672.913.6

# Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza

del 17 giugno 2011 (Stato 21 dicembre 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale[^1](Cost.);<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.913.6--1}
1. Il Protocollo del 27 ottobre 2010[^3]che modifica la Convenzione dell’11 agosto 1971[^4]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è approvato.
2. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
3. La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e la Germania:
a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
4. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.
5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.913.6--2}
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

[^1]: RS  **1**   **01**
[^2]: FF  **2011**  453
[^3]: RU  **2012**  825
[^4]: RS  **0.672.913.62**