672.965.6

# Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e il Qatar per evitare le doppie imposizioni

del 18 giugno 2010 (Stato 15 dicembre 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti l’articolo 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.965.6--1}
1. La Convenzione del 24 settembre 2009[^3]tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito è approvata.
2. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.965.6--2}
Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge che disciplini l’attuazione dell’assistenza amministrativa convenuta nell’ambito dell’Accordo conformemente al modello dell’OCSE. Sino all’entrata in vigore della legge, è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza l’attuazione dell’assistenza amministrativa.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--672.965.6--3}
1. Il Consiglio federale dichiara nei confronti del Governo dello Stato del Qatar che la Svizzera non concede l’assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda si basa su dati acquisiti illegalmente e che in tal caso chiederà l’assistenza giudiziaria.
2. Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente da parte del Governo dello Stato del Qatar.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--672.965.6--4}
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2010**  2821
[^3]: RU  **2011**  63