642.123

# Ordinanza sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta

del 20 febbraio 2013 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990[^1]sull’imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

##### **Art. 1** Deduzioni per il calcolo dell’imposta secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--1}
1. Per il calcolo dell’imposta secondo l’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD possono essere dedotti:
a. le spese di manutenzione conformemente all’ordinanza del 24 agosto 1992[^2]sui costi di immobili;
b. i costi per l’amministrazione corrente dei capitali mobili, purché i proventi derivanti da tali capitali siano imponibili.
2. Non sono ammesse altre deduzioni, quali gli interessi passivi, le rendite e gli oneri permanenti.

##### **Art. 2** Esclusione delle deduzioni sociali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--2}
Nell’imposizione secondo il dispendio non sono ammesse le deduzioni sociali di cui agli articoli 35 e 213 LIFD.

##### **Art. 3** Calcolo dell’aliquota {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--3}
In deroga all’articolo 7 capoverso 1 LIFD, il reddito del contribuente non contemplato all’articolo 14 capoverso 3 lettera d LIFD non è preso in considerazione nel computo ai fini della determinazione dell’aliquota.

##### **Art. 4** Imposizione secondo l’articolo 14 capoverso 5 LIFD {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--4}
1. Per la modifica dell’imposizione secondo il dispendio conformemente all’articolo 14 capoverso 5 LIFD (modifica dell’imposizione secondo il dispendio) sono deducibili solo le spese di cui all’articolo 1 capoverso 1.
2. L’aliquota per i proventi secondo l’articolo 14 capoverso 5 LIFD è determinata in funzione del reddito complessivo conseguito in tutto il mondo secondo l’articolo 7 capoverso 1 LIFD.

##### **Art. 5** Risultato della tassazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--5}
L’autorità di tassazione notifica sempre nella decisione di tassazione secondo l’articolo 131 LIFD il risultato della tassazione più elevato calcolato secondo l’articolo 14 capoversi 3–5 LIFD.

##### **Art. 6** Diritto previgente: abrogazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--6}
L’ordinanza del 15 marzo 1993[^3]sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta è abrogata.

##### **Art. 7** Disposizioni transitorie {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--7}
1. Per le persone che il 1° gennaio 2016 sono tassate secondo il dispendio, fino all’anno fiscale 2020 si applica l’articolo 1 dell’ordinanza del 15 marzo 1993[^4]sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta.
2. Per le persone che il 1° gennaio 2016 sono tassate in base alla modifica dell’imposizione secondo il dispendio, dall’anno fiscale 2016 si applica l’articolo 14 capoverso 5 LIFD.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--642.123--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

[^1]: RS  **642.11**
[^2]: RS  **642.116**
[^3]: [RU  **1993**  1367]
[^4]: [RU  **1993**  1367]