672.963.6

# Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione

del 17 giugno 2011 (Stato 9 novembre 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 2010[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.963.6--1}
1. La Convenzione del 26 febbraio 2010[^3]tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito è approvata.
2. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3. La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e i Paesi Bassi:
a. identificano il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
b. indicano, sempre che siano loro noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
4. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.
5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.963.6--2}
1. Il Consiglio federale dichiara al Governo dei Paesi Bassi che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria.
2. Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo dei Paesi Bassi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.963.6--3}
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2010**  5057
[^3]: RS  **0.672.963.61**