642.124

# Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta

del 10 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento delle finanze (DFF),

visti gli articoli 161 a 164 e 168 della legge federale del 14 dicembre 1990[^1]sull’imposta federale diretta (LIFD);<br />visto l’articolo 1 lettera c dell’ordinanza del 18 dicembre 1991[^2]su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,

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##### **Art. 1** Scadenze {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.124--1}
1. Il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo giusta l’articolo 162 capoverso 1 LIFD. Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi inferiori a 300 franchi.[^3]
2. Sono salvi i termini particolari di scadenza a tenore dell’articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD.
3. L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell’esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale non coincide con l’anno civile (periodo fiscale giusta l’art. 79 cpv. 2 LIFD).

##### **Art. 2** Riscossione a rate anticipate {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.124--2}
1. L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, se ne fa domanda, a riscuotere, anticipatamente e a rate, l’imposta federale diretta.
2. Sui pagamenti rateali è concesso un interesse rimunerativo ai sensi dell’articolo 4.
3. L’interesse di mora non è dovuto nei casi di riscossione a rate anticipate.

##### **Art. 3** Interesse di mora {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--642.124--3}
1. L’interesse decorre 30 giorni:
a. dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio;
b. dopo il termine originario di scadenza per i casi di ricupero d’imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD);
c. dopo la notificazione di decisioni di multe e spese ai sensi dell’articolo 185 LIFD.
2. Il tasso d’interesse di mora è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021[^4]sui tassi d’interesse.[^5]
3. Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti fiscali, multe e spese del relativo anno civile. Il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

##### **Art. 4** Interesse rimunerativo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--642.124--4}
1. Fatto salvo il capoverso 2, l’interesse rimunerativo è concesso:
a. sui pagamenti rateali e su altri pagamenti eseguiti prima della scadenza, dal momento in cui il pagamento è pervenuto fino alla scadenza originaria;
b. sugli averi dei contribuenti, pure dopo la scadenza originaria, sempreché tali crediti siano riconducibili a pagamenti volontari.
2. Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.
3. Il tasso d’interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021[^6]sui tassi d’interesse.[^7]I Cantoni che riscuotono l’imposta a rate anticipate possono applicare tale tasso d’interesse oltre il relativo anno civile e sino alla scadenza dell’imposta.

##### **Art. 5** Interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.124--5}
1. È concesso un interesse sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio definitivo o provvisorio successivamente ridotto.
2. Il tasso d’interesse rimunerativo sulle eccedenze d’imposta da restituire è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 2021[^8]sui tassi d’interesse.[^9]
3. Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti dei contribuenti nel relativo anno civile.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--642.124--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per la prima volta alle imposte dell’anno 1995.

[^1]: RS  **642.11**
[^2]: RS  **642.118**
[^3]: Per. introdotto dal n. I dell’O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU  **2001**  1057). Giusta il n. II di detta mod. si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001.
[^4]: RS  **631.014**
[^5]: Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  432).
[^6]: RS  **631.014**
[^7]: Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  432).
[^8]: RS  **631.014**
[^9]: Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  432).