672.951.8

# Decreto federale che approva un Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni

del 18 giugno 2010 (Stato 19 novembre 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.951.8--1}
1. L’Accordo aggiuntivo del 25 agosto 2009[^3]che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993[^4]tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvato.
2. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.951.8--2}
Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge che disciplini l’attuazione dell’assistenza amministrativa convenuta nell’ambito dell’Accordo conformemente al modello dell’OCSE. Sino all’entrata in vigore della legge, è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza l’attuazione dell’assistenza amministrativa.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.951.8--3}
1. Il Consiglio federale dichiara nei confronti del Governo del Granducato del Lussemburgo che la Svizzera non concede l’assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda si basa su dati acquisiti illegalmente e che in tal caso chiederà l’assistenza giudiziaria.
2. Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente da parte del Governo del Granducato del Lussemburgo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--672.951.8--4}
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2010**  1051
[^3]: RU  **2010**  5693
[^4]: RS  **0.672.951.81**