {#sec_3}
##### **Art. 7** Trasferimento dei pagamenti all’UDSC {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--7}
I fornitori di carte-carburante saldano entro 30 giorni dalla data di fatturazione le fatture emesse dall’UDSC per le transazioni autorizzate.

##### **Art. 8** Collaborazione all’introduzione di innovazioni tecniche {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--8}
I fornitori di carte-carburante collaborano all’introduzione di innovazioni tecniche, a condizione che l’UDSC le abbia previamente annunciate.

##### **Art. 9** Indicatori {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--9}
1. I fornitori di carte-carburante collaborano alla determinazione degli indicatori previsti dalle prescrizioni tecniche e operative.
2. Essi propongono all’UDSC gli eventuali miglioramenti necessari.

##### **Art. 10** Comunicazione all’UDSC della cessazione dell’attività {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--10}
Il fornitore di carte-carburante che cessa la propria attività lo comunica immediatamente all’UDSC.

##### **Art. 11** Ulteriori requisiti {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--11}
L’UDSC può esigere che un fornitore di carte-carburante soddisfi ulteriori requisiti al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche e operative.

## **Sezione 4:** Prestazioni di garanzia {#sec_4}
##### **Art. 12** {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--12}
L’UDSC può esigere prestazioni di garanzia da un fornitore di carte-carburante se vi sono dubbi sulla sua capacità finanziaria di adempire gli obblighi legali e contrattuali.

## **Sezione 5** Cambiamento della situazione e mancato adempimento di condizioni e obblighi {#sec_5}
##### **Art. 13** Cambiamento della situazione {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--13}
Se vi è un cambiamento della situazione di un fornitore di carte-carburante autorizzato che potrebbe ripercuotersi sull’autorizzazione, egli lo comunica immediatamente all’UDSC, illustrando:
a. quali sono le ripercussioni del cambiamento e i conseguenti rischi per la riscossione della tassa;
b. quali misure sono state o saranno adottate per ridurre i rischi.

##### **Art. 14** Nuova verifica delle condizioni per l’autorizzazione {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--14}
1. Se le informazioni secondo l’articolo 13 o altri indizi lasciano supporre che le condizioni per l’autorizzazione non sono più soddisfatte, l’UDSC procede a una nuova verifica.
2. Se una nuova verifica genera dei costi per il fornitore di carte-carburante, questi non sono indennizzati.

##### **Art. 15** Misure in caso di mancato adempimento delle condizioni per l’autorizzazione e di violazione degli obblighi {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--15}
1. Se il fornitore di carte-carburante non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione o se viola obblighi legali o contrattuali, l’UDSC lo invita a proporre misure per adempire nuovamente le condizioni per l’autorizzazione o gli obblighi.
2. L’attuazione delle misure proposte necessita dell’approvazione dell’UDSC.
3. Se l’UDSC non dà l’approvazione o se le misure non sono efficaci, l’UDSC ordina misure e stabilisce un termine per la loro attuazione.

## **Sezione 6:** Revoca dell’autorizzazione {#sec_6}
##### **Art. 16** {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--16}
L’UDSC revoca l’autorizzazione se il fornitore di carte-carburante:
a. non presta le garanzie richieste secondo l’articolo 12;
b. non soddisfa nuovamente le condizioni per l’autorizzazione né gli obblighi legali e contrattuali entro il termine fissato sulla base dell’articolo 15 capoverso 3.

## **Sezione 7:** Compenso {#sec_7}
##### **Art. 17** {#sec_7/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--17}
1. Le prestazioni che il fornitore di carte-carburante fornisce all’UDSC in relazione al versamento della tassa sul traffico pesante sul territorio svizzero sono compensate con un importo forfetario corrispondente all’1,7 per cento delle tasse fatturate.
2. Il DFF verifica periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, la percentuale di cui al capoverso 1 e, se del caso, la adegua alla nuova situazione

## **Sezione 8:** Disposizioni finali {#sec_8}
##### **Art. 18** Disposizione transitoria {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--18}
Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla messa fuori servizio dell’infrastruttura, legata all’autorizzazione, necessaria per la rilevazione senza apparecchio di rilevazione dei chilometri percorsi ai fini della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, ma al massimo fino al 31 dicembre 2025.

##### **Art. 19** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--19}
L’ordinanza del DFF dell’11 febbraio 2020[^2]sui fornitori di carte-carburante è abrogata.

##### **Art. 20** Entrata in vigore {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--20}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2024.

(art. 2 cpv. 2)
### Prescrizioni tecniche e operative per i fornitori di carte‑carburante {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.424--annex-1}

[^1]: RS  **641.811**
[^2]: [RU  **2020**  473; **2021**  589; **2024**  454cifre I, II]