672.3

# Legge federale sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

del 17 giugno 2011 (Stato 15 novembre 2011) (Stato 15 novembre 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2010[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Oggetto del riconoscimento {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.3--1}
Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere le convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio stipulate tra istituzioni private se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazionale.

##### **Art. 2** Condizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.3--2}
Il riconoscimento di una convenzione secondo l’articolo 1 presuppone che:
a. la reciprocità sia garantita;
b. la convenzione sia compatibile con la politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni; e
c. le commissioni competenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati abbiano approvato il riconoscimento; se le decisioni delle commissioni sono divergenti, l’articolo 95 della legge del 13 dicembre 2002[^3]sul Parlamento si applica per analogia.

##### **Art. 3** Revoca del riconoscimento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.3--3}
Il Consiglio federale può revocare in ogni momento il riconoscimento di una convenzione se:
a. la reciprocità non è più garantita;
b. le disposizioni della convenzione sono state gravemente violate; o
c. la tutela degli interessi del Paese lo esige.

##### **Art. 4** Applicabilità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--672.3--4}
Se riconosciuta dal Consiglio federale, una convenzione è applicabile a tutto il territorio svizzero.

##### **Art. 5** Pubblicazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--672.3--5}
1. Ogni decisione del Consiglio federale concernente il riconoscimento o la revoca del riconoscimento è pubblicata nel Foglio federale.
2. La convenzione è pubblicata con la decisione di riconoscimento.

##### **Art. 6** Referendum ed entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--672.3--6}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Entra in vigore: 15 novembre 2011[^4]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2010**  4853
[^3]: RS  **171.10**
[^4]: DCF del 9 nov. 2011