672.951.4

# Ordinanza del DFF concernente la compensazione secondo la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni

del 26 settembre 2017 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 35 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 2021[^1]concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,[^2]

ordina:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.951.4--1}
1. La ripartizione dei costi della compensazione da versare al Principato del Liechtenstein secondo il numero 5[^3]del Protocollo della Convenzione del 10 luglio 2015[^4]tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione) è calcolata in rapporto alle persone residenti nei Cantoni interessati che esercitano un’attività dipendente lucrativa nel Liechtenstein e sulla base della statistica dell’impiego del Principato del Liechtenstein per il 2015.
2. La partecipazione dei Cantoni indicati corrisponde alle quote seguenti:

| Cantone | Quota | Importo in franchi |
| --- | --- | --- |
| San Gallo | 82,663 % | 371 985 |
| Grigioni | 8,891 % | 40 008 |
| Zurigo | 3,904 % | 17 569 |
| Svitto | 1,691 % | 7 610 |
| Turgovia | 1,343 % | 6 045 |
| Appenzello Esterno | 1,063 % | 4 783 |
| Appenzello Interno | 0,445 % | 2 000 |
| Totale | **100 %** | **450 000** |

3. La ripartizione dei costi può essere ridefinita per la prima volta per il pagamento afferente all’anno 2022 su richiesta di un Cantone interessato qualora, in base ai suoi residenti che esercitano un’attività dipendente lucrativa nel Liechtenstein, dovesse risultare una modifica della sua partecipazione ai costi pari ad almeno il 20 per cento e tale modifica dovesse superare un importo assoluto di 5000 franchi.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.951.4--2}
1. L’Amministrazione federale delle contribuzioni addebita gli importi sui conti correnti dei Cantoni interessati detenuti presso l’Amministrazione federale delle finanze al termine dell’anno per cui è effettuata la compensazione.
2. Essa versa la compensazione all’ufficio designato dal Principato del Liechtenstein nella fattura di cui al numero 5[^5]del Protocollo della Convenzione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.951.4--3}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.

[^1]: RS  **672.2**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. II 12 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  704).
[^3]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° dic. 2021.
[^4]: RS  **0.672.951.43**
[^5]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° dic. 2021.