672.934.91

# Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni

del 14 giugno 2024 (Stato 1° gennaio 2026)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2023[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.91--1}
1. L’Accordo aggiuntivo del 27 giugno 2023[^3]alla Convenzione del 9 settembre 1966[^4]tra la Svizzera e la Francia, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale (con Protocollo) (di seguito «Accordo aggiuntivo») è approvato.
2. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.91--2}
La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.91--3}
1. La Confederazione partecipa alla compensazione finanziaria prevista dall’Accordo del 29 gennaio 1973[^5]tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla compensazione finanziaria relativa ai frontalieri che lavorano a Ginevra (di seguito «compensazione finanziaria ginevrina»).
2. La partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina corrisponde alla quota prelevata a titolo di imposta federale diretta sugli stipendi degli abitanti dei Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia che lavorano a Ginevra, ma non supera l’ammontare della nuova compensazione per il telelavoro dovuta dal Cantone di Ginevra e dai Comuni ginevrini. L’ammontare massimo della partecipazione federale è determinato come segue:
a. per gli anni fiscali che iniziano l’anno successivo a quello di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo[^6], conformemente al paragrafo 1 lettera c del Protocollo addizionale alla Convenzione relativo all’esercizio dell’attività dipendente in telelavoro introdotto dall’Accordo aggiuntivo;
b. per gli anni fiscali compresi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo, conformemente all’articolo 11 paragrafo 4 dell’Accordo aggiuntivo.
3. A condizione che l’Accordo aggiuntivo entri in vigore, la partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina è dovuta a partire dall’anno fiscale 2023. È versata dalla Confederazione al Cantone di Ginevra al più tardi il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale la compensazione è dovuta.
4. Nonostante il secondo periodo del capoverso 3, la partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina per gli anni fiscali compresi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore dell’Accordo aggiuntivo è dovuta al più tardi il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale l’Accordo aggiuntivo è entrato in vigore.
5. L’ammontare della partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina per un determinato anno fiscale è adeguato all’evoluzione delle entrate generate dalle imposte prelevate, nell’anno fiscale in questione, sugli stipendi degli abitanti dei Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia che lavorano a Ginevra.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.91--4}
1. Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141*a* cpv. 2 Cost.).
2. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all’allegato.

| Consiglio nazionale, 14 giugno 2024<br>Il presidente: Eric Nussbaumer <br>Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz | Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024<br>La presidente: Eva Herzog <br>La segretaria: Martina Buol |
| --- | --- |

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2026[^7]

(art. 2)
### Modifica di un altro atto normativo {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--672.934.91--annex-1}
.[^8]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2023**  2744
[^3]: RU  **2025**  486
[^4]: RS  **0.672.934.91**
[^5]: www.estv.admin.ch> Diritto fiscale internazionale > Diritto fiscale internazionale per Paese > Francia > IV. Accordi dei Cantoni > 1. Frontalieri > Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève e https://silgeneve.ch/legis> Accords et Concordats > Traités internationaux et accords transfrontaliers > Accord entrele Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève
[^6]: RU  **2025**  486
[^7]: DCF del 13 ago. 2025.
[^8]: La mod. può essere consultata allaRU  **2025**  504.