642.161

# Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese

(Ordinanza sull’imposizione minima, OImM)

del 22 dicembre 2023 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 197 numero 15 della Costituzione federale[^1],

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo di applicazione {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--1}
1. La presente ordinanza disciplina l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese attraverso un’imposta integrativa, determinata sulla base degli utili delle loro entità costitutive[^2]che:
a. appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa svizzera);
b. non appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa internazionale).
2. Disciplina in particolare:
a. l’attuazione delle norme tipo globali del 14 dicembre 2021[^3]in materia di lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili dell’*Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del G20 (*Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two]* , norme tipo GloBE);
b. lo scambio automatico delle dichiarazioni volte a sostenere l’applicazione delle norme tipo GloBE (dichiarazioni GloBE,*GloBE Information Returns [GIR]* ) tra la Svizzera e i suoi Stati partner.[^4]

##### **Art. 2** Diritto applicabile {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--2}
1. Fatto salvo il capoverso 2, le norme tipo GloBE si applicano direttamente all’imposta integrativa internazionale e per analogia all’imposta integrativa svizzera.
2. Non sono applicabili:
a. l’articolo 9.3.5 delle norme tipo GloBE;
b. per l’imposta integrativa svizzera, l’articolo 6.4 delle norme tipo GloBE.
3. Le norme tipo GloBE devono essere interpretate in particolare secondo i relativi commentari[^5]e le pertinenti normative dell’*Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* dell’OCSE e del G20.
4. Nell’applicazione delle norme tipo GloBE, la Svizzera è considerata «implementing jurisdiction» ai sensi delle norme tipo GloBE.
5. Lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE tra la Svizzera e gli Stati partner è effettuato secondo:
a. l’Accordo multilaterale del 28 agosto 2025[^6]tra Autorità competenti concernente lo scambio di Dichiarazioni di informazioni*Global Anti-Base Erosion* (Accordo GloBE);
b. altri trattati internazionali che prevedono uno scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese.
6. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie del trattato internazionale applicabile nel singolo caso.

##### **Art. 3** Entità costitutive {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--3}
1. Sono considerate entità costitutive le «constituent entities» secondo l’articolo 1.3 delle norme tipo GloBE.
2. L’appartenenza fiscale delle entità costitutive a un Cantone è determinata per analogia secondo gli articoli 105 capoverso 3 e 106 della legge federale del 14 dicembre 1990[^7]sull’imposta federale diretta (LIFD) concernenti la competenza territoriale. In deroga agli articoli 105 capoverso 3 e 106 LIFD è determinante la situazione all’inizio di ciascun esercizio (Fiscal Year) ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE. Se un’entità costitutiva è stata costituita dopo l’inizio dell’esercizio, è determinate la situazione al momento della costituzione.[^8]

##### **Art. 4** Imposta integrativa svizzera in caso di joint venture e entità costitutive partecipate in via minoritaria {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--4}
Ai fini dell’imposta integrativa svizzera, sono considerate come gruppo di imprese a sé stante:
a. una joint venture ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE insieme alle sue entità costitutive, se almeno un titolare di partecipazioni della joint venture rientra nel campo di applicazione delle norme tipo GloBE;
b. un’entità costitutiva partecipata in via minoritaria ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE insieme alle sue entità costitutive, se il titolare di partecipazioni dell’entità costitutiva partecipata in via minoritaria rientra nel campo di applicazione delle norme tipo GloBE.

## **Capitolo 2:** Entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa {#chap_2}
##### **Art. 5** {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--5}
1. L’assoggettamento all’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (*Income Inclusion Rule* , IIR) è determinato secondo gli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE. In deroga all’articolo 2.1 delle norme tipo GloBE, l’obbligo fiscale sussiste indipendentemente dal fatto che le partecipazioni detenute durante un esercizio in altre giurisdizioni fiscali riguardino un’entità costitutiva a bassa imposizione.[^9]
1bis. L’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR è assoggettata anche all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR).[^10]
2. Se in Svizzera non è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR alcuna entità costitutiva, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD[^11], escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.
3. Se in Svizzera è assoggettata all’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR più di un’entità costitutiva, di tali entità costitutive, escludendo una casa madre in proprietà parziale, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera e all’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR l’entità costitutiva con la somma di bilancio media più elevata dei tre conti annuali precedenti secondo l’articolo 125 capoverso 2 lettera a LIFD[^12], escludendo le sue partecipazioni. Questa entità costitutiva rimane assoggettata all’imposta integrativa per tre esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE.[^13]
4. Nel caso di una joint venture o di un’entità costitutiva partecipata in via minoritaria secondo l’articolo 4, è assoggettata all’imposta integrativa svizzera la sua entità costitutiva più elevata appartenente fiscalmente alla Svizzera. Se nessuna delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera può essere considerata la più elevata, l’obbligo di assoggettamento all’imposta integrativa è retto dal capoverso 2.
5. Se, in un caso concreto, è controverso quale entità costitutiva di un gruppo di imprese sia assoggettata all’imposta integrativa, questa entità viene stabilita dalla seguente autorità:
a. nei casi in cui le entità costitutive di un gruppo di imprese appartengono fiscalmente allo stesso Cantone, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa; la decisione dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa è impugnabile con reclamo secondo gli articoli 14 e 24 nonché con ricorso secondo l’articolo 25;
b. in tutti gli altri casi, dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); la decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.[^14]
6. L’accertamento dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o da un’entità costitutiva interessata del relativo gruppo di imprese. A tale scopo, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese devono designare una rappresentanza comune in Svizzera.
7. L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.

## **Capitolo 3:** Responsabilità solidale, oneri giustificati dall’uso commerciale {#chap_3}
##### **Art. 6** Responsabilità solidale {#chap_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--6}
Per l’imposta integrativa rispondono solidalmente nella misura dell’imposta integrativa imputata loro secondo l’articolo 12 tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese.

##### **Art. 7** Oneri giustificati dall’uso commerciale {#chap_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--7}
L’imposta integrativa non può essere fatta valere come onere giustificato dall’uso commerciale ai fini delle imposte sull’utile della Confederazione e dei Cantoni.

## **Capitolo 4:** Imposta integrativa svizzera {#chap_4}
##### **Art. 8** Campo di applicazione {#chap_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--8}
1. Sono assoggettati all’imposta integrativa svizzera gli utili delle entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d’affari annua di 750 milioni di euro ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle norme tipo GloBE.
2. Se la giurisdizione fiscale della società madre capogruppo applica un valore soglia inferiore alla cifra d’affari annua consolidata ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle norme tipo GloBE, gli utili delle sue entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera sono a loro volta assoggettati all’imposta integrativa svizzera.
3. Gli utili di un’ entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera sono assoggettati all’imposta integrativa svizzera indipendentemente dalla giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente la società madre capogruppo.
4. Nella fase iniziale della sua attività internazionale conformemente agli articoli 9.3.1–9.3.4 delle norme tipo GloBE, un’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese è assoggettata soltanto all’imposta integrativa svizzera se agli utili delle entità costitutive interessate è applicabile un’IIR estera.[^15]

##### **Art. 9** Calcolo {#chap_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--9}
1. L’imposta integrativa svizzera è calcolata per analogia conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle norme tipo GloBE; per analogia sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle norme tipo GloBE. Nel calcolo secondo l’articolo 5.2.3 delle norme tipo GloBE l’imposta integrativa svizzera non viene dedotta.
2. Se i conti annuali di tutte le entità costitutive fiscalmente appartenenti alla Svizzera sono allestiti in base alle raccomandazioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC)[^16]e sottostanno a una verifica di un ufficio di revisione esterno, l’imposta integrativa svizzera è calcolata sulla base di tali conti annuali.
3. Se non tutte le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera soddisfano le condizioni di cui al capoverso 2 oppure se gli esercizi per i quali sono stati allestiti i conti annuali secondo il capoverso 2 di una o più entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera non coincidono con l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE, l’imposta integrativa svizzera è calcolata per tale esercizio, secondo gli articoli 3.1.2 e 3.1.3 delle norme tipo GloBE, sulla base dell’utile o della perdita registrati.[^17]

## **Capitolo 5:** Imposta integrativa internazionale {#chap_5}
##### **Art. 10** Campo di applicazione {#chap_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--10}
1. L’imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle entità costitutive non appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d’affari annua di 750 milioni di euro ai sensi degli articoli 1.1.1, 1.1.2 e 6.1 delle norme tipo GloBE.
2. Conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle norme tipo GloBE concernenti l’IIR, l’imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle entità costitutive appartenenti fiscalmente a un’altra giurisdizione fiscale.
3. Conformemente agli articoli 2.4–2.6 delle norme tipo GloBE concernenti l’UTPR, l’imposta integrativa internazionale è applicabile agli utili delle entità costitutive appartenenti fiscalmente a un’altra giurisdizione fiscale di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente a sua volta a un’altra giurisdizione fiscale, se almeno un’entità costitutiva del gruppo di imprese appartiene fiscalmente alla Svizzera e nella misura in cui agli utili delle entità costitutive estere interessate non è applicabile un’IIR estera.

##### **Art. 11** Calcolo {#chap_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--11}
L’imposta integrativa internazionale è calcolata conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle norme tipo GloBE; sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle norme tipo GloBE.

## **Capitolo 6:** Imputazione dell’imposta integrativa alle entità costitutive {#chap_6}
##### **Art. 12** {#chap_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--12}
1. L’imposta integrativa svizzera di un gruppo di imprese è imputata alle singole entità costitutive proporzionalmente all’importo dell’imposta integrativa che risulterebbe da un calcolo basato sulle chiusure contabili singole di queste entità costitutive. Per il calcolo vengono determinati le imposte determinanti, l’utile determinante così come l’utile eccedente per ogni entità costitutiva sulla base della chiusura contabile singola allestita conformemente alle norme tipo GloBE.[^18]
2. Se un’imputazione secondo il capoverso 1 non è possibile, l’importo dell’imposta integrativa svizzera deve essere imputato alle entità costitutive proporzionalmente all’utile determinante delle singole entità costitutive.[^19]
3. Se un’entità costitutiva dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, l’imposta integrativa svizzera viene ripartita su tali oggetti conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale.
4. L’importo dell’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR viene imputato alle entità costitutive per analogia conformemente all’articolo 2.6 delle norme tipo GloBE.[^20]

## **Capitolo 7:** Ripartizione del gettito lordo {#chap_7}
##### **Art. 13** {#chap_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--13}
1. Il gettito lordo dell’imposta integrativa svizzera su attività delle entità costitutive di Confederazione, Cantoni e Comuni esenti dall’imposta sull’utile conformemente all’articolo 56 LIFD[^21], assoggettate all’imposizione minima secondo le norme tipo GloBE, spetta al rispettivo ente pubblico.
2. Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell’imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all’appartenenza fiscale delle entità costitutive cui è stata imputata l’imposta integrativa. Se un’entità costitutiva dispone di oggetti dell’imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all’imputazione a tali oggetti dell’imposta. Se durante l’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE interviene un cambiamento dell’appartenenza fiscale di un’entità costitutiva, il gettito lordo spetta ai Cantoni sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.[^22]

## **Capitolo 8:** Procedura {#chap_8}
### **Sezione 1:** Diritto applicabile {#chap_8/sec_1}
##### **Art. 14** {#chap_8/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--14}
Con riserva delle disposizioni della presente ordinanza, gli articoli 102–106, 108–135 e 140–172 LIFD[^23]concernenti la procedura sono applicabili per analogia.

### **Sezione 2:** Autorità cantonali {#chap_8/sec_2}
##### **Art. 15** Organizzazione {#chap_8/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--15}
Se il diritto cantonale non designa un’altra autorità:
a. l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta è anche l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa;
b. l’autorità di tassazione dell’imposta federale diretta per le persone giuridiche è anche l’autorità di tassazione dell’imposta integrativa.

##### **Art. 16** Competenza territoriale {#chap_8/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--16}
1. Gli articoli 105–108 LIFD[^24]sulla competenza territoriale non sono applicabili.
2. Le autorità cantonali tassano e riscuotono l’imposta integrativa dalle entità costitutive assoggettate che all’inizio dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE appartengono fiscalmente al Cantone.
3. Se, in un caso concreto, il luogo della tassazione è incerto o controverso, esso viene stabilito dall’AFC. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
4. L’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa, dall’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa o dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. A tale scopo, l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve designare un recapito in Svizzera.
5. L’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l’incarto all’autorità competente.

### **Sezione 3:** Sistema d’informazione dell’imposta integrativa {#chap_8/sec_3}
##### **Art. 17** Organizzazione, contenuto {#chap_8/sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--17}
1. I Cantoni gestiscono congiuntamente un sistema d’informazione per la tassazione e la riscossione dell’imposta integrativa (sistema d’informazione dell’imposta integrativa).[^25]
2. Le autorità cantonali competenti possono trattare nel sistema i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se tali dati sono necessari all’adempimento dei loro compiti secondo la presente ordinanza.
3. La Confederazione predispone un portale per accedere al sistema d’informazione.
4. Il sistema d’informazione serve in particolare:
a. alla tenuta di un elenco centrale delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa (elenco centrale dell’imposta integrativa);
b. alla presentazione e al trattamento per via elettronica delle dichiarazioni dell’imposta integrativa così come di altre notificazioni delle entità costitutive assoggettate alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa;
c. alla notificazione elettronica delle tassazioni e delle decisioni delle autorità di tassazione dell’imposta integrativa;
d. allo scambio di informazioni tra le entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa e le autorità di tassazione dell’imposta integrativa.
5. Il sistema d’informazione contiene segnatamente i seguenti dati:
a. le dichiarazioni dell’imposta integrativa, inclusi gli allegati;
b. le decisioni di tassazione e altre decisioni delle autorità di tassazione dell’imposta integrativa;
c. indicazioni sulla ripartizione del gettito lordo dell’imposta integrativa tra i singoli Cantoni e la Confederazione;
d. le entità costitutive all’estero.
6. L’elenco centrale dell’imposta integrativa contiene segnatamente i seguenti dati delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa:
a. la ditta;
b. la sede;
c. il numero d’identificazione delle imprese (IDI);
d. le persone autorizzate a rappresentare le entità costitutive.
7. Le autorità di tassazione dell’imposta integrativa, le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e l’AFC utilizzano sistematicamente l’IDI per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.

##### **Art. 18** Diritti di trattamento {#chap_8/sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--18}
1. L’autorità di tassazione dell’imposta integrativa e l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa possono trattare i loro dati nel sistema d’informazione dell’imposta integrativa per adempiere i loro compiti secondo la presente ordinanza.[^26]
2. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:
a. l’elenco centrale dell’imposta integrativa;
b. i dati delle entità costitutive di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese appartengono fiscalmente al Cantone.
3. I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.
4. Possono elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.
5. Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l’AFC può trattare i dati del sistema d’informazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.
6. Può elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa.

##### **Art. 19** Obblighi dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa {#chap_8/sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--19}
1. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d’informazione entro i termini previsti dall’articolo 20.[^27]
2. Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l’articolo 17 capoversi 5 lettere a e d nonché 6.
3. Quando il suo assoggettamento all’imposta integrativa cessa, l’entità costitutiva deve annunciarlo spontaneamente nel sistema d’informazione dell’imposta integrativa.

### **Sezione 4:** Tassazione {#chap_8/sec_4}
##### **Art. 20** Termini per la dichiarazione dell’imposta integrativa {#chap_8/sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--20}
1. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve presentare la dichiarazione dell’imposta integrativa all’amministrazione cantonale competente entro 15 mesi dalla fine dell’esercizio ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE; la prima dichiarazione dell’imposta integrativa dal momento in cui il gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione delle norme tipo GloBE deve essere presentata entro 18 mesi dalla fine del primo esercizio.
2. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa che omette di presentare la dichiarazione dell’imposta integrativa o la presenta incompleta è sollecitata dall’autorità cantonale competente a rimediarvi entro un congruo termine.

##### **Art. 21** Obbligo di informare delle entità costitutive dello stesso gruppo di imprese {#chap_8/sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--21}
Su richiesta dell’autorità di tassazione competente per l’imposta integrativa, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornire informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini della tassazione dell’imposta integrativa, se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non fornisce tali informazioni.

##### **Art. 22** Disposizioni speciali concernenti la decisione di tassazione {#chap_8/sec_4/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--22}
Le tassazioni concernenti l’imposta integrativa svizzera, l’imposta integrativa internazionale secondo l’IIR e l’imposta integrativa internazionale secondo l’UTPR sono effettuate mediante decisioni separate.

##### **Art. 23** Conversione {#chap_8/sec_4/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--23}
Se il conto annuale è espresso in una valuta estera, l’ammontare dell’imposta deve essere convertito in franchi. È determinante il corso medio del cambio (vendita) del periodo fiscale.

### **Sezione 5:** Reclamo e ricorso {#chap_8/sec_5}
##### **Art. 24** Disposizioni speciali per il reclamo {#chap_8/sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--24}
Il reclamo presentato dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso al Tribunale amministrativo federale, se vi è il consenso della reclamante, dell’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa e dell’AFC.

##### **Art. 25** Ricorso {#chap_8/sec_5/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--25}
1. Gli articoli 140–146 LIFD[^28]sulla procedura di ricorso davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d’imposta, a un’altra autorità cantonale di ricorso o al Tribunale federale non sono applicabili.
2. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005[^29]sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) contro la decisione su reclamo pronunciata dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa.
3. L’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa del Cantone competente per la tassazione e l’AFC possono ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale conformemente alla LTAF contro ogni decisione di tassazione e ogni decisione su reclamo pronunciate dall’autorità di tassazione dell’imposta integrativa.
4. Il termine di ricorso secondo il capoverso 3 è:
a. 30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione e le decisioni su reclamo notificate all’amministrazione ricorrente;
b. 60 giorni dalla notificazione della decisione di tassazione o della decisione su reclamo all’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa, negli altri casi.
5. La revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale è disciplinata dalla LTAF.
6. Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005[^30]sul Tribunale federale. Anche l’amministrazione cantonale dell’imposta integrativa e l’AFC hanno diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.

### **Sezione 6:** Inventario {#chap_8/sec_6}
##### **Art. 26** {#chap_8/sec_6/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--26}
Gli articoli 154–159 LIFD[^31]sull’inventario non sono applicabili.

### **Sezione 7:** Scadenza e condono dell’imposta {#chap_8/sec_7}
##### **Art. 27** Scadenza {#chap_8/sec_7/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--27}
1. L’articolo 161 capoversi 1 e 2 LIFD[^32]sulla scadenza dell’imposta non è applicabile.
2. L’imposta integrativa diventa esigibile allo scadere dei termini per la dichiarazione dell’imposta integrativa secondo l’articolo 20 capoverso 1.

##### **Art. 28** Condono {#chap_8/sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28}
Gli articoli 167–167*g* LIFD[^33]sul condono dell’imposta non sono applicabili.

## **Capitolo 8a:** Dichiarazione GloBE {#chap_8_a}
### **Sezione 1:** Disposizioni generali {#chap_8_a/sec_1}
##### **Art. 28a** Contenuto e forma {#chap_8_a/sec_1/art_28_a omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28a}
Il contenuto e la forma della dichiarazione GloBE sono disciplinati dagli articoli 8.1.4–8.1.5 delle norme tipo GloBE e dalle pertinenti normative emanate dall’*Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* dell’OCSE e del G20.

##### **Art. 28b** Lingua {#chap_8_a/sec_1/art_28_b omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28b}
La dichiarazione GloBE deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

### **Sezione 2:** Obblighi delle entità costitutive {#chap_8_a/sec_2}
##### **Art. 28c** Obbligo di presentare la dichiarazione GloBE {#chap_8_a/sec_2/art_28_c omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28c}
1. Ogni entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve presentare una dichiarazione GloBE. Deve presentarla tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 28*j* .
2. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non deve presentare una dichiarazione GloBE se:
a. un’altra entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera del gruppo di imprese presenta la dichiarazione GloBE nel sistema d’informazione di cui all’articolo 28*j* ; o
b. un’altra entità costitutiva del gruppo di imprese presenta la dichiarazione GloBE in un’altra giurisdizione fiscale conformemente all’articolo 8.1.2 delle norme tipo GloBE, purché:
        1. la giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente l’entità costitutiva è uno Stato partner, e
        2. lo Stato partner cui appartiene fiscalmente l’entità costitutiva non presenta alcuna omissione sistematica; per omissione sistematica si intende una situazione che si verifica quando uno Stato partner sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE per motivi non giustificati dal trattato internazionale applicabile.
3. Se un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non presenta alcuna dichiarazione GloBE, questa entità costitutiva o l’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera secondo il capoverso 2 lettera a deve indicare nel sistema d’informazione di cui all’articolo 28*j* quale entità costitutiva presenterà la dichiarazione GloBE e la giurisdizione fiscale cui appartiene.
4. Su richiesta dell’AFC, le entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera che presentano una dichiarazione GloBE devono fornirle informazioni su tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione del trattato internazionale applicabile e della presente ordinanza.
5. Su richiesta dell’AFC, le altre entità costitutive appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese devono fornirle informazioni relative alla ditta, all’indirizzo e all’appartenenza fiscale dell’entità costitutiva tenuta a presentare la dichiarazione GloBE, se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non fornisce tali informazioni.

##### **Art. 28d** Termini di presentazione della dichiarazione GloBE {#chap_8_a/sec_2/art_28_d omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28d}
1. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera secondo l’articolo 28*c* capoverso 2 lettera a deve presentare la dichiarazione GloBE oppure indicare l’entità costitutiva che presenta la dichiarazione in un’altra giurisdizione fiscale entro i termini previsti dall’articolo 20.
2. Se un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa indica che la dichiarazione GloBE viene presentata da un’altra entità costitutiva in un’altra giurisdizione fiscale conformemente all’articolo 28*c* capoverso 2 lettera b, ma l’AFC non riceve alcuna dichiarazione GloBE dallo Stato partner, quest’ultima fissa un congruo termine entro cui l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa deve presentare la dichiarazione GloBE.

##### **Art. 28e** Sanzione amministrativa in caso di inosservanza {#chap_8_a/sec_2/art_28_e omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28e}
Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva di cui all’articolo 28*c* capoverso 2 lettera a non osserva il termine secondo l’articolo 28*d* , le viene addebitata una sanzione amministrativa di 200 franchi, ma al massimo di 50 000 franchi, per ogni giorno trascorso dalla scadenza del termine fino alla presentazione della dichiarazione GloBE.

### **Sezione 3:** Trasmissione e impiego della dichiarazione GloBE nonché prescrizione {#chap_8_a/sec_3}
##### **Art. 28f** Trasmissione e impiego delle dichiarazioni GloBE {#chap_8_a/sec_3/art_28_f omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28f}
1. L’AFC trasmette le dichiarazioni GloBE ricevute dalle entità costitutive entro i termini stabiliti dall’Accordo GloBE[^34]e secondo le relative disposizioni alle autorità competenti degli Stati partner cui appartiene fiscalmente almeno un’entità costitutiva dello stesso gruppo di imprese multinazionali.
2. L’AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato internazionale applicabile.

##### **Art. 28g** Prescrizione {#chap_8_a/sec_3/art_28_g omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28g}
1. Il diritto dell’AFC di esigere che l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o dell’entità costitutiva del gruppo di imprese che presenta la dichiarazione GloBE al posto dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata.
2. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il diritto alla dichiarazione GloBE che viene portato a conoscenza di un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o dell’entità costitutiva del gruppo di imprese che presenta la dichiarazione GloBE al posto dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa. Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
3. Il diritto si prescrive al più tardi in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la dichiarazione GloBE avrebbe dovuto essere presentata.

### **Sezione 4:** Dichiarazioni GloBE ricevute dagli Stati partner {#chap_8_a/sec_4}
##### **Art. 28h** {#chap_8_a/sec_4/art_28_h omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28h}
1. L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le dichiarazioni GloBE che ha ricevuto dagli Stati partner alle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa e alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa di quei Cantoni cui appartengono fiscalmente le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali interessato. I collaboratori di tali autorità hanno l’accesso a queste informazioni soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.
2. L’AFC segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE e l’obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa del trattato internazionale applicabile.

### **Sezione 5:** Organizzazione e procedura {#chap_8_a/sec_5}
##### **Art. 28i** Compiti dell’AFC {#chap_8_a/sec_5/art_28_i omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28i}
1. L’AFC provvede alla corretta applicazione del trattato internazionale applicabile e della presente ordinanza.
2. Adotta tutte le misure e precauzioni necessarie a tale scopo.
3. Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

##### **Art. 28j** Organizzazione e contenuto del sistema d’informazione GIR {#chap_8_a/sec_5/art_28_j omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28j}
1. L’AFC gestisce un sistema d’informazione per la ricezione e l’elaborazione delle dichiarazioni GloBE (sistema d’informazione GIR).
2. Può elaborare nel sistema i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se tali dati sono necessari all’adempimento dei propri compiti secondo la presente ordinanza.
3. Il sistema d’informazione GIR può essere utilizzato segnatamente per:
a. tenere un elenco centrale delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa che devono presentare una dichiarazione GloBE o indicare l’entità costitutiva del gruppo di imprese che la presenta (elenco centrale GIR);
b. presentare e trattare le dichiarazioni GloBE;
c. trasmettere le dichiarazioni GloBE agli Stati partner e riceverle dagli stessi;
d. trattare procedure legali connesse al trattato internazionale applicabile e alla presente ordinanza;
e. eseguire la verifica secondo l’articolo 28*o* ;
f. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative e penali;
g. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
h. elaborare statistiche.
4. Esso contiene segnatamente i seguenti dati:
a. l’elenco centrale GIR;
b. le dichiarazioni GloBE.
5. L’elenco centrale GIR contiene segnatamente i seguenti dati delle entità costitutive assoggettate all’imposta integrativa:
a. la ditta;
b. la sede;
c. il numero IDI;
d. le persone autorizzate a rappresentare le entità costitutive;
e. se del caso, i dati pertinenti dell’entità costitutiva del gruppo di imprese che presenta la dichiarazione GloBE al posto dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa.
6. L’AFC concede alle autorità di tassazione dell’imposta integrativa e alle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati nel sistema d’informazione GIR.
7. Essa utilizza sistematicamente l’IDI per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza.

##### **Art. 28k** Diritti di trattamento {#chap_8_a/sec_5/art_28_k omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28k}
1. L’AFC può trattare i dati nel sistema d’informazione GIR per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza e i trattati internazionali applicabili.
2. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono consultare:
a. l’elenco centrale GIR;
b. la dichiarazione GloBE di un gruppo di imprese, se le entità costitutive o gli oggetti dell’imposta di tale gruppo di imprese appartengono fiscalmente al Cantone.
3. I Cantoni possono utilizzare i dati di cui vengono a conoscenza in virtù della presente ordinanza per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta nonché delle imposte cantonali e comunali.
4. Per adempiere i propri compiti secondo la presente ordinanza, l’AFC può trattare i dati del sistema d’informazione GIR, compresi i dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Può utilizzare tali dati per adempiere i propri compiti nell’ambito dell’imposta federale diretta.
5. Può elaborare e pubblicare statistiche sulle dichiarazioni GloBE.

##### **Art. 28l** Distruzione dei dati {#chap_8_a/sec_5/art_28_l omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28l}
L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.

##### **Art. 28m** Obblighi dell’entità costitutiva {#chap_8_a/sec_5/art_28_m omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28m}
1. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa o l’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera secondo l’articolo 28*c* capoverso 2 lettera a deve annunciarsi spontaneamente nel sistema d’informazione GIR entro i termini previsti dall’articolo 28*d* .
2. Deve presentare per via elettronica i suoi dati secondo l’articolo 28*j* capoverso 5.
3. Quando il suo obbligo di presentare una dichiarazione GloBE cessa, l’entità costitutiva deve annunciarlo spontaneamente nei sistemi d’informazione.

##### **Art. 28n** Obbligo del segreto {#chap_8_a/sec_5/art_28_n omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28n}
1. Chi è incaricato dell’esecuzione del trattato internazionale applicabile e della presente ordinanza, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di terzi il segreto su quanto appreso nell’esercizio di questa attività.
2. L’obbligo del segreto non si applica:
a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza;
b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi autorizzati nel singolo caso dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza;
c. se il trattato internazionale applicabile dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base per tale dispensa.

##### **Art. 28o** Verifiche {#chap_8_a/sec_5/art_28_o omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28o}
1. L’AFC verifica sulla base delle informazioni disponibili se l’adempimento degli obblighi secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza è completo e conforme agli standard internazionali.
2. Se constata che un’entità costitutiva appartenente fiscalmente alla Svizzera non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l’AFC fissa un termine entro cui l’entità costitutiva deve colmare le lacune, richiamando le misure di cui al capoverso 3.
3. Se l’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa non ha colmato le lacune entro il termine impartito, l’AFC può:
a. esigere che siano messi a disposizione i libri contabili, i documenti giustificativi e altri documenti dell’entità costitutiva oppure verificare tale documentazione in loco;
b. raccogliere informazioni orali o scritte.
4. In caso di controversia, l’AFC pronuncia una decisione.
5. Su richiesta, l’AFC pronuncia una decisione di accertamento:
a. dell’obbligo dell’entità costitutiva a presentare la dichiarazione GloBE secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza;
b. del contenuto della dichiarazione GloBE secondo il trattato internazionale applicabile e la presente ordinanza.

### **Sezione 6:** Sospensione e denuncia {#chap_8_a/sec_6}
##### **Art. 28p** Competenza {#chap_8_a/sec_6/art_28_p omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28p}
1. L’AFC può agire soltanto con l’autorizzazione del Consiglio federale se, in virtù del trattato internazionale applicabile:
a. sospende o denuncia lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner;
b. denuncia il trattato internazionale.
2. Sospende, di propria iniziativa, lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner finché lo Stato partner non soddisfa i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

##### **Art. 28q** Richiesta di un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa {#chap_8_a/sec_6/art_28_q omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28q}
1. Un’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa può chiedere al DFF di sospendere lo scambio delle dichiarazioni GloBE con uno Stato partner, se rende verosimile che lo Stato partner viola le disposizioni previste dal trattato internazionale applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni.
2. Se il DFF considera la richiesta fondata, la sottopone al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva.
3. Se il DFF considera la richiesta infondata, pronuncia una decisione di accertamento che non vi è stata una violazione da parte dello Stato partner delle disposizioni previste dal trattato internazionale applicabile concernenti l’obbligo del segreto e le restrizioni inerenti all’impiego delle dichiarazioni GloBE. Se l’autorità di ricorso accoglie un ricorso interposto contro tale decisione, il DFF sottopone la richiesta al Consiglio federale per decisione. La decisione del Consiglio federale è definitiva.

## **Capitolo 9:** Disposizioni penali {#chap_9}
### **Sezione 1:** Contravvenzioni in materia di dichiarazione GloBE {#chap_9/sec_1}
##### **Art. 28r** Indicazioni inesatte o incomplete nella dichiarazione GloBE {#chap_9/sec_1/art_28_r omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28r}
1. È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque fornisce nella dichiarazione GloBE intenzionalmente indicazioni inesatte o incomplete che alterano in modo sostanziale le informazioni richieste e danno un’immagine non veritiera della situazione.
2. Se la multa applicabile non supera i 25 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge del 22 marzo 1974[^35]sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’entità costitutiva al pagamento della multa (art. 7 DPA).

##### **Art. 28s** Infrazioni contro decisioni dell’autorità {#chap_9/sec_1/art_28_s omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28s}
È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, nel quadro di una verifica secondo l’articolo 28*o* , non dà seguito intenzionalmente alla decisione dell’autorità sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

##### **Art. 28t** Competenza e procedura {#chap_9/sec_1/art_28_t omnilex-key=ch-fedlex--642.161--28t}
1. Il perseguimento e il giudizio di infrazioni agli articoli 28*r* e 28*s* sono disciplinati dalla DPA[^36].
2. L’autorità di perseguimento e di giudizio è l’AFC.

### **Sezione 1a:** Contravvenzioni in materia di riscossione dell’imposta integrativa {#chap_9/sec_1_a}
##### **Art. 29** Violazione di obblighi procedurali {#chap_9/sec_1_a/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--29}
1. È punito con la multa chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe secondo la presente ordinanza oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a. non presenta la dichiarazione dell’imposta integrativa o gli allegati di cui deve essere corredata;
b. non adempie l’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni.
2. La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

##### **Art. 30** Sottrazione dell’imposta integrativa {#chap_9/sec_1_a/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--30}
1. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa è punita con la multa se, intenzionalmente o per negligenza:
a. fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato sia incompleta;
b.[^37] ottiene una restituzione illecita dell’imposta integrativa.
2. La multa equivale di regola all’importo dell’imposta integrativa sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta sottratta.
3. Sono fatte salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l’articolo 31.
4. All’autodenuncia è applicabile per analogia l’articolo 181*a* LIFD[^38].
5. L’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa è punita con la multa se tenta di sottrarre un’imposta integrativa. La multa è pari a due terzi della multa che sarebbe inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata dell’imposta integrativa.

##### **Art. 31** Istigazione, complicità, concorso {#chap_9/sec_1_a/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--31}
1. Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione dell’imposta integrativa, vi presta aiuto oppure, come rappresentante dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità dell’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa e risponde solidalmente per il pagamento dell’imposta integrativa sottratta.
2. La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.
3. All’autodenuncia sono applicabili per analogia gli articoli 177 capoverso 3 e 181*a* LIFD[^39].
4. I capoversi 1–3 sono applicabili alla persona giuridica che, nell’esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato a sottrazioni dell’imposta integrativa commesse dall’entità costitutiva assoggettata all’imposta integrativa.

##### **Art. 32** Competenza e procedura {#chap_9/sec_1_a/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--32}
1. Se il diritto cantonale non prevede diversamente, l’autorità incaricata del procedimento conformemente all’articolo 182 capoverso 4 LIFD[^40]è responsabile anche per l’imposta integrativa.
2. La procedura è disciplinata per analogia dagli articoli 182 capoversi 1, 3 e 4 nonché 183 LIFD.
3. Contro una decisione su reclamo è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente all’articolo 25.

##### **Art. 32a** Prescrizione e riscossione {#chap_9/sec_1_a/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--32_a}
Alla prescrizione dell’azione penale e alla riscossione e prescrizione delle multe e delle spese sono applicabili per analogia gli articoli 184 e 185 LIFD[^41].

### **Sezione 2:** Delitti {#chap_9/sec_2}
##### **Art. 33** Frode dell’imposta integrativa {#chap_9/sec_2/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--33}
1. Chiunque, per commettere una sottrazione dell’imposta integrativa ai sensi dell’articolo 30, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci o conti economici e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.
2. È fatta salva la pena per sottrazione dell’imposta integrativa.
3. All’autodenuncia è applicabile per analogia l’articolo 186 capoverso 3 LIFD[^42].

##### **Art. 34** Procedura {#chap_9/sec_2/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--34}
La procedura è disciplinata per analogia dall’articolo 188 LIFD[^43].

##### **Art. 35** Prescrizione dell’azione penale {#chap_9/sec_2/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--35}
1. L’azione penale si prescrive in 15 anni dall’ultima attività delittuosa.
2. La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado.

### **Sezione 3:** Provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC {#chap_9/sec_3}
##### **Art. 36** {#chap_9/sec_3/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--36}
Gli articoli 190–195 LIFD[^44]sui provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC in caso di sospetto di gravi infrazioni fiscali sono applicabili per analogia.

## **Capitolo 10:** Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni {#chap_10}
##### **Art. 37** Quota della Confederazione {#chap_10/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--37}
1. I Cantoni allestiscono il rendiconto del gettito lordo dell’imposta integrativa da loro computata e della quota spettante alla Confederazione entro la fine del mese successivo.
2. Entro la fine del mese successivo versano alla Confederazione la quota che le spetta sulla base delle somme incassate nel corso di un mese.

##### **Art. 38** Quote dei Cantoni {#chap_10/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--38}
1. I Cantoni allestiscono il rendiconto del gettito lordo dell’imposta integrativa da loro computata e della quota spettante agli altri Cantoni entro la fine del mese successivo.
2. Versano le quote spettanti agli altri Cantoni delle somme passate in giudicato e da loro incassate nel corso di un mese, dedotta l’indennità secondo l’articolo 39, entro 90 giorni dalla fine del mese.
3. Se la tassazione dell’imposta integrativa non è passata in giudicato entro due anni dalla fine dell’esercizio, i Cantoni versano le quote spettanti agli altri Cantoni delle somme computate e da loro incassate entro la fine del mese successivo.
4. Se i Cantoni interessati non sono in grado di accordarsi sulla ripartizione, decide il Tribunale federale come istanza unica.

##### **Art. 39** Indennità {#chap_10/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--39}
I Cantoni competenti per la tassazione possono trattenere per ogni decisione di tassazione un’indennità pari al 2 per cento della quota del gettito lordo dell’imposta integrativa spettante ai Cantoni, tuttavia al massimo 100 000 franchi.

## **Capitolo 11:** Disposizioni finali {#chap_11}
##### **Art. 40** Disposizioni transitorie {#chap_11/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--40}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza si applica agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
2. Ad eccezione dell’articolo 10 capoverso 3, le disposizioni sull’imposta integrativa internazionale si applicano agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1°gennaio 2025. L’articolo 10 capoverso 3 si applica a partire da una data ulteriore.[^45]
3. La sanzione amministrativa in caso di inosservanza di cui all’articolo 28*e* e la punibilità in caso di violazione per negligenza degli obblighi procedurali o di sottrazione d’imposta per negligenza secondo gli articoli 29 e 30 vengono meno per gli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano prima del 31 dicembre 2026 e terminano prima del 30 giugno 2028.[^46]

##### **Art. 40a** Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 26 novembre 2025 {#chap_11/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--40_a}
1. Gli articoli 5 capoversi 1, 1^bis^e 3 nonché 13 capoverso 2 della modifica del 26 novembre 2025 non sono applicabili alle procedure di tassazione per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente modifica era già stata emanata una decisione di tassazione.
2. Le disposizioni concernenti la dichiarazione GloBE si applicano agli esercizi ai sensi dell’articolo 10.1 delle norme tipo GloBE che iniziano a partire dal 1° gennaio 2024.
3. Le disposizioni concernenti lo scambio automatico delle dichiarazioni GloBE tra la Svizzera e i suoi Stati partner entrano in vigore soltanto se è entrato in vigore l’Accordo GloBE[^47].

##### **Art. 41** Modifica di un altro atto normativo {#chap_11/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--41}
.[^48]

##### **Art. 42** Entrata in vigore {#chap_11/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--642.161--42}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025  (RU  **2024**  692). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: Le norme tipo GloBE sono consultabili gratuitamente all’indirizzo:www.oecd.org/en/
				 topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.
[^4]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^5]: I commentari è consultabile gratuitamente all’indirizzo:www.oecd.org/en/topics/
				 sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.
[^6]: RS  **0.653.3**
[^7]: RS  **642.11**
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^9]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^10]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^11]: RS  **642.11**
[^12]: RS  **642.11**
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^14]: Nuova testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025  (RU  **2024**  692).
[^15]: Nuova testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025  (RU  **2024**  692).
[^16]: Le raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente o ottenute a pagamento presso: Verlag SKV, Hans‑Huber-Strasse 4, 8002 Zurigo (www.verlagskv.ch).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^18]: Nuova testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025  (RU  **2024**  692).
[^19]: Nuova testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025  (RU  **2024**  692).
[^20]: Nuova testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025  (RU  **2024**  692).
[^21]: RS  **642.11**
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^23]: RS  **642.11**
[^24]: RS  **642.11**
[^25]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^26]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^27]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^28]: RS  **642.11**
[^29]: RS  **173.32**
[^30]: RS  **173.110**
[^31]: RS  **642.11**
[^32]: RS  **642.11**
[^33]: RS  **642.11**
[^34]: RS  **0.653.3**
[^35]: RS  **313.0**
[^36]: RS  **313.0**
[^37]: Nuova testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025  (RU  **2024**  692).
[^38]: RS  **642.11**
[^39]: RS  **642.11**
[^40]: RS  **642.11**
[^41]: RS  **642.11**
[^42]: RS  **642.11**
[^43]: RS  **642.11**
[^44]: RS  **642.11**
[^45]: Nuova testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025  (RU  **2024**  692).
[^46]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  792).
[^47]: RS  **0.653.3**
[^48]: Le modifiche possono essere consultate allaRU  **2023**  841.