642.118

# Ordinanza su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta

del 18 dicembre 1991 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990[^1]sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

##### **Art. 1** Delega di competenza al Dipartimento federale delle finanze {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.118--1}
La facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD è delegata, nei seguenti campi, al Dipartimento federale delle finanze:
a. deduzione delle spese professionali dell’attività lucrativa dipendente (art. 26 LIFD);
b.[^2] riscossione delle imposte alla fonte (art. 83–100, 107, 136–139, 196 cpv. 3 LIFD), nella misura in cui non vi siano già attribuzioni legali di competenza al Dipartimento federale delle finanze;
c. disciplinamento della riscossione rateale dell’imposta (art. 161 cpv. 1 LIFD) e designazione dell’autorità fiscale competente per la determinazione di termini particolari di scadenza (art. 161 cpv. 2 LIFD).

##### **Art. 2** Entrata in vigore {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.118--2}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

[^1]: RS  **642.11**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’adeguamento di ordinanze alla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2018**  1827).