672.968.9

# Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e Singapore per evitare le doppie imposizioni

del 16 marzo 2012 (Stato 1° agosto 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 2011[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--672.968.9--1}
1. La Convenzione del 24 febbraio 2011[^3]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.
2. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3. La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se Singapore:
a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
b. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
4. L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3.
5. Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--672.968.9--2}
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

[^1]: RS  **1**   **01**
[^2]: FF  **2011**  7709
[^3]: RS  **0.672.968.91**