672.931.41

# Ordinanza sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Danimarca (Imposta sul reddito e sulla sostanza)

del 18 dicembre 1974 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021[^1]concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,[^2]

ordina:

## **1.** Imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e interessi {#lvl_1}
##### **Art. 1** Sgravio mediante rimborso {#lvl_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.931.41--1}
1. Lo sgravio delle imposte su dividendi e interessi previsto negli articoli 10 e 11 della convenzione del 23 novembre 1973[^3]tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (convenzione) è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso dell’imposta preventiva.[^4]
2. La presente ordinanza non si applica al rimborso dell’imposta preventiva che i residenti di Danimarca possono pretendere in virtù della legislazione federale svizzera.

##### **Art. 2** Domanda {#lvl_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.931.41--2}
1. L’avente diritto residente in Danimarca deve chiedere il rimborso dell’imposta preventiva utilizzando il modulo previsto a questo scopo. Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingue se la domanda non è presentata all’Amministrazione federale delle contribuzioni nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.[^5]
2. Il richiedente deve inoltrare la domanda in due copie al Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) o all’autorità da questo designata.[^6]
3. Ove parecchi diritti al rimborso sorgano durante il medesimo anno civile, essi devono essere esercitati in una sola domanda. Possono essere riuniti in un’unica domanda i diritti sorti in un triennio.
4. Se la domanda è fondata, l’autorità che l’ha ricevuta e il Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) rilasciano l’attestazione prevista sul modulo. Il Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) invia la seconda copia della domanda all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

##### **Art. 3** Esame e decisione {#lvl_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.931.41--3}
1. L’Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la fondatezza e l’esattezza della domanda. Essa si rivolge direttamente al richiedente per ottenere le informazioni e le prove completive che le occorrono.
2. Se respinge la domanda, in tutto o in parte, l’Amministrazione federale delle contribuzioni lo comunica al richiedente.[^7]
3. Se non è d’accordo in merito a quanto comunicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni e la controversia non può essere composta in altro modo, il richiedente può chiedere una decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.[^8]
4. Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.[^9]

##### **Art. 4** Prescrizioni formali {#lvl_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--672.931.41--4}
L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richiedenti residenti in Danimarca se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.

## **2.** Imposta alla fonte danese riscossa sui dividendi {#lvl_2}
##### **Art. 5** Domande e esame {#lvl_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--672.931.41--5}
1. I residenti della Svizzera possono chiedere il rimborso dell’imposta danese riscossa sui dividenti utilizzando il modulo previsto a questo scopo.[^10]
2. Il richiedente deve consegnare all’autorità fiscale cantonale competente, la domanda in tre copie nel triennio successivo alla scadenza dell’anno civile in cui sono maturati i dividendi. Per ciascun debitore deve essere usato un modulo a parte.
3. L’autorità fiscale cantonale esamina se sono adempiute le condizioni richieste per il rimborso dell’imposta danese. Se la domanda è fondata, l’autorità fiscale lo attesta sulla seconda e terza copia che trasmette all’Amministrazione federale delle contribuzioni. La prima copia rimane nell’incarto dell’autorità fiscale cantonale e serve a garantire la riscossione delle imposte svizzere sui redditi menzionati nella domanda.
4. L’Amministrazione federale delle contribuzioni vidima la seconda copia della domanda e l’invia al Ministero danese delle finanze (Kildeskattedirektoratet).

## **3.** Disposizioni finali {#lvl_3}
##### **Art. 6** Abrogazione {#lvl_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--672.931.41--6}
1. Il decreto del Consiglio federale del 20 settembre 1957[^11]concernente l’esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è abrogato.
2. Le disposizioni di detto decreto s’applicano per l’ultima volta:
a. al rimborso dell’imposta preventiva svizzera riscossa su dividendi e interessi maturati prima del 1° gennaio 1974;
b. alle domande di sgravio dell’imposta danese riscossa su i dividendi maturati prima del 1° gennaio 1974.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#lvl_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--672.931.41--7}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1975.
2. Essa è applicabile alle imposte svizzere e danesi riscosse mediante trattenuta alla fonte su interessi e dividendi maturati dopo il 31 dicembre 1973.

[^1]: RS  **672.2**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  704).
[^3]: RS  **0.672.931.41**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  704).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  704).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  704).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  704).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  704).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. II 52 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  4705).
[^10]: Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  704).
[^11]: [RU  **1957**  802, **1970**  254]