641.811.911

# Ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante

del 6 giugno 2025 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 98 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 marzo 2024[^1]<br />sul traffico pesante (OTTP),

ordina:

##### **Art. 1** Ammontare del compenso {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.911--1}
1. Il compenso alle autorità d’esecuzione cantonali per il loro onere in relazione con l’esecuzione della legge del 19 dicembre 1997[^2]sul traffico pesante e dell’OTTP ammonta, per ogni veicolo a motore e rimorchio con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t, a:
a. per i primi 2000 veicoli: 24 franchi;
b. per tutti gli altri veicoli: 12 franchi.
2. Sono determinanti i veicoli a motore e i rimorchi che secondo il Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono immatricolati nel Cantone interessato il 30 settembre dell’anno per il quale viene concesso il compenso.

##### **Art. 2** Comunicazione dell’UDSC alle autorità d’esecuzione cantonali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.911--2}
Entro il 15 ottobre dell’anno per il quale viene concesso il compenso, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica alle autorità d’esecuzione cantonali l’importo che viene loro versato.

##### **Art. 3** Computo del compenso con la tassa forfettaria sul traffico pesante {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.911--3}
Le autorità d’esecuzione cantonali computano il compenso con i loro introiti provenienti dalla tassa forfettaria sul traffico pesante (art. 72 OTTP).

##### **Art. 4** Verifica dell’ammontare del compenso {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.911--4}
Il DFF verifica periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l’ammontare del compenso e, se del caso, lo adegua alla mutata situazione.

##### **Art. 5** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.911--5}
L’ordinanza del DFF del 5 maggio 2000[^3]concernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante è abrogata.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--641.811.911--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[^1]: RS  **641.811**
[^2]: RS  **641.81**
[^3]: [RU  **2000**  2535]